di Giuseppe Donnici

Commento a Sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 18/10/2024

Il ricorrente, persona fisica e asserito consumatore, ha chiesto l’omologa di un piano di ristrutturazione ex art. 66 e ss del CCI riguardante una esposizione debitoria pari ad €. 682.932,66 nei confronti dell’Agenzia delle entrate riscossione la cui genesi, come vedremo, ha avuto un impatto dirimente rispetto all’esito della vicenda che può essere così riassunta: a seguito di una ispezione alla società cooperativa presso la quale il ricorrente lavorava, ed amministrava in qualità di presidente del CDA, sono state elevate delle sanzioni dall’Inps e dalla Direzione territoriale del lavoro che rilevarono delle irregolarità riguardanti la gestione del personale.

La sanzione dell’Inps fu annullata dal Giudice del Lavoro mentre quella della Direzione territoriale del lavoro, al momento della redazione della sentenza in commento, era ancora sub judice d’Appello.
Nelle more, la società cooperativa depositava un concordato preventivo, omologato, che prevedeva il pagamento dei chirografari (la sanzione rimasta attiva) nella misura del 5 %.

Il ricorrente era proprietario di cinque immobili, il cui valore era stimato in complessivi €. 98.000,00 circa, tre dei quali erano stati ceduti al proprio figlio con una donazione oggetto di revocatoria rivelatasi positiva alle ragioni della revocante Agenzia delle entrate riscossione.

Il piano proposto prevedeva il pagamento da parte di un terzo (il figlio del ricorrente) della somma di €. 63.000,00 liquidate in tre soluzioni : la prima, pari ad €. 23.0000,00, al momento dell’omologa; la seconda a sessanta e la terza a centottanta giorni con conseguente saldo integrale delle spese in prededuzione e, nella misura dell’8%, per il credito chirografario.

L’introito per la procedura, però, era subordinato alla rinuncia incondizionata da parte dell’Agenzia delle entrate riscossione ad ogni azione successiva e connessa alla vittoria dell’azione revocatoria.

Rispetto al delineato quadro, l’OCC esprimeva parere positivo poiché riteneva sussistenti i requisiti soggettivi (la qualità di consumatore) e oggettivi, compresa l’esistenza del sovraindebitamento, inteso come squilibrio patrimoniale tale da non consentire di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, la superiorità della proposta rispetto ad all’eventuale alternativa liquidatoria posto che, in virtù dei ribassi, previsti quale meccanismo fisiologico delle vendite coattive, e delle spese in prededuzione, la somma da incassare non avrebbe mai raggiunto il limite di quella proposta come finanza esterna.

Sempre l’OCC, specificava che la questione relativa alla meritevolezza era da considerarsi superata poiché l’indebitamento non era dovuto a comportamenti negligenti del ricorrente che, tra l’altro, negli ultimi cinque anni non aveva subito protesti né aveva usufruito di procedure per la composizione della crisi.

Tra le attività essenziali e preliminari dell’OCC vi era stata la comunicazione del piano ed il conseguente invito a manifestare la propria accettazione rispetto alla condizione avanzata dal ricorrente che, come detto, prevedeva la rinuncia a qualsiasi azione conseguente e connessa all’azione revocatoria vinta dall’Agenzia delle entrate riscossione (peraltro, unica creditrice presente nel ridetto giudizio).

La risposta dell’Agenzia, comunicata a mezzo pec depositata agli atti della procedura, è stata negativa.

Il Tribunale, quindi, già sulla base di questo presupposto, ha rigettato il ricorso e la connessa istanza di omologazione.

Naturalmente, sottoporre un piano all’avveramento di una condizione che prescinde dalla volontà del ricorrente significa apporre un peso rispetto al quale le conseguenze possono essere nefaste, come nel caso in esame, poiché una eventuale manifestazione di dissenso ne inficia la fattibilità giuridica con effetto dirimente rispetto ad ogni altra valutazione prevista dal codice.

Ciò nonostante, il Tribunale ha comunque verificato l’esistenza di tutti gli altri presupposti.

La prima ha riguardato la sussistenza dello status di “consumatore”.

La lettera della legge definisce il perimetro all’interno del quale è possibile circoscrivere la ridetta categoria ed il riferimento è alle obbligazioni assunte esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale.

E’ la giurisprudenza, però, a colmare i chiaroscuri che, inevitabilmente, si creano nell’approfondimento specifico che ogni singolo titolo richiede.

Ed infatti, la Corte di giustizia Europea, già nel 2015, ha delineato un principio in grazia del quale è possibile comprendere se dal punto di vista funzionale quel determinato rapporto rientri nell’ambito delle attività di impresa o meno.

Il “criterio funzionale”, il cui specifico richiamo sottintende la verifica e l’approfondimento della causa del contratto nell’accezione più volte confermata dalla Suprema Corte di funzione essenziale a cui lo stesso è vocato, è l’unico strumento per comprendere l’afferenza del rapporto agli aspetti imprenditoriali o, piuttosto, la sua estraneità.

Ecco perché, riferisce la Sentenza in commento, viene esclusa, in via generale, la natura di consumatore del conferente laddove presti una fidejussione ad una società della quale è anche amministratore o socio.

Ed aggiunge, a contrario, che laddove il contatto, o per meglio dire, “il criterio funzionale” deve essere considerato espressione di una volontà che esula dall’attività garantita ed è, invece, figlio di una causa differente, lo status di consumatore del sottoscrivente non può essere negato.

Partendo da queste categorie, lo status di consumatore è stato negato in ragione del fatto che il sovraindebitamento trovava la propria ragione in una posizione debitoria sorta in virtù di accertamenti ispettivi effettuati in danno di una cooperativa sociale e che i conseguenti debiti erano strettamente collegati (dal punto di vista funzionale, appunto) a tale attività piuttosto che a cause differenti.

In relazione alla sussistenza del sovraindebitamento gli elementi esaminati sono stati la verifica della situazione di illiquidità del debitore e la oggettiva impossibilità, vagliata sotto un profilo prognostico, di poter far fronte, con le risorse indicate in ricorso, agli adempimenti con regolarità.

Sul punto, il Tribunale ha concordato con la relazione dell’OCC , che come detto aveva dato esito positivo, ritenendo che la capacità reddituale pari ad €. 1405,00 netti al mese palesava, ragionevolmente, una oggettiva impossibilità, anche prospettica, a poter adempiere regolarmente.

L’approfondimento ha riguardato anche il piano in se, definendolo comunque, ed ha prescindere dalla già valutata inesistenza del profilo soggettivo, non ammissibile.

Sul punto, il Tribunale ha dapprima indicato le due attività principali che deve compiere il giudice investito, così come delineate dalla Suprema Corte nella Sentenza 11522/2020.

La prima riguarda la fattibilità giuridica del piano, ossia l’individuazione dei criteri in base ai quali, attraverso lo strumento del piano, il debitore intende uscire dalla situazione di sovraindebitamento.

Questa verifica di legittimità deve considerare due punti essenziali: la percentuale di realizzo per i creditori ed il tempo di esecuzione, rispetto ai quali, non essendo presente nel codice una norma disciplinante, si è fatto ricorso al principio previsto dall’art. 2740 cc del “miglior soddisfacimento possibile”.

Queste misure, poi, al fine di poterle considerare accettabili, devono essere sempre valutate al cospetto dell’alternativa liquidatoria, ma nella Sentenza in commento questa analisi, invero destinata ai creditori, non è stata compiuta poiché dirimente rispetto a questa esigenza è stato il diniego da parte dell’Agenzia della riscossione dell’accettazione della condizione prospettata dal ricorrente che prevedeva la rinuncia alle azioni discendenti dalla vittoria in revocazione minando, di conseguenza ed inesorabilmente, la fattibilità economica del piano stesso che, di fatto, non può neanche nascere perché privo di sostanze da distribuire.

L’ultimo aspetto esaminato è stato quello della colpa grave del consumatore nel determinare la situazione di sovraindebitamento.

L’esame di questo aspetto, anche alla luce della novella, ha portato il Tribunale a considerare che l’accesso alla procedura risulta consentito certamente al consumatore che ha assunto le proprie obbligazioni in maniera prudente e diligente salvo poi trovarsi nella impossibilità di pagare per cause sopravvenute ed imprevedibili, ma anche a coloro che, pur non avendo ponderato con lucidità la propria solvibilità, abbiano comunque assunto comportamenti non del tutto privi di razionalità, da valutarsi comparandoli non alla stregua di quelli tipici dell’uomo prudente ed avveduto ma, piuttosto, con quelli dell’uomo dotato di minima diligenza posto che la legge individua solo la “colpa grave” come condizione ostativa e non anche quella lieve.

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