di Serena Minervini

Con il termine famiglia di fatto si è inteso, storicamente, definire la fattispecie delle coppie conviventi che non arrivavano a formalizzare la propria unione, per scelta o per impossibilità.

Se (volendo in questa sede tralasciare il discorso dell’origine storica del concubinato), nel corso degli anni ‘60 e ‘70 la scelta di non regolamentazione appariva dettata da istanze ideologiche1 o da esigenze di libertà2, successivamente ci si è resi conto che ai conviventi di fatto-di sesso diverso o del medesimo sesso – non venivano ad essere riconosciuti importanti diritti, spesso attribuiti solo in via giurisprudenziale e dottrinale, attraverso il lavoro di attenti ed illuminati interpreti3.

Secondo un’interpretazione armonizzante dei diversi dettati normativi, costituzionalmente orientata, si può affermare che la famiglia4, in generale, si configura come una struttura aperta5 (art. 29 Cost.), la principale formazione sociale nella quale l’uomo svolge la sua personalità (art 2 Cost).

L’inesistenza del vincolo coniugale ha fatto si che, a differenza di quanto finora avvenuto nella famiglia legittima, assumesse giuridica rilevanza l’”essere” del rapporto, piuttosto che il dover essere.6

Si è affermato, autorevolmente, che la famiglia di fatto è il fenomeno della stabile convivenza, al di fuori del matrimonio, in modo tale da presentare “nella sostanza lo stesso contenuto della convivenza che ha origine nel matrimonio”7 e da distinguersi, pertanto, dal mero rapporto occasionale. Ancora, tra i soggetti che vivono come coniugi more uxorio, secondo il corrente modo di esprimersi, si stabiliscono vincoli di fedeltà, coabitazione, assistenza e di reciproca contribuzione agli oneri patrimoniali8.

Altresì, secondo un lento, ma progressivo percorso giurisprudenziale, si è ravvisata la rilevanza della famiglia di fatto quando ricorressero:

  1. L’assenza del legame giuridico scaturente dal matrimonio;

  2. La stabilità e certezza del rapporto, in modo da distinguerla dal mero rapporto occasionale;

  3. La comunione morale e materiale di vita;

  4. La conoscenza sociale della convivenza

Non si configura la fattispecie della famiglia di fatto, ad esempio:

  1. Nei casi delle convivenze fondate su un matrimonio annullato (purché esistente), perché il vincolo si è comunque costituito, sia pur precariamente, e certi effetti del matrimonio si sono comunque prodotti;

  2. Quando la coppia opta per un impegno di convivenza sporadica (o la medesima è del tutto esclusa) o viene svincolata dal rispetto dei doveri matrimoniali (come una convivenza tra studenti, tra fratello e sorella);9

  3. Quando la convivenza viene tenuta segreta o è di durata così breve da non essere conosciuta nell’ambiente sociale di ciascuno dei due.

Recentemente, nel luglio 201510, la Corte dei diritti dell’uomo di Strasburgo ha condannato il nostro Paese per la violazione dell’art 8 della Convenzione Europea, che impone agli Stati aderenti di riconoscere e tutelare il diritto al rispetto alla vita familiare senza alcuna discriminazione.

Negli ultimi anni, la CEDU con le proprie pronunce ha interpretato ed ampliato significativamente le garanzie in tema di diritti familiari contenute nella Convenzione, andando chiaramente oltre il tradizionale modello di famiglia.

Continuando su tale linea, con la sentenza del 21 luglio 2015, assolutamente dirompente nel panorama italiano, soprattutto per l’impatto mediatico, la Corte di Strasburgo ha accertato la violazione dell’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, da parte dell’Italia, per aver omesso di adottare una legislazione diretta al riconoscimento ed alla protezione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso.

Come autorevolmente affermato11, ciò che ha colpito gli attenti osservatori è stato non tanto il fatto che la Corte abbia richiamato l’Italia ad adeguare la propria normativa in tema di unioni omosessuali, quanto soprattutto di aver limitato il margine di apprezzamento nazionale e di aver richiamato il governo a rispettare la sua stessa Costituzione nazionale ed i pronunciamenti delle Corti interne.

La Corte Costituzionale, infatti, in più riprese, nel 201012 e nel 201413, ha affermato che anche le persone unite in coppie omosessuali hanno diritto ad uno status giuridico alternativo al matrimonio, se questo è loro precluso dalla legge.

Pertanto, il lento ma progressivo e, complessivamente univoco, percorso giurisprudenziale ha condotto al riconoscimento della famiglia di fatto quale situazione meritevole di tutela giuridica, anche se non completamente assoggettabile alla disciplina dettata per la famiglia legittima, sia sotto il profilo del rapporto tra conviventi, sia in merito al rapporto tra genitori naturali e figli.

Può notarsi, pertanto, come le differenze di regolamentazione, secondo le indicazioni prevalenti della Consulta, si basino sull’assunto che, se la convivenza di fatto rappresenta l’espressione di una scelta di libertà dalle regole che il legislatore ha sancito in dipendenza del matrimonio, allora l’estensione automatica di queste regole alla famiglia more uxorio potrebbe costituire una violazione dei principi di libera determinazione delle parti.

In più riprese, la Corte Costituzionale, in merito alla questione di un’eventuale equiparazione delle unioni omosessuali al matrimonio, ha escluso una sovrapposizione dei due istituti, rendendosi interprete della richiesta di giuridicizzazione proveniente dai conviventi more uxorio, vista sempre meno quale tentativo di emulare la famiglia “tradizionale”, piuttosto di ritagliare per sé uno statuto peculiare, 14 anche in vista della tutela della prole eventualmente coinvolta.15

La Consulta ha affermato che tali coppie in Italia possono ricevere tutela solamente attraverso il loro riconoscimento quale specifica formazione sociale, ex art. 2 Cost., escludendo che le unioni omosessuali possano essere di per sé equiparate, in tutto e per tutto, al matrimonio.

Infine, la differente regolamentazione tra l’Italia e gli altri Stati ha fatto sì che in molti si fossero recati all’estero, onde poter ottenere un riconoscimento della loro unione. Conseguentemente, prima della regolamentazione di tali fattispecie si sono verificate diverse richieste di legittimazione in Italia di quanto ottenuto nei Paesi esteri, attraverso una trascrizione nei registri di stato civile. Alcuni comuni, altresì, avevano concesso la possibilità alle coppie omosessuali coniugatesi all’estero di registrare la loro unione.

La situazione nei Paesi esteri è piuttosto eterogenea. In diversi Stati, anche Europei, è da diverso tempo ammessa la registrazione anche formale delle Unioni di fatto, in alcuni casi riservata alle coppie omosessuali (vedansi Germania, Svizzera, Danimarca, Regno Unito, Danimarca, Islanda, Finlandia), in altri casi limitata alle convivenze di fatto (ad esempio Francia, Belgio, Lussemburgo). In alcuni Stati è invece ammesso il matrimonio civile anche per coppie dello stesso sesso (Paesi Bassi, Belgio, Spagna, Norvegia, Francia, Inghilterra, Galles, Danimarca, Lussemburgo, Canada, alcuni Stati degli Usa, Argentina, Sudafrica, Nuova Zelanda).

Il dibattito domestico, inutile negarlo, ha risentito sempre di un provincialismo di valori che lo ha costretto entro i confini del disordinato incedere dei tentativi, tanto frequenti quanto falliti, di regolare alcuni aspetti delle convivenze di fatto.16

La legge istitutiva delle unioni civili è stata varata a seguito di un tormentato iter parlamentare, essendo emerse profonde diversità di opinioni tra i parlamentari.

In data 21 maggio 2016 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana la Legge n. 76/2016, n. 76, Legge sulle Unioni Civili e Coppie di Fatto.

Il testo, composto di un solo articolo e ben 69 commi,oltre ad aver creato l’istituto delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, ha regolamentato le convivenze di fatto e introdotto il contratto di convivenza.

Facciamo un quadro riassuntivo su quali sono i diritti e i doveri delle coppie di conviventi secondo la nuova normativa. Innanzitutto è opportuno specificare la differenza, sulla base della lettura dell’attuale assetto normativo, tra le unioni civili e le convivenze di fatto.

Per unioni civili si intendono specifiche formazioni sociali costituite da persone maggiorenni dello stesso sesso; con il termine convivenze di fatto, invece, si fa riferimento, genericamente, a tutte le coppie formate da due persone maggiorenni (sia etero che omosessuali) non legate da vincoli giuridici, ma da un legame affettivo e che possono regolare i propri rapporti patrimoniali attraverso un “contratto di convivenza”.

Unioni civili

L’assoluta novità legislativa introdotta sono le unioni civili tra persone dello stesso sesso.

La normativa sulle unioni civili è costituita da un primo gruppo di disposizioni volto a disciplinare la costituzione dell’unione civile, considerata quale atto giuridico. Sono previsti alcuni richiami al codice civile ed in particolare agli art. 120, 123, 125, 126, 127, 129, e 129 bis c.c. Le ulteriori disposizioni, invece, riguardano lo scioglimento o l’invalidità dell’unione civile già costituita, il rapporto personale e patrimoniale tra i conviventi.

Ecco i punti principali:

-l’unione si costituisce tra persone dello stesso sesso con una dichiarazione resa innanzi all’ufficiale di stato civile, alla presenza di due testimoni, registrata nell’archivio dello stato civile;

-i partner acquistano gli stessi diritti e assumono gli stessi doveri: hanno l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale, alla coabitazione e sono tenuti a contribuire ai bisogni comuni, in base alle proprie possibilità;

-entrambi concordano l’indirizzo della vita familiare e la residenza comune;

-in assenza di indicazioni diverse, si applica la comunione dei beni (coerentemente alla

ratio della Riforma del diritto di famiglia del 1975);

-in caso di cessazione dell’unione, le parti hanno diritto all’eredità, alla pensione di reversibilità e al mantenimento;

-la separazione avviene innanzi all’ufficiale di stato civile, quando le parti ne manifestano la volontà (anche disgiunta).

Esaminiamo nel dettaglio la normativa:

1.Definizione e forma

Al comma 1 viene qualificata quale unione civile la “specifica formazione socialeai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione”  formata da persone dello stesso sesso. Pertanto, come precisato nel comma 2, i soggetti che la compongono sono “due persone maggiorenni dello stesso sesso” le quali abbiano esternato la volontà di contrarre l’unione dinnanzi “l’ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni”.

Il richiamo alla Costituzione è molto evidente. Il testo normativo, infatti, coerentemente alle osservazioni ed ai moniti della Consulta, cita esplicitamente l’art. 2, avente ad oggetto la tutela dei diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo che nelle formazioni sociali e l’art. 3, che cristallizza l’uguaglianza dei cittadini senza distinzioni di sesso, razza, lingua e religione.

Una volta costituita l’unione civile – come già accennato- attraverso una dichiarazione resa innanzi all’ufficiale di stato civile, alla presenza di due testimoni, sarà compito dell’ufficiale, ai sensi del 3° comma della legge, provvedere alla registrazione degli atti di unione civile nell’archivio dello stato civile.

A differenza di quanto stabilito per la costituzione del vincolo matrimoniale, non sono previste attività preliminari alla costituzione dell’unione civile come, ad esempio, le pubblicazioni matrimoniali. In tale richiesta le parti devono dichiarare i propri dati anagrafici, la cittadinanza, il luogo di residenza nonché l’inesistenza di cause impeditive.17

2.Esclusioni e cause impeditive

Vengono esclusi dalla possibilità di contrarre unione civile, ai sensi del 4° comma della presente legge:

a) chi sia già sposato o abbia già contratto unione civile;

b) i minorenni;

c) gli interdetti per infermità mentale;

d) i contraenti che abbiano un legame di parentela rientrante nelle ipotesi dell’art. 87 del Codice Civile;

e) chi sia condannato, in via definitiva, per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l’altra parte.

La norma dispone, al comma 6°, che ciascuna delle parti dell’unione civile, gli ascendenti prossimi, il pubblico ministero e tutti coloro che abbiano interesse legittimo ed attuale possano impugnare l’unione contratta in presenza delle predette cause impeditive o in violazione dell’art. 68 del Codice Civile, effettuando un rinvio.

Può, altresì, essere impugnata dalla parte il cui consenso sia stato estorto con violenza o per timore di eccezionale gravità determinato da cause esterne alla parte stessa, nonché dal contraente che abbia prestato il proprio consenso per effetto di un errore sull’identità della persona o di errore essenzialesu qualità personali dell’altra parte.

Il legislatore ha, nella dicitura del testo, inteso esplicitare che l’errore sulle qualità personali risulta essenziale quando, così come previsto per la normativa sul matrimonio, si accerti che la stessa non avrebbe prestato il suo consenso se le avesse esattamente conosciute e purché l’errore riguardi:

a) l’esistenza di una malattia fisica o psichica, tale da impedire lo svolgimento della vita comune;

b) le circostanze di cui all’articolo 122, comma terzo, numeri 2), 3) e 4), del Codice Civile, ovverosia, rispettivamente l’esistenza di una sentenza di condanna per delitto non colposo alla reclusione non inferiore a cinque anni, salvo il caso di intervenuta riabilitazione prima della celebrazione del matrimonio; la dichiarazione di delinquenza abituale o professionale e la circostanza che l’altro coniuge sia stato condannato per delitti concernenti la prostituzione a pena non inferiore a due anni.

L’azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che è cessata la violenza o le cause che hanno determinato il timore o sia stato scoperto l’errore.

3.Diritti e doveri derivanti dall’unione

All’interno dell’atto di unione civile che certifica l’effettiva costituzione dell’unione ai sensi del comma 9, sono contenuti i dati anagrafici delle parti, l’eventuale indicazione del regime patrimoniale scelto e della loro residenza (oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni).

Inoltre, i contraenti hanno la facoltà di assumere, mediante dichiarazione all’ufficiale di stato civile e per tutta la durata dell’unione civile, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi, oppure anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso.

È nel comma 11, tuttavia, che troviamo una esaustiva elencazione dei diritti e doveri discendenti dall’unione civile. In primis, il legislatore chiarisce, in linea con il principio di parità più volte richiamato, che le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. In particolar modo, dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, inoltre, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni. Infine, le parti concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la propria residenza comune.

Non rientra nel novero dei doveri tra i contraenti dell’unione civile, l’obbligo di fedeltà (previsto nella stesura originale del disegno e stralciato, con non poche polemiche, durante il travagliato iter legislativo).

4.Regime patrimoniale e successioni all’interno dell’unione civile

Al comma 13 il legislatore disciplina il regime patrimoniale tra i contraenti dell’unione, chiarendo che, in mancanza di specifica convenzione, sarà costituito dalla comunione dei beni,in armonia con la ratio dell’intero sistema del diritto di famiglia. Per quel che concerne le convenzioni patrimoniali, la norma rinvia alle disposizioni valide per il matrimonio contenute nel Codice Civile.

Anche per le successioni, l’eredità e la reversibilità il legislatore richiama le disposizioni del Codice Civile, equiparando la figura del contraente con il coniuge superstite.

Si estendono i casi di indegnità anche a chi ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere il partner dell’unione civile del soggetto al quale si succede o ha commesso in suo danno un fatto al quale sono applicabili le disposizioni dettate per l’omicidio.

Inoltre, nel comma 17, si stabilisce che in caso di morte del prestatore di lavoro, le indennità indicate all’art. 2118 e 2120 del Codice Civile, dovranno essere corrisposte anche alla parte dell’unione civile.In caso di scioglimento dell’unione civile, come avviene in caso di divorzio, l’attribuzione del diritto all’assegno di mantenimento comporterà, in assenza di matrimonio o di una nuova unione civile, il diritto al pagamento del 40% del Trattamento di fine rapporto dell’ex partner, maturato negli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con l’unione civile.

All’unione civile si applica, altresì, la disciplina in materia di congedo matrimoniale.

Anche per quanto riguarda il recesso del datore di lavoro, si applica la nullità in caso in cui esso venga comunicato  entro un anno dalla celebrazione dell’unione civile. Nell’ottica dell’equiparazione dei diritti derivanti dal rapporto matrimoniale all’unione civile, vengono estesi tutti i diritti conseguenti alla sospensione del rapporto di lavoro previsti dalla legge.

4.Scioglimento dell’unione

L’unione civile, ai sensi dei commi 22, 23, 24 e 26 si scioglie quando:

a) una delle parti muore o ne viene dichiarata la morte presunta;

b) uno dei contraenti viene condannato per i reati di cui all’articolo 3, n. 1) della legge 10 dicembre 1970, n. 898 (Legge sul divorzio);

c) uno dei contraenti ricade nelle fattispecie previste dall’articolo 3, n. 2) lettera a), c), d) ed e) della legge 10 dicembre 1970, n. 898;

d) le parti hanno manifestato anche disgiuntamente la volontà di scioglimento dinanzi all’ufficiale dello stato civile. In tale caso la domanda di scioglimento dell’unione civile è proposta trascorsi almeno tre mesi dalla data di manifestazione di volontà di scioglimento dell’unione;

e) viene emessa sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso.

Per quel che concerne le modalità di scioglimento dell’unione e tutti gli altri elementi ad essa connessi non espressamente regolati, il legislatore richiama, “per quanto compatibili” gli articoli 4, 5, primo comma e dal quinto all’undicesimo comma, 8, 9, 9-bis, 10, 12-bis, 12-ter, 12-quater, 12-quinquies e 12-sexies, della Legge 1 dicembre 1970, n. 898, oltre che le disposizioni di cui al Titolo II del libro quarto del Codice di Procedura Civile ed agli articoli 6 e 12 del Decreto-Legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla Legge 10 novembre 2014, n. 162.

Nell’ipotesi di cambiamento anagrafico di sesso di uno dei due coniugi, qualora gli stessi abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili, la legge sulle unioni civili e le convivenze, al comma 27, prevede l’automatica instaurazione di unione civile tra persone dello stesso sesso. Tale comma ha l’intento di raccogliere le sollecitazioni provenienti dalla Consulta e dalla Corte di Cassazione18 in relazione ad una vicenda molto peculiare, proprio in merito alla rettificazione del sesso con la contestuale volontà di non sciogliere il matrimonio o cessarne gli effetti civili. Altresì, nell’immediato, si nota come vi sia una lacuna normativa laddove non viene prevista l’ipotesi in cui, in concomitanza di unioni civili, vi sia cambiamento anagrafico di sesso di uno dei due conviventi.

5.Adozioni e “Stepchildadoption”

Nonostante fosse prevista nel testo originario del disegno di legge, la legge sulle unioni civili e le convivenze non contempla espressamente la “Stepchildadoption”, ossia la possibilità che il figlio biologico del partner venga adottato anche dall’altro componente dell’unione civile. Tuttavia, al comma 20 viene precisato che “resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti” e proprio sulla base di questa disposizione, attenti interpreti hanno sostenuto che la ratio di tale comma fosse consentire ai giudici di valutare caso per caso la possibilità di effettuare l’adozione in casi particolari, come già è avvenuto con alcune pronunce in merito.19

E’ da evidenziare, in merito, un’importante, recente, pronuncia della Corte di Cassazione, la quale egregiamente ed esplicitamente sottolinea che, “poiché all’adozione in casi particolari prevista dall’art.44, comma 1, lett.d, L. n.184/1983 possono accedere sia le persone singole che le coppie di fatto, l’esame dei requisiti e delle condizioni imposte dalla legge, sia in astratto (…) , sia in concreto (…), non può essere svolto – neanche indirettamente – dando rilievo all’orientamento sessuale del richiedente ed alla conseguente natura della relazione da questo stabilita con il proprio partner”20

Convivenze di fatto

Innanzitutto, per convivenza di fatto si intende un rapporto che lega due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile. 

In via preliminare, è d’uopo precisare che i diritti e gli obblighi previsti dalla Legge Cirinnà per le coppie di fatto non sono subordinati in via esclusiva alla registrazione della convivenza della coppia all’anagrafe del Comune di residenza.

Infatti, la Legge attribuisce i medesimi diritti anche alle convivenze di fatto non registrate formalmente secondo questo sistema.

I conviventi, che scelgano di formalizzare o meno la registrazione della convivenza, assumono alcuni dei diritti e dei doveri riconosciuti alle coppie sposate: l’assistenza ospedaliera, penitenziaria e gli alimenti a fine convivenza (nel caso in cui uno dei due non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento);

-in caso di morte del partner, il convivente ha diritto a continuare ad abitare nella stessa casa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore ai due anni e comunque non oltre i cinque anni;

-se l’intestatario del contratto di affitto della casa di comune residenza dovesse morire o dovesse recedere, il convivente di fatto può subentrare nel contratto;

-la convivenza si risolve per accordo delle parti o per volontà unilaterale (oltre che in caso di morte o di matrimonio).

La registrazione facilita solamente la prova della convivenza.

Tale contratto, che ricordiamo non è necessario per il riconoscimento dei diritti previsti dalla Legge Cirinnà, serve, ai fini pratici, oltre che a dimostrare la prova della convivenza, a regolamentare con maggiore precisione le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, anche in caso di eventuale separazione.

Analizziamo nel dettaglio la normativa in merito alle convivenze di fatto.

1.Contratto di convivenza

Possono firmare un contratto di convivenza cittadini maggiorenni che facciano parte di coppie sia eterosessuali (in alternativa al matrimonio) che omosessuali (in alternativa all’unione civile).

I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un “contratto di convivenza”, redatto in forma scritta, ad substantiam, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato. Il contratto può contenere: l’indicazione della residenza (si noti come non sia la sede più appropriata) le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo, il regime patrimoniale della comunione dei beni come da codice civile.

Il regime patrimoniale scelto nel contratto di convivenza può essere modificato in qualunque momento, attraverso la stipula di un diverso contratto di convivenza; non può essere sottoposto a termine o condizione.

La legge prevede che il contratto di convivenza sia affetto da nullità qualora sia stato concluso nonostante la presenza di un vincolo matrimoniale, unione civile o altro contratto di convivenza.

Il contratto di convivenza viene considerato, altresì, nullo, qualora sia stipulato da minore di età, da soggetto interdetto giudizialmente o qualora uno dei contraenti sia stato condannato per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altro. La norma fa richiamo all’art 88 c.c. che disciplina l’impedimentum criminis nel matrimonio. Non risulta chiaro, però, se tale specifica ipotesi di nullità possa operare anche qualora la condanna sia relativa all’omicidio tentato o consumato nei confronti del precedente partner dell’unione civile dell’altro convivente.

Il contratto può risolversi non solo per accordo tra le parti, ma anche per recesso unilaterale. In tal caso bisogna rispettare gli oneri di forma prescritti dall’art. 1 comma 51 della legge stessa per la stipulazione del contratto di convivenza. Qualora si receda unilateralmente, una copia dell’atto contenente il recesso unilaterale deve essere notificata all’altro contraente all’indirizzo indicato per ricevere le comunicazioni nel contratto di convivenza. Nel caso in cui la casa familiare sia nella disponibilità esclusiva del convivente che recede, la dichiarazione, a pena di nullità, deve contenere il termine, non inferiore a 90 gg, concesso all’altro convivente per lasciare l’abitazione comune.

Comportano la risoluzione di diritto del contratto anche il matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altro soggetto, oppure la morte di uno dei contraenti.

2.Diritti e doveri (riconosciuti in ogni caso dalla legge, anche senza formalizzazione del contratto):

a)Partner inabile

Nel caso in cui il partner viene dichiarato inabilitato, il convivente può essere nominato tutore o amministratore di sostegno, e può visitare il partner in carcere o in ospedale prestando assistenza in caso di malattia e acquisendo voce in capitolo per quanto riguarda il trattamento terapeutico.

b)Morte del partner

Qualora subentri il decesso del convivente intestatario del contratto di affitto, il partner può subentrare nel contratto e rimanere nell’immobile. Oltre a ciò, se il convivente deceduto era proprietario della casa, il partner può continuare a vivere nella dimora per due anni o per un periodo proporzionale alla durata della convivenza (in ogni caso non superiore ai cinque anni dalla morte del partner). Tale diritto di abitazione viene meno qualora il convivente superstite cessi di abitare stabilmente nella casa di comune residenza o in caso di matrimonio, unione civile o nuova convivenza. Si pone la questione se siano configurabili dei diritti successori in capo al convivente sopravvissuto.

L’attuale quadro legislativo (non troppo dissimile, in tale scelta, dalla legislazione sul concubinato presente nella disciplina giustinianea del XV-XVI secolo) esclude il convivente dal novero dei chiamati in base alla successione legittima.

Pertanto il testamento continua a costituire l’unico strumento per trasferire diritti mortis causa dall’uno all’altro partner.

c)Risarcimento del danno

Al convivente spetta il risarcimento del danno, similmente a quanto previsto per marito e moglie, in caso di morte del partner in caso di infortunio sul lavoro o altro fatto illecito. La risarcibilità, sia nella sua componente patrimoniale che in quella non patrimoniale, risulta ancorata alla dimostrazione dell’esistenza e della portata dell’equilibrio affettivo-patrimoniale instaurato con il partner deceduto. Devono essere, ovviamente, provate l’esistenza e la durata di una comunanza di vita e di affetti, oltre che una reciproca assistenza morale e materiale.21

d)Partecipazione agli utili

Infine, il convivente di fatto che lavora all’interno dell’impresa del partner ha diritto a una partecipazione agli utili e agli incrementi dell’azienda. Non è invece attualmente concesso ai conviventi di stipulare il fondo patrimoniale.

e)Versamento degli alimenti

Il Giudice, su richiesta di uno degli ex conviventi, può infatti stabilire l’obbligo al versamento degli alimenti. Tale obbligo è però valido solo se l’ex partner versa in stato di bisogno.

Rispetto a quanto accade per le coppie sposate, non è possibile richiedere il “mantenimento”: gli alimenti sono relativi solo alla necessità di sopravvivenza dell’ex partner e sono quindi inferiori in importo al mantenimento. L’obbligo di versamento degli alimenti è inoltre a tempo determinato e viene fissato in misura proporzionale alla durata della convivenza.

Osservazioni conclusive

La legge n. 76/2016 si colloca in una serie di interventi normativi riguardanti la materia dei diritti della persona e della famiglia – quali la riforma sulla filiazione, le nuove disposizioni in materia di separazione e divorzio, nonché la recentissima legge sul biotestamento- e risponde alle numerose sollecitazioni derivanti da istanze presenti nella società civile e negli orientamenti presenti del diritto dell’Unione Europea. Pur presentando qualche lacuna o incongruenza, derivante anche dai numerosi aggiustamenti avutisi in sede di lavori parlamentari, risulta essere un importante risultato per il nostro ordinamento, reduce da diversi tentativi infruttuosi di regolamentazione di tali fattispecie.

Ormai, da diversi decenni si tende a guardare, attraverso le osservazioni di sensibili ed attenti interpreti della realtà sociale e giuridica, al diritto delle persone e della famiglia in maniera più fluida, quasi liquida22, non solo fondandolo su uno23 o più modelli familiari24, bensì sull’uomo, accogliendo l’invito a guardare verso ciò che accade nella globalità dei fenomeni e nell’al di là del diritto italiano.25 La sprovincializzazione della family law italiana sembra, certamente, dipendere anche dall’europeizzazione o dalla comparazione con altre esperienze (alcuni interpreti, pioneristicamente, avanzano l’ipotesi di enucleare principi di diritto di famiglia nel sistema europeo26, così come avvenuto in altri ordinamenti giuridici)27.

Il ritardo nella regolamentazione, inutile negarlo, è dipeso sicuramente da valutazioni di costume28, più che di opportunità.

E’ necessario, anche in questi ambiti ove si assiste a forti ed inevitabili scontri di natura etica o religiosa, valutare lo strumento normativo da un punto di vista tecnico, scientifico, quale modalità di regolamentazione di fenomeni già esistenti, attraverso un necessario bilanciamento assiologico nel voler tutelare i soggetti deboli eventualmente coinvolti.

Pretendere di mettere al riparo il matrimonio dai numerosi tentativi di “svalutazione” non significa certamente negare ogni riconoscimento giuridico alle coppie omosessuali (o impedire loro l’accesso all’adozione in casi particolari) in ragione di considerazioni di ordine morale.29

Accogliere l’idea che più modelli familiari siano in grado di soddisfare una finalità giusfamiliare non significa necessariamente negare rilievo all’atto del matrimonio, né porre su un piano anziché un altro il matrimonio rispetto agli accordi di convivenza. Del matrimonio non possono certamente sottacersi le peculiarità,30ma senza – solo per questo -dover semplificare o sminuire questioni di rilevante importanza destinate a misurarsi con il principio di eguaglianza.

Una semplice lettura delle norme, soprattutto di matrice costituzionale, ci insegna che non può darsi un’interpretazione univoca o, peggio, preclusioni che possano comprimere i valori della persona umana nella sua interezza.31

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Note

1 Cfr. però V.FRANCESCHELLI,Premesse generali per uno studio dei rapporti di fatto, in Rass.dir.civ., 1981 p. 681 ss

2 F.FORTINGUERRA, Dei rapporti personali nelle convivenze non matrimoniali, in F. MANOLITA E M. GORGONI (a cura di), Rapporti familiari e regolazione: mutamenti e prospettive, Napoli, 2009

3 BESSONE-ALPA-D’ANGELO-FERRANDO-SPALLAROSSA, La famiglia nel nuovo diritto, Bologna, 1999;

P.PERLINGIERI, La famiglia senza matrimonio tra l’irrilevanza giuridica e l’equiparazione alla famiglia legittima, in Rass. Dir. Civ., 1988, ora in P.PERLINGIERI, La persona e i suoi diritti, Napoli-Roma, 2005; La famiglia non fondata sul matrimonio, in AA.VV., studi in onore di P.Rescigno, Milano, 1988

4 P.UNGARI, Storia del diritto di famiglia in Italia. 1796-1975, Bologna 2002

5 B.PEZZINI, Uguaglianza e matrimonio, Considerazioni sui rapporti di genere e sul paradigma eterosessuale nel matrimonio secondo la Costituzione italiana, in Id. (a cura di), Tra famiglie, matrimoni e unioni di fatto. Un itinerario di ricerca plurale, Jovene, Napoli, 2008

6 BUSNELLI e SANTILLI, La famiglia di fatto, in commentario al diritto italiano della famiglia, a cura di CIAN, OPPO E TRABUCCHI, VI, 1993, Padova

7 Cfr. RESCIGNO, Manuale del diritto privato italiano, ed. a cura di Cirillo, Milano, 2000

8 Cfr. T.AULETTA, Il diritto di famiglia, Bologna, 2004; RESCIGNO, ut supra

9 Cfr. T.AULETTA, ut supra

10 Corte europea diritti dell’uomo, 21 luglio 2015, Oliari e altri c. Italia

11 S. VILLANI, Fonti dell’Unione Europea e internazionali, osservatorio sulle fonti.it, 2015

12 Corte Costituzionale, sentenza 04 aprile 2010, n.138

13Corte costituzionale, sentenza 11 giugno 2014, n. 170

14 S. CACACE, Sposarsi o non sposarsi, questo il problema, F.MANOLITA, M.GORGONI (a cura di), Rapporti familiari e regolazione: mutamenti e prospettive, Napoli, 2009

15 S.PIGLIANTINI, Principi costituzionali e sistema della filiazione, in P.PERLINGIERI e M.SESTA (a cura di), I rapporti civilistici nell’interpretazione della Corte Costituzionale, vol.I, Napoli, 2009

16 cfr. L.BALESTRA, La famiglia di fatto, P.PERLINGIERI e M.SESTA (a cura di), I rapporti civilistici nell’interpretazione della Corte Costituzionale, op.cit.; A.MASCIA, Famiglia di fatto: riconoscimento e tutela, Camerino 2006

17 DPCM 23 luglio 2016, n. 144 “Regolamento recante disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell’archivio dello stato civile, ai sensi dell’art. , comma 34, della legge 20 maggio 2016, n.76”.

18 Corte cost. 11 giugno 2014, n.170, cit; Cass. Civ., 21 aprile 2015 n.8097, Corte Europea dei Diritti dell’uomo, sentenza del 16 luglio 2014, nella causa Hamalainen c. Finlandia

19Corte di Appello di Roma, sez. minori, 23 dicembre 2015, ex plurimis

20Cass. Civ., sentenza del 22.06.2016, n.12962

21Cass. Civ. 29 aprile 2005, n.8976

22 Z. Bauman, Moderna Liquidità, IX, Bari 2000

23 Tra i sostenitori dell’esclusività della famiglia coniugale v. G.GIACOBBE, Il ruolo nella famiglia nella Costituzione, in S.PICCININI (a cura di), I soggetti deboli nella famiglia e nelle istituzioni socio-sanitarie. Biopotere e diritti della persona, Napoli-Roma, 2007

24 Cfr. C. SARACENO, Mutamenti della famiglia e politiche sociali in Italia, Bologna, 1998

25 Cfr. M.G.IVONE, Riflessioni in tema di unioni di fatto. Le esperienze italiana e francese a confronto, Napoli, 2006; M. GORGONI, Le formazioni sociali a valenza familiare, in F. MANOLITA E M. GORGONI (a cura di), Rapporti familiari e regolazione: mutamenti e prospettive, op.cit.

26 F.UCCELLA, Nuove sfide sociali ed umane e diritto di famiglia nell’Unione Europea dal 2004: riflessioni preliminari, in Giur. It, 2004

27 Cfr. V.HAMILTON, Principles of U.S. family law, in 75 Fordham Law, 2006; C.COSTANTINI, Diritto di famiglia: teorie e prospettive. Una indagine oltre le tradizioni, in B.PEZZINI, Tra famiglie, matrimoni e unioni di fatto. Un itinerario di ricerca plurale,a cura diPezzini, Napoli, 2008

28 P.PERLINGIERI, La famiglia senza matrimonio tra l’irrilevanza giuridica e l’equiparazione alla famiglia legittima, in Rass.dir. civ., 1998, ora in P.PERLINGIERI, La persona e i suoi diritti, op. cit.

29 A.GORASSINI, Relazione introduttiva, M.GORGONI(a cura di), I modelli familiari tra diritti e servizi, Napoli, 2005

30 M. GORGONI, op. cit.

31 Cfr. C.Salvi, La famiglia tra neogiusnaturalismo e positivismo giuridico, Riv.dir.civ., 2007

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