di Mario Tocci

Con la decisione n. 24/2018 del 03 maggio 2018 le sezioni unite del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI hanno chiarito la tipologia e l’ampiezza del potere di impugnazione della Procura Generale dello Sport innanzi allo stesso organo di giustizia sportiva ai sensi del disposto del comma secondo dell’art. 54 del Codice di Giustizia Sportiva del Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

Il prefato arresto giurisprudenziale perviene a conclusioni sicuramente condivisibili e destinate a resistere all’eventuale cospetto del giudice amministrativo statale.

Il giudizio culminato con la pronuncia de qua era stato instaurato a seguito della rimessione, ad opera della quarta sezione con la decisione n. 9/2018 del 15 febbraio 2018, della questione concernente l’ammissibilità dell’appello interposto dalla Procura Generale dello Sport avverso una pronuncia della Corte d’Appello della Federazione Italiana Dama in assenza di una situazione di soccombenza formale della Procura istituita in seno ad essa Federazione.

La questione rimessa alle sezioni unite era di particolare importanza in quanto dalla sua risoluzione sarebbe dipeso il definitivo inquadramento della natura dell’impugnativa della Procura Generale al Collegio di Garanzia, ossia se di ricorso nell’interesse dell’ordinamento giuridico sportivo alla stregua del disposto dell’art. 363 del Codice di Procedura Civile o di gravame funzionale alla cassazione del provvedimento impugnato.

Infatti: acclarata la prima ipotesi, si sarebbe consolidato l’argomento secondo cui il Procuratore Generale può agire esclusivamente nel caso di decisione endofederale passata in giudicato e dunque allorché il potere di azione del Procuratore Federale della singola Federazione sia già consumato; accertata la seconda, invece, si sarebbe affermata la tesi in omaggio alla quale il Procuratore Generale può affiancarsi al Procuratore Federale della singola Federazione, rischiandosi tuttavia la configurazione di un paradossale scenario nel quale i due uffici di Procura di cui si discetta possono arrivare a sostenere posizioni indi ad avanzare conclusioni differenti.

Le sezioni unite del Collegio di Garanzia affermano che l’impugnativa in questione della Procura Generale dello Sport abbia natura di ricorso nell’interesse dell’ordinamento giuridico sportivo.

Onde pervenire a simile conclusione, il Collegio analizza il combinato disposto del comma secondo dell’art. 54 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI e del comma primo dell’art. 12 ter dello Statuto del Comitato stesso: il secondo comma dell’art. 54 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI prevede genericamente la legittimazione della Procura Generale dello Sport alla proposizione del ricorso nanti il Collegio di Garanzia; l’art. 12 ter dello Statuto del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, al primo comma, sancisce che la Procura Generale medesima si prefigge inter alios lo scopo di tutelare la legalità dell’ordinamento sportivo.

Pertanto se ne ricava l’assai condivisibile principio a mente del quale l’ammissibilità del ricorso della Procura Generale al Collegio di Garanzia sussiste entro i limiti di un gravame di natura non cassatoria e dunque tendente all’enunciazione di un principio di diritto, che tuttavia non può mai determinare il sovvertimento della sentenza gravata piuttosto dovendo orientare per casi futuri i giudici endofederali.

Quale corollario dell’evidenziato principio può allora affermarsi che giammai l’impugnativa proposta dalla Procura Generale possa assommare in sé tanto la natura di gravame con effetti cassatori dell’impugnato provvedimento quanto quella di ricorso nell’interesse dell’ordinamento sportivo, anche se la singola Procura Federale non dovesse aver impugnato il provvedimento stesso; una decisione culminata all’esito di un’impugnativa di tale guisa potrebbe essere verosimilmente annullata dal giudice amministrativo statale a cagione del vizio della violazione di legge, segnatamente del combinato disposto del comma secondo dell’art. 54 del Codice di Giustizia Sportiva e del comma primo dell’art. 12 ter dello Statuto del CONI in punto di carenza di legittimazione attiva della Procura Generale quale vera e propria parte del processo.

In sostanza, la Procura Generale dello Sport non può mai essere una vera e propria parte del processo sportivo, a meno che essa non decida di avocare l’attività inquirente della singola Procura Federale ex artt. 51, comma sesto, del Codice di Giustizia Sportiva e 12 ter, comma quarto, dello Statuto del CONI nei casi tassativi di avvenuto superamento dei termini di conclusione delle indagini ovvero di richiesta di proroga di queste ovvero ancora di emergenza di omissione di attività d’indagine tale da recare pregiudizio allo svolgimento dell’azione disciplinare ovvero infine di rassegnata intenzione di richiesta di archiviazione del procedimento ritenuto irragionevole.

Con la logica conseguenza, ad esempio, che l’atto di deferimento del Procuratore Generale dello Sport è da considerarsi nullo per carenza assoluta di potere dello stesso soggetto emittente.

E quand’anche avochi l’attività inquirente, ai sensi del disposto del comma quinto dell’art. 12 ter dello Statuto del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, il Procuratore Generale deve applicare alla Procura Federale che sarebbe stata competente allo svolgimento dell’attività medesima un Procuratore Nazionale, che quindi agisce in surroga del Procuratore Federale in parola e non iure proprio.

Ad ulteriore conferma di quanto finora considerato milita il disposto del comma primo dell’art. 44 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, che conferisce al Procuratore di ogni singola Federazione Sportiva Nazionale il potere esclusivo di esercitare l’azione disciplinare verso tesserati e affiliati e altri soggetti secondo le norme domestiche all’uopo dettate.

Ne sia prova il principio, palesato dalla seconda sezione del Collegio di Garanzia nella decisione n. 25/2016 del 10 giugno 2016, alla luce del quale il Procuratore Federale può sostenere e proseguire nanti tale organo di giustizia sportiva l’azione disciplinare mercé impugnativa delle pronunce rese dai giudici endofederali.

Un’ulteriore chiave di lettura di quel carattere di esclusività potrebbe rinvenirsi – per come acclarato dalla sentenza della Sezione Disciplinare del Tribunale Nazionale Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio del 08 agosto 2018 – nella preclusione di organi diversi dall’ufficio di Procura della singola Federazione dalla potestà di chiedere, attraverso la proposizione di un ricorso, l’irrogazione di sanzioni a carico di un tesserato o di un affiliato. Era il caso del gravame con cui la società sportiva calcistica Aprilia Racing Club, ammessa a partecipare per la stagione 2018/2019 al campionato nazionale di serie D, aveva invocato la comminazione di punti di penalizzazione a carico della società sportiva calcistica Matera Calcio per inadempienze economico-finanziarie asseritamente poste in essere da questa durante la partecipazione al campionato nazionale di serie C della stagione 2017/2018. L’intento del sodalizio laziale, la cui compagine è retrocessa per essere stata sconfitta nei turni di play-out dalla Paganese, era chiaramente quello di far conseguire ai materani un peggiore posizionamento in classifica, che sarebbe stato prodromico alla loro riammissione in terza serie.

Ordunque, è da reputarsi che l’esclusività della legittimazione dell’azione disciplinare di cui al disposto del comma primo dell’art. 44 del Codice di Giustizia Sportiva del Comitato Olimpico Nazionale Italiano operi in senso assoluto e pertanto in seno all’ordinamento sportivo nel suo complesso.

Pare evidente che il legislatore sportivo abbia inteso evitare conflitti tra le Procure Federali e la Procura Generale dello Sport, laddove è innegabile che le prime rivestano un ruolo funzionalmente subordinato rispetto alla seconda.

Ex art. 12 ter, comma primo, del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, la Procura Generale svolge attività di vigilanza e coordinamento dell’operato delle singole Procure Federali.

Invero, al lume dei contenuti della motivazione della decisione n. 24/2018 delle sezioni unite del Collegio di Garanzia, i poteri della Procura Generale medesima potrebbero essere categoricamente riassunti nelle tipologie sollecitatoria, formativa, informativa e archivistica.

I poteri sollecitatori si concretizzano nella potestà di rivolgere inviti ai Procuratori Federali al fine dell’avvio di specifiche indagini (ai sensi del disposto del comma quarto dell’art. 51 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI).

I poteri formativi si attuano nella possibilità di convocazione di riunione dei Procuratori Federali onde rendere effettivo – dunque uniformare – le rispettive potestà di promozione della repressione degli illeciti (ai sensi del disposto del comma quinto dell’art. 51 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI).

I poteri informativi si estrinsecano nella facoltà di adozione di linee guida finalizzate alla prevenzione di impedimenti o difficoltà di svolgimento delle attività inquirenti (ai sensi del disposto del comma quinto dell’art. 51 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI).

I poteri archivistici consistono nella potestà di istituzione e custodia dei registri generali dei procedimenti in corso e delle altre notizie di illecito disciplinare comunque acquisite (ai sensi del disposto dell’art. 53 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI).

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