di Maurizio Ferrari

La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 21436 del 30 agosto 2018, ha deciso un caso particolarmente interessante di diritto successorio, con risvolti di diritto processuale, attinente alla posizione del chiamato all’eredità rispetto al debito previdenziale del de cuius.

Nel caso di specie, quest’ultimo era stato destinatario della notifica, avvenuta prima del decesso, di una ingiunzione che però non aveva impugnato. Sopraggiunto il decesso, l’Inps aveva inviato una diffida ad adempiere al discendente legittimario, il quale viceversa proponeva opposizione eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva essendo stato il decreto ingiuntivo emesso nei confronti del proprio ascendente che, anche se deceduto, era comunque da considerare altro e distinto soggetto.

Il Tribunale respingeva l’opposizione sul presupposto che il decreto ingiuntivo costituisse res iudicata poiché l’ascendente, destinatario originario della ingiunzione, non aveva interposto alcuna impugnativa nei termini di legge, respingendo l’eccezione di difetto di legittimazione passiva, in quanto parte opponente non aveva fornito la prova della rinuncia all’eredità nei confronti del de cuius.

In sede di impugnazione, la Corte d’Appello confermava la sentenza di primo grado, evidenziando che il comportamento omissivo della parte, rispetto alla prova di avere rinunciato all’eredità, assumeva rilievo alla luce della circostanza che l’Inps, nell’inviare la diffida ad adempiere al pagamento del credito sostenuto dal titolo esecutivo, aveva invitato la parte ad eventualmente rappresentare ed allegare la rinuncia all’eredità.

Ricorrendo alla Suprema Corte, il legittimario ha dedotto che erroneamente la Corte d’Appello aveva ritenuto la sussistenza della legittimazione passiva rispetto all’azione di recupero, da parte dell’Inps, del credito vantato verso il de cuius. L’errore, ad avviso di parte ricorrente, sarebbe consistito nell’avere posto a suo carico l’onere di dimostrare la carenza di legittimazione passiva, invertendo i principini tema di rispettivi oneri probatori, pur in assenza dell’accettazione dell’eredità da parte dell’erede.

Su difformi conclusioni della Procura Generale, che ha chiesto il rigetto del ricorso, la Suprema Corte ha pronunciato sentenza di accoglimento, nella cui motivazione si è soffermata sull’incombenza degli oneri probatori nell’ambito della fattispecie descritta.

La Corte ricorda di avere già in precedenza chiarito che in tema di successioni mortis causa, la delazione che segue l’apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è da sola sufficiente all’acquisto della qualità di erede, essendo necessaria l’accettazione da parte del chiamato, mediante aditio o per effetto di una pro herede gestio, oppure la ricorrenza delle condizioni di cui all’art. 485 c.c.; nell’ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per debiti del de cuius, incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale di cui all’art. 2697 c.c., l’onere di provare l’assunzione della qualità di erede, che non può desumersi dalla mera chiamata all’eredità, non operando alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all’accettazione dell’eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella predetta qualità. Tale principio impone a chi agisce in giudizio l’onere di provare la qualità di erede del soggetto chiamato in causa1.

Nel caso di specie la Corte territoriale aveva ritenuto che l’onere in questione fosse stato assolto con la mancata risposta all’invito dell’Inps di pagare il debito ovvero di allegare la rinuncia all’eredità. Il disinteresse dimostrato rispetto all’invito dell’Inps, la mancata allegazione di una effettiva rinuncia all’eredità, e la mancanza di fatti idonei ad escludere la accettazione dell’eredità, a parere della Corte di merito, dovevano ritenersi indicatori della accettazione tacita della eredità.

La Cassazione, invece, sostiene che ai fini della tacita accettazione possono essere significative attività di concreta gestione dei beni del de cuius che esplicitino il chiaro interesse dell’erede a subentrare nell’asse ereditario, mentre attesta un contrario atteggiamento il disinteresse manifestato dal chiamato all’eredità rispetto ad azioni di terzi dirette a rivendicare il pagamento di debiti del de cuius. In tale ultima ipotesi deve anche considerarsi, in ragione della esigenza di garantire la stabilità e certezza dei rapporti giuridici tra le parti, la necessità di realizzare una equilibrata coesistenza tra il diritto dell’erede a scegliere se subentrare o meno nel patrimonio del de cuius (nel termine della prescrizione decennale a lui assegnato dall’articolo 480 c.c.), e la necessità di chiarezza per i creditori. Tanto che, con la precisa finalità di stabilizzare i rapporti giuridici, l’articolo 481 c.c., stabilisce che chiunque abbia interessa, possa richiedere all’autorità giudiziaria la fissazione di un termine entro il quale il chiamato all’eredità dichiari se accetta o rifiuti la stessa. Il quadro di interessi e diritti contrapposti viene così a ricomporsi nella possibilità di garantire all’erede la facoltà di scegliere se subentrare al de cuius nel termine di prescrizione decennale, con il solo limite rappresentato dalla possibilità concessa a chi abbia interesse, di ridurre, con specifica domanda giudiziaria, il detto lasso temporale.

Alla luce dei ricordati principi, la Suprema Corte afferma che, nel caso di specie, l’Inps avrebbe dovuto, far ricorso alla previsione dell’articolo 481 c.c., imponendo al chiamato all’eredità una scelta più rapida rispetto a quella consentita nel termine decennale. In difetto di tale procedimento la parte chiamata all’eredità non risultava ancora erede dell’originario debitore dell’Inps non avendo manifestato la sua scelta in tal senso e non essendo neppure intervenuti comportamenti qualificabili come concludenti nel senso sopra descritto.

La statuizione dei Giudici di Piazza Cavour si riassume nella seguente massima: In caso di sopravvenuta morte dell’assicurato, per il recupero dei contributi previdenziali dei quali risulti omesso il pagamento, l’Inps non può esperire azione nei confronti del chiamato all’eredità, ancorché quest’ultimo non abbia ottemperato all’invito rivoltogli di produrre certificazione della sua rinuncia all’eredità2.

Una decisione della sesta sezione civile della Suprema Corte3, con riferimento alla prova della qualità di erede, ha stabilito che ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, la sussistenza in capo ai ricorrenti della qualità di erede della persona che aveva partecipato al giudizio di merito non può essere dimostrata mediante la produzione di una certificazione relativa allo stato di famiglia originario, comprovante la sola relazione parentale tra la persona scomparsa e i ricorrenti, né può essere desunta dall’avvenuto pagamento agli stessi delle rate di pensione da quest’ultima non riscosse al momento della morte.

Tale pronuncia si riallaccia ai precedenti secondo cui chi intende proporre ricorso per cassazione nell’asserita qualità di erede della persona che partecipò al precedente giudizio di merito deve provare, tramite le produzioni consentite dall’art. 372 c.p.c., e sotto pena di inammissibilità del ricorso medesimo, sia il decesso della parte originaria del giudizio che l’asserita sua qualità di erede di detta parte, circostanze che costituiscono i presupposti di legittimazione alla sua successione nel processo ex art. 110 c.p.c., e, quindi, alla proposizione dell’impugnazione in proprio nome; con l’ulteriore importante precisazione che la mancanza di tale prova è rilevabile d’ufficio, in quanto attiene alla titolarità del diritto processuale di adire il giudice dell’impugnazione e, pertanto, alla regolare costituzione del contraddittorio4. Peraltro, nella situazione in esame, l’onere di provare la qualità di erede viene meno quando la controparte abbia sollevato eccezioni in proposito solo tardivamente, dopo aver accettato il contraddittorio, senza alcuna contestazione5.

L’assenza di contestazione della controparte può, a determinate condizioni, assumere rilievo quando la sussistenza della qualità di erede venga supportata dalla produzione in giudizio di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: al riguardo, le sezioni unite hanno statuito che, pur non essendo tale documento di per sé idoneo a provare la sussistenza della qualità di erede, il giudice deve adeguatamente valutare il comportamento in concreto assunto dalla parte nei cui confronti lo stesso viene fatto valere, verificando se sia stata contestata o no la predetta qualità di erede e, nell’ipotesi affermativa, il grado di specificità della contestazione, strettamente correlato e proporzionato al livello di specificità del contenuto della dichiarazione sostitutiva6. Va escluso, dunque, che la qualità di erede possa essere dimostrata mediante lo stato di famiglia relativo alla persona deceduta, dal momento che la consultazione di questo certificato consente l’individuazione di taluni dei legittimari, ma non esclude l’esistenza di altri chiamati all’eredità. Inoltre, si evidenzia che non ha valenza univoca nemmeno la circostanza che l’interessato sia stato il destinatario del pagamento delle rate di pensione non riscosse dallo scomparso al momento della morte; sul punto, va ricordato che la norma in virtù della quale le rate di pensione non percepite dal pensionato deceduto sono pagate a determinati soggetti (al coniuge superstite o, in mancanza, al tutore dei figli minori; in assenza anche di figli, agli eredi legittimi o testamentari) si limita a indicare le persone autorizzate alla riscossione, senza incidere sulla titolarità dei relativi diritti, regolata dalle comuni norme successorie7.

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Note

1 Cfr. Cass. 21 ottobre 2011 n. 21902, Foro it., Rep. 2011, voce Successione ereditaria, n. 113, e 30 aprile 2010 n. 10525, id., Rep. 2010, voce cit., n. 113.

2 Si rinviene affermazione conforme in una decisione in materia tributaria: v. Cass. 29 marzo 2017 n. 8053, Foro it., Rep. 2017, voce Tributi in genere, n. 156.

3 Cass. 3 maggio 2016 n. 8677, Foro it., 2016, I, 2431.

4 cfr. Cass., ord. 26 gennaio 2015, n. 1395, Foro it., Le banche dati, archivio Cassazione civile; sent. 27 gennaio 2011, n. 1943, id., 2012, I, 1570; 25 giugno 2010, n. 15352, id., Rep. 2010, voce Cassazione civile, n. 126; 21 marzo 2000, n. 3299, id., Rep. 2000, voce cit., n. 37; 9 settembre 1981, n. 5062, id., Rep. 1981, voce cit., n. 21

5 secondo Cass. 30 ottobre 2009, n. 23057, id., 2012, I, 1570 con nota di C.M. CEA, Le incertezze della Cassazione in tema di non contestazione ed il bisogno di nomofilachia.

6 cfr. Cass. 29 maggio 2014, n. 12065, id., 2015, I, 1763; annotata da T.M. PEZZANI, Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e prova della qualità di erede, in Riv. dir. proc., 2015, 1607; in senso conforme, v. Cass. 27 luglio 2015, n. 15767, Foro it., Le banche dati, archivio Cassazione civile).

7 cfr. Cass. 8 novembre 2007, n. 23268, Foro it., Rep. 2007, voce Previdenza sociale, n. 598; 22 gennaio 1981, n. 521, id., Rep. 1981, voce cit., n. 559.

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