di Giuseppe Donnici

Commento alla Sentenza emessa dal Tribunale di Bologna – Sezione quarta civile e procedure concorsuali il 30 aprile 2025.

Con ricorso ex art. 19 CCI, la società ricorrente ha chiesto al Tribunale di Bologna la conferma delle misure protettive del proprio patrimonio, già avanzata in sede di richiesta di apertura della composizione negoziata ex artt. 17 – 18 CCI.

Il Tribunale, in seno al Decreto di fissazione dell’udienza, anche al fine di compulsare la ricorrente ad ulteriormente argomentare sul punto, aveva evidenziato alcune criticità rispetto alla perseguibilità di un piano strutturato secondo una logica essenzialmente liquidatoria.

Esaminata l’integrazione, l’esperto nominato ha precisato che, in ogni caso, il piano sarebbe stato essenzialmente liquidatorio ma con l’apporto di finanza esterna da parte dei soci con ciò rappresentando, comunque, una alternativa finanziariamente non deteriore rispetto a quella preventivabile in sede di liquidazione giudiziale. In grazia delle modifiche, il ceto creditorio sarebbe stato soddisfatto in maniera integrale per ciò che concerne i dipendenti ed i privilegiati, e nella misura del 20 % per quelli con garanzia del medio credito centrale. I chirografari, avrebbero ottenuto il 10 % del proprio credito.

Ha specificato, inoltre, che l’intenzione esplicitata nel piano era di interrompere l’attività di impresa e mettere in liquidazione la società che, evidentemente, riteneva di poter utilizzare lo strumento in parola come anticamera della chiusura.

Sempre rispetto al punctum dolens, il Tribunale chiedeva, nuovamente, all’impresa ricorrente di assumere una posizione argomentando rispetto alla palesata esigenza di chiusura e alla conseguente, ed inevitabile, assenza di continuità aziendale.

La ricorrente, a sostegno della propria tesi, e quindi a vantaggio della possibilità di usufruire della composizione negoziata anche in funzione della dismissione e successiva chiusura, ha riferito che il correttivo del mese di settembre 20241 deve essere interpretato come l’esplicitazione della possibilità di accesso alla procedura anche a imprese in stato di insolvenza che mirano, da subito, ad un approdo liquidatorio posto che il fine sarebbe identico a quello previsto dal concordato semplificato o dagli altri strumenti di regolazione della crisi che fungono da “approdo fisiologico” della composizione negoziata.

Il Tribunale non ha ritenuto meritevole d’accoglimento la tesi prospettata intendendola alla stregua di un equivoco interpretativo, una eterogenesi dei fini previsti dalla ratio delle norme e dalla finalità dell’istituto.

L’iter logico per apprezzare le sinapsi esistenti tra la composizione negoziata e gli strumenti di regolazione della crisi o il concordato semplificato impone, ed è questa la strada percorsa dal tribunale, di fare chiarezza sulle finalità dell’istituto argomentando innanzi tutto dalla lettera della norma.

L’art. 12 del CCI utilizza termini specifici la cui interpretazione non lascia spazio a chiaroscuri allorquando riferisce testualmente che la composizione negoziata può essere utilizzata quando “risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa”.

Quello di “risanamento” è un concetto ontologicamente diverso rispetto alla semplice “ristrutturazione dei debiti” (cui mirava la ricorrente): il primo mira alla resilienza ed alla ricollocazione sul mercato di chi ne beneficia, il secondo, se non è visto in un’ottica lungimirante, che è propria dell’istituto, ma atomistica, reca come approdo la morte per smembramento dell’azienda e null’altro.

In maniera analoga, riferisce la sentenza in commento, ha deciso i Tribunale di Verona2 che ha posto in rilevo una sere di conseguenze a corollario della necessaria subordinazione del concordato semplificato rispetto alla composizione negoziata celebrata secondo i criteri previsti dal codice, non ultimo, la necessità di dimostrare una intenzione seria di recedere rispetto alle linee guida del passato (che hanno provocato lo stato di squilibrio patrimoniale o economico / finanziario) che deve esplicitarsi nella redazione di un piano finanziario ed industriale finalizzato ad illustrare il ricollocamento sul mercato .

E’ questo il motivo in virtù del quale il piano deve avere i connotati previsti dalla lista di controllo di cui all’art. 13 CCI i cui punti fanno necessario riferimento alla prosecuzione dell’attività.

La stessa direttiva Insolvency si esprime nel senso della totale differenza sostanziale tra strumenti liquidatori del patrimonio e quelli tesi al risanamento dell’impresa.

Ulteriori argomenti si deducono dalla struttura e dal contenuto tipico delle misure protettive, che non solo prevedono il divieto di attività esecutive e cautelari sui beni aziendali, ma impediscono di rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti provocando un vero e proprio congelamento della causa per tutto il periodo della concessione. 3

Del resto, non avvenendo alcuno spossessamento rispetto alla gestione dell’impresa, è la norma stessa a porre il primo obbligo in capo all’imprenditore allorquando deve rispondere al quesito principe : “esistono concrete prospettive di risanamento?”

La modifica normativa invocata4, dunque, non deve consentire di assottigliare, per cosi dire, la ragione ultima della composizione negoziata a vantaggio dei possibili sbocchi (eventualmente anche liquidatori come il concordato semplificato) che devono sempre essere considerati come conseguenza di un apprezzamento dell’anticamera agli stessi ai quali si accede solo ed esclusivamente se esistono i presupposti di risanamento cui si faceva riferimento.

In questa ottica devono essere visti i vantaggi del concordato semplificato di cui all’art. 25 sexies CCI rispetto al quale, il concordato liquidatorio previsto dall’art. 84 comma IV CCI, prevede che oltre alla liquidazione, l’imprenditore debba portare anche risorse che incrementino il valore dell’attivo disponibile di almeno il 10 % e assicuri per i creditori chirografari e per quelli chirografari degradati una soddisfazione pari ad almeno il 20 % del credito.

Non esiste, dunque, nel nostro ordinamento una composizione negoziata liquidatoria e il dato non è posto in discussione dal fatto che il concordato semplificato, certamente liquidatorio, sia considerato quale approdo della composizione negoziata che, invece, prevede sin dal principio la necessità di accedervi solo ove esistano concrete prospettive di risanamento.

Note

1 tutto il Titolo II del CCI è stato sostituito dall’art. 6 del D. lgs 83/2022.

2 Trib. di Verona, 10/03/2025 – estensore Pagliuca.

3 la relazione illustrativa al d. lgs 83/2022 specifica testualmente che il percorso è finalizzato alla conservazione dei beni aziendali e dei contratti che fungono da linfa vitale per l’azienda. “…la disposizione deve riguardare tutti i contratti e non solo quelli essenziali trattandosi di impresa che accede ad un percorso in cui è pienamente operativa e l’imprenditore non viene in alcun modo spossessato. Va garantita, dunque, la sua piena operatività eliminando il rischio che l’apertura delle trattative danneggi l’attività da risanare, anziché consentirne la ristrutturazione…

4 D. lgs 83/2022.

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