di Alessia Rausa

Sommario

  1. Introduzione
  2. Il quadro normativo previgente: la L. 189/2004 e i suoi limiti
  3. L’iter legislativo della riforma
  4. Il nuovo assetto del Titolo IX-bis: dalla tutela del sentimento alla tutela dell’animale
  5. Le principali modifiche normative (5.1 – 5.8)
  6. Il mutamento del bene giuridico tutelato: profili teorici (6.1 – 6.4)
  7. Nodi applicativi aperti (7.1 – 7.4)
  8. Uno sguardo comparato (8.1 – 8.2)
  9. Conclusioni

1. Introduzione

Il 1° luglio 2025 è entrata in vigore la legge 6 giugno 2025, n. 82, recante «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l’integrazione e l’armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 137 del 16 giugno 2025.[1] La legge rappresenta uno degli interventi più organici realizzati sul sistema italiano di tutela penale degli animali dopo la legge 20 luglio 2004, n. 189, che introdusse nel codice penale il Titolo IX-bis, allora rubricato «Dei delitti contro il sentimento per gli animali».[2]

A distanza di oltre vent’anni da quella riforma, il legislatore è nuovamente intervenuto sulla materia attraverso un complesso di disposizioni concernenti il diritto penale sostanziale, il processo penale, la responsabilità degli enti, le misure di prevenzione e alcune discipline speciali relative alla protezione degli animali.

La riforma si colloca, inoltre, in un quadro costituzionale profondamente mutato rispetto al 2004. La legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1 ha infatti modificato l’art. 9 Cost., stabilendo espressamente che «la legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali», oltre ad avere inserito nel medesimo articolo la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi anche nell’interesse delle future generazioni.[3]

Il presente contributo intende ricostruire l’iter e il contenuto della riforma, soffermandosi in particolare sul significato sistematico della sostituzione della rubrica «Dei delitti contro il sentimento per gli animali» con quella di «Dei delitti contro gli animali».

La tesi sostenuta è che tale modifica rappresenti un indice normativo particolarmente significativo di un mutamento della prospettiva di tutela, dall’originaria impostazione incentrata sul sentimento umano nei confronti degli animali verso una tutela maggiormente direttamente riferita all’animale e al suo benessere. Tale conclusione, tuttavia, non deve essere confusa con l’attribuzione agli animali di una piena soggettività giuridica né con la definitiva soluzione, sul piano dogmatico, della questione relativa alla natura del bene giuridico protetto.

2. Il quadro normativo previgente: la L. 189/2004 e i suoi limiti

Prima della legge n. 189 del 2004, la tutela penale degli animali era prevalentemente affidata a fattispecie contravvenzionali, tra le quali assumeva particolare rilievo l’art. 727 c.p., progressivamente modificato nel corso del tempo e, in particolare, dalla legge 22 novembre 1993, n. 473.[4]

L’impostazione originaria del codice Rocco collocava infatti l’art. 727 tra le contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi. La collocazione sistematica e la struttura della disciplina riflettevano una concezione della tutela animale ancora fortemente mediata dalla sensibilità sociale e dal rapporto tra la condotta lesiva e il comune sentimento umano.[5]

La legge n. 189 del 2004 determinò un significativo mutamento del quadro normativo, introducendo nel Libro II del codice penale il Titolo IX-bis, rubricato «Dei delitti contro il sentimento per gli animali», e trasformando alcune delle più gravi condotte lesive in vere e proprie fattispecie delittuose.

La scelta della locuzione «sentimento per gli animali» non era priva di conseguenze dogmatiche. Essa consentiva infatti di leggere il bene giuridico in una prospettiva prevalentemente antropocentrica, nella quale la tutela dell’animale risultava collegata anche alla protezione della sensibilità e dei sentimenti che l’uomo nutre nei suoi confronti.

La dottrina e la giurisprudenza hanno tuttavia progressivamente elaborato concezioni differenti. Accanto all’impostazione antropocentrica si è sviluppata una concezione che individua nell’animale, o più precisamente nel suo benessere, nella sua integrità e nella sua capacità di soffrire, il referente sostanziale della tutela penale.[6]

È pertanto opportuno evitare di affermare che la disciplina del 2004 imponesse necessariamente una tutela esclusivamente «mediata». Più correttamente, la rubrica del Titolo IX-bis costituiva un forte indice testuale di una concezione antropocentrica, mentre la concreta interpretazione delle singole fattispecie aveva già consentito alla giurisprudenza di valorizzare direttamente la sofferenza e il benessere dell’animale.

3. L’iter legislativo della riforma

La legge n. 82 del 2025 deriva dal disegno di legge S. 1308, di iniziativa dell’on. Michela Vittoria Brambilla e altri, collegato al testo C. 30 e ad altri progetti di legge concernenti la tutela degli animali.[7]

La Camera dei deputati aveva approvato il testo il 20 novembre 2024; il Senato lo ha approvato definitivamente il 29 maggio 2025. La legge è stata quindi promulgata il 6 giugno 2025 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16 giugno 2025, con entrata in vigore il 1° luglio 2025.[8]

Il testo definitivo si compone di quindici articoli e interviene su una pluralità di settori: codice penale, codice di procedura penale, responsabilità amministrativa degli enti, misure di prevenzione, disciplina del traffico illecito di animali da compagnia, identificazione degli animali, divieto di detenzione alla catena e protezione degli animali sequestrati o confiscati.

La struttura finale evidenzia quindi una scelta legislativa non limitata all’inasprimento delle pene, ma orientata alla costruzione di un sistema più articolato di prevenzione, repressione e protezione dell’animale coinvolto nel procedimento penale.

4. Il nuovo assetto del Titolo IX-bis: dalla tutela del sentimento alla tutela dell’animale

Il nucleo simbolicamente più significativo della riforma è rappresentato dall’art. 1 della legge n. 82 del 2025, che modifica la rubrica del Titolo IX-bis del Libro II del codice penale, sostituendo la formula «Dei delitti contro il sentimento per gli animali» con «Dei delitti contro gli animali».[9]

La modifica non può essere considerata irrilevante. L’eliminazione del riferimento al «sentimento per» costituisce infatti un indice testuale della volontà legislativa di non costruire più la tutela penale esclusivamente intorno alla sensibilità umana nei confronti dell’animale.

I lavori parlamentari sono, sotto questo profilo, particolarmente espliciti: l’intervento viene presentato come finalizzato a chiarire che l’oggetto della tutela penale è direttamente rappresentato dagli animali e non più dall’uomo, colpito nei sentimenti che nutre nei loro confronti.[10]

Ciò non significa, tuttavia, che la legge n. 82 del 2025 abbia attribuito agli animali la qualità di soggetti di diritto in senso pieno. Il mutamento della rubrica deve essere interpretato come un rafforzamento della tutela diretta dell’animale quale essere vivente senziente, senza automaticamente tradursi nell’attribuzione di una personalità o soggettività giuridica analoga a quella delle persone fisiche.

La portata della riforma è dunque soprattutto assiologica e sistematica: il legislatore ha modificato il modo in cui individua il referente della tutela penale, lasciando però aperte numerose questioni dogmatiche circa la precisa qualificazione del bene giuridico.

5. Le principali modifiche normative

5.1 Art. 544-bis c.p. — Uccisione di animali

La riforma interviene sull’art. 544-bis c.p., elevando la pena prevista per l’uccisione di animali da quattro mesi-due anni a sei mesi-tre anni di reclusione e introducendo anche la multa da 5.000 a 30.000 euro.

Viene inoltre introdotta una specifica ipotesi per il fatto commesso «adoperando sevizie o prolungando volutamente le sofferenze dell’animale», punita con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 10.000 a 60.000 euro.[11]

La novella attribuisce così autonoma rilevanza alla modalità particolarmente crudele della condotta, valorizzando espressamente la sofferenza inflitta all’animale anteriormente alla morte.

5.2 Art. 544-ter c.p. — Maltrattamento di animali

Anche il delitto di maltrattamento è oggetto di un significativo inasprimento. La pena passa dalla precedente reclusione da tre a diciotto mesi alla reclusione da sei mesi a due anni, cui si aggiunge la multa da 5.000 a 30.000 euro.

La riforma interviene inoltre sul terzo comma, estendendo l’aggravamento per l’evento morte anche ai fatti previsti dal secondo comma, concernenti la somministrazione di sostanze stupefacenti o vietate e i trattamenti che procurino un danno alla salute dell’animale.[12]

5.3 Art. 544-quater c.p. — Spettacoli o manifestazioni vietati

L’art. 544-quater c.p. viene modificato esclusivamente sul piano della pena pecuniaria: la multa passa da 3.000-15.000 euro a 15.000-30.000 euro.[13]

L’intervento conferma la scelta di attribuire particolare rilevanza alla dimensione organizzata e spettacolare delle condotte di sfruttamento dell’animale.

5.4 Art. 544-quinquies c.p. — Divieto di combattimenti tra animali

La pena per chi promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali passa dalla reclusione da uno a tre anni alla reclusione da due a quattro anni, mantenendo la multa da 50.000 a 160.000 euro.

La riforma amplia inoltre il terzo comma della disposizione, estendendo la medesima pena prevista per allevatori, addestratori e proprietari o detentori consenzienti anche a «chiunque partecipa a qualsiasi titolo» ai combattimenti o alle competizioni vietate.[14]

L’intervento amplia quindi il novero dei soggetti direttamente raggiunti dalla fattispecie, cercando di colpire non soltanto gli organizzatori ma anche le condotte partecipative che contribuiscono alla realizzazione dell’evento.

5.5 Il nuovo art. 544-septies c.p. — Circostanze aggravanti

La legge introduce nel Titolo IX-bis l’art. 544-septies c.p., applicabile ai delitti di cui agli artt. 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 638 c.p.[15]

Le pene sono aumentate quando:

a) il fatto è commesso alla presenza di minori;

b) il fatto è commesso nei confronti di più animali;

c) l’autore diffonde attraverso strumenti informatici o telematici immagini, video o altre rappresentazioni del fatto.

È preferibile evitare di definire direttamente la disposizione come una circostanza con «aumento fino a un terzo», perché tale misura non è espressamente indicata nell’art. 544-septies. L’eventuale determinazione dell’aumento deve essere ricostruita attraverso la disciplina generale delle circostanze aggravanti comuni.

Particolarmente significativa è l’inclusione dell’art. 638 c.p., disposizione formalmente collocata al di fuori del Titolo IX-bis, che la novella coordina tuttavia con il nuovo sistema aggravatorio.

5.6 Art. 638 c.p. — Uccisione o danneggiamento di animali altrui

La riforma sostituisce integralmente l’art. 638 c.p., prevedendo la reclusione da uno a quattro anni per chi, senza necessità, uccide, rende inservibili o deteriora tre o più animali raccolti in gregge o in mandria, oppure commette il fatto su animali bovini o equini, anche se non raccolti in mandria.[16]

La disposizione assume rilievo sistematico perché ridisegna il rapporto tra tutela dell’animale e tutela patrimoniale, includendo una fattispecie tradizionalmente collocata nell’ambito dei delitti contro il patrimonio nel sistema delle aggravanti introdotte dal nuovo art. 544-septies.

5.7 Art. 727 c.p. — Abbandono e detenzione incompatibile

L’art. 727 c.p. viene modificato attraverso l’aumento dell’ammenda minima, che passa da 1.000 a 5.000 euro, mentre il massimo rimane fissato a 10.000 euro.

Restano previste la pena dell’arresto fino a un anno e la medesima cornice sanzionatoria per la detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze.[17]

È invece necessario correggere la qualificazione del cosiddetto «ravvedimento operoso». Tale istituto non è introdotto nell’art. 727 c.p., ma dall’art. 11 della legge n. 82 del 2025 attraverso l’inserimento del comma 1-bis nell’art. 20 del d.lgs. 5 agosto 2022, n. 134. Il pagamento della sanzione amministrativa non è dovuto quando il proprietario, il detentore o l’operatore adempie volontariamente all’obbligo di identificazione dell’animale, purché la violazione non sia stata già constatata.[18]

5.8 Ulteriori interventi: responsabilità degli enti, misure di prevenzione, affido e catena

La riforma presenta una significativa dimensione sistemica.

Anzitutto, viene introdotto nel d.lgs. 231/2001 l’art. 25-undevicies, relativo ai «Delitti contro gli animali». La responsabilità amministrativa dell’ente può derivare dalla commissione degli artt. 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 638 c.p., con sanzione pecuniaria fino a 500 quote e, nei casi previsti, con sanzioni interdittive per una durata non superiore a due anni.[19]

Sono inoltre estese le misure di prevenzione previste dal d.lgs. 159/2011 ai soggetti abitualmente dediti alla commissione dei delitti di cui agli artt. 544-quater e 544-quinquies c.p. e di alcuni reati previsti dalla legge n. 201 del 2010.[20]

Sul piano processuale viene introdotto l’art. 260-bis c.p.p., che consente all’autorità giudiziaria, nei procedimenti indicati dalla legge, di disporre l’affido definitivo degli animali vivi sequestrati o confiscati alle associazioni individuate ai sensi dell’art. 19-quater disp. coord. c.p., oppure ai loro subaffidatari, previo versamento di una cauzione.[21]

La riforma introduce inoltre il divieto di detenere animali di affezione alla catena, salvo documentate ragioni sanitarie o temporanee esigenze di sicurezza. La violazione è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con una sanzione amministrativa da 500 a 5.000 euro.[22]

Il legislatore interviene infine sugli artt. 727-bis e 733-bis c.p., aumentando le pene relative, rispettivamente, alla tutela delle specie animali selvatiche protette e alla distruzione o al deterioramento di habitat all’interno di siti protetti.[23]

6. Il mutamento del bene giuridico tutelato: profili teorici

6.1 Dalla tutela mediata alla tutela diretta

Il profilo maggiormente innovativo della riforma non coincide necessariamente con l’inasprimento delle pene, ma con il mutamento della formulazione legislativa del referente della tutela.

La sostituzione delle parole «sentimento per gli animali» con «animali» costituisce infatti un segnale normativo forte in favore di una concezione nella quale l’animale non viene più considerato soltanto come oggetto materiale attraverso il quale viene offesa la sensibilità umana.

È tuttavia opportuno evitare formulazioni eccessivamente assolute. La riforma non contiene una definizione generale del «bene giuridico animale», né dichiara che gli animali siano titolari di diritti soggettivi in senso pieno.

Più prudentemente, può sostenersi che il legislatore abbia rafforzato la dimensione diretta della tutela dell’animale quale essere senziente, valorizzandone la vita, l’integrità e il benessere come interessi autonomamente rilevanti per il diritto penale.[24]

Tale conclusione appare coerente sia con la modifica della rubrica sia con la progressiva evoluzione normativa precedente, compresa la riforma costituzionale del 2022.

6.2 L’animale come vittima del reato

La nuova impostazione pone inevitabilmente interrogativi sul piano processuale.

Se l’animale costituisce il referente diretto della tutela penale, esso può essere qualificato, in senso materiale o criminologico, come la vittima della condotta lesiva. Più problematica è invece la sua qualificazione come «persona offesa» in senso tecnico-processuale, poiché l’ordinamento continua a non riconoscergli una personalità giuridica analoga a quella della persona fisica.

La legge n. 82 del 2025 non risolve direttamente tale problema. Essa attribuisce piuttosto alle associazioni riconosciute specifiche facoltà processuali, tra cui la possibilità di chiedere il riesame dei provvedimenti di sequestro e di intervenire nelle procedure relative all’affido definitivo degli animali.[25]

Ne deriva che non può affermarsi, allo stato, che la riforma abbia creato una generale e automatica legittimazione delle associazioni animaliste alla costituzione di parte civile.

Rimangono inoltre aperte le questioni relative alla determinazione del danno risarcibile e all’individuazione del soggetto legittimato a far valere eventuali conseguenze patrimoniali o non patrimoniali derivanti dalla lesione dell’interesse tutelato.

6.3 Rapporti con la riforma dell’art. 9 Cost. e con il diritto dell’Unione europea

La riforma penale del 2025 deve essere letta nel contesto della revisione costituzionale del 2022.

L’art. 9 Cost. stabilisce oggi espressamente che «la legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali», mentre il medesimo articolo tutela ambiente, biodiversità ed ecosistemi anche nell’interesse delle future generazioni.[26]

Il quadro sovranazionale è completato dall’art. 13 TFUE, secondo cui l’Unione e gli Stati membri devono tenere pienamente conto delle esigenze relative al benessere degli animali «in quanto esseri senzienti» nell’elaborazione e nell’attuazione delle politiche dell’Unione indicate dalla disposizione.[27]

L’art. 13 TFUE, tuttavia, non costituisce una prescrizione diretta di criminalizzazione delle condotte lesive degli animali. Esso rappresenta piuttosto un importante parametro assiologico sovranazionale, che contribuisce alla progressiva affermazione della considerazione giuridica degli animali come esseri senzienti.

È quindi preferibile parlare di coerenza della riforma italiana con un più ampio processo di valorizzazione della sentenza animale, piuttosto che di mera «attuazione» dell’art. 13 TFUE.

6.4 Profili di diritto intertemporale

L’inasprimento delle sanzioni introdotto dalla legge n. 82 del 2025 pone le consuete questioni di successione delle leggi penali nel tempo.

Per i fatti commessi anteriormente al 1° luglio 2025 trova applicazione la disciplina dell’art. 2 c.p., con conseguente applicazione della legge più favorevole nei casi in cui la nuova disciplina risulti più gravosa.

Le disposizioni processuali seguono invece, in linea generale, la disciplina propria della successione delle norme processuali, secondo il principio tempus regit actum, salvo specifiche disposizioni transitorie.

Analoga attenzione deve essere prestata alle nuove sanzioni amministrative, per le quali opera il principio di irretroattività previsto dalla disciplina generale delle sanzioni amministrative.

Per il divieto di detenzione alla catena, in particolare, occorre distinguere tra la punizione retroattiva di una condotta ormai esaurita, che non è consentita, e l’applicazione della nuova disciplina alle situazioni di fatto che permangano successivamente alla sua entrata in vigore.

7. Nodi applicativi aperti

7.1 Il rapporto con la sperimentazione animale

Uno dei profili più delicati riguarda il coordinamento con la normativa di settore sulla sperimentazione animale, oggi disciplinata principalmente dal d.lgs. 4 marzo 2014, n. 26, di attuazione della direttiva 2010/63/UE.

L’art. 19-ter disp. coord. c.p. stabilisce che le disposizioni del Titolo IX-bis non si applicano ai casi disciplinati dalle leggi speciali in materia di caccia, pesca, allevamento, trasporto, macellazione, sperimentazione scientifica, attività circense, giardini zoologici e altre materie speciali.[28]

Tale previsione non deve tuttavia essere interpretata come una generale immunità delle attività disciplinate dalle leggi speciali. La Corte di cassazione ha chiarito che l’esclusione opera purché l’attività concreta sia effettivamente svolta nel rispetto della normativa di settore e dei limiti da essa previsti.[29]

Ne deriva un equilibrio particolarmente delicato tra la tutela penale dell’animale e il riconoscimento di attività lecite e regolamentate, che richiede un’attenta verifica del rispetto delle prescrizioni normative nel caso concreto.

7.2 Coordinamento con la disciplina veterinaria e zootecnica

La riforma impone inoltre di mantenere un attento coordinamento tra il diritto penale e le discipline settoriali relative all’allevamento, alla veterinaria, al trasporto e al benessere animale.

Il problema non consiste nel creare una generale esenzione per tali attività, ma nell’individuare correttamente il confine tra condotte lecite e condotte che, pur inserite in un’attività regolamentata, eccedano i limiti stabiliti dalla normativa speciale.

La questione assume particolare rilevanza in relazione all’art. 19-ter disp. coord. c.p., la cui funzione non è quella di sottrarre intere categorie professionali all’applicazione del diritto penale, bensì di coordinare il sistema generale con le discipline speciali che regolano specifiche attività sugli animali.

7.3 Le criticità interpretative

La principale questione aperta riguarda la portata dogmatica della modifica della rubrica del Titolo IX-bis.

Il passaggio da «sentimento per gli animali» a «delitti contro gli animali» è certamente significativo, ma resta da stabilire fino a che punto esso possa incidere sull’interpretazione delle singole fattispecie.

Occorrerà, in particolare, verificare se la nuova formulazione determinerà un effettivo mutamento dei criteri di individuazione dell’offesa penalmente rilevante oppure se produrrà soprattutto una conferma legislativa di un’evoluzione interpretativa già in corso.

La questione assume particolare rilievo anche rispetto alla struttura delle singole fattispecie, nelle quali il legislatore continua a utilizzare concetti quali «crudeltà», «necessità», «sofferenza», «caratteristiche etologiche» e «danno alla salute».

7.4 Ricadute pratiche per gli operatori del diritto e per le associazioni

Sul piano operativo, la riforma impone un aggiornamento delle prassi investigative, difensive e giudiziarie.

Le nuove cornici edittali, la nuova aggravante dell’art. 544-septies c.p., le modifiche alla confisca e il nuovo art. 260-bis c.p.p. incidono infatti sia sulla fase investigativa sia sulla gestione degli animali sottoposti a sequestro.

Particolarmente significativo è il rafforzamento della posizione processuale delle associazioni riconosciute, alle quali sono attribuite specifiche facoltà in materia di riesame dei sequestri e di affido definitivo degli animali.[30]

Non è invece possibile affermare, allo stato, che la riforma abbia già risolto la questione della rappresentanza processuale dell’interesse dell’animale o della generale legittimazione delle associazioni alla costituzione di parte civile. Si tratta di questioni che saranno inevitabilmente sottoposte all’elaborazione della giurisprudenza.

8. Uno sguardo comparato

Il percorso italiano si inserisce in una tendenza più ampia degli ordinamenti europei verso una progressiva differenziazione dello statuto giuridico degli animali rispetto alle cose.

Sul piano civilistico, Germania, Austria, Svizzera e Francia hanno adottato, con tecniche normative differenti, disposizioni che qualificano gli animali come esseri distinti dalle cose, pur mantenendo, con modalità diverse, l’applicazione residuale della disciplina dei beni.

Sul piano penale, diversi ordinamenti europei hanno progressivamente rafforzato la repressione delle condotte di maltrattamento, attraverso fattispecie specificamente dedicate alla protezione degli animali.

La peculiarità italiana consiste oggi soprattutto nella scelta di intervenire direttamente sulla rubrica del Titolo IX-bis del codice penale, eliminando il riferimento al sentimento umano e utilizzando la formula «delitti contro gli animali».

Tale scelta merita particolare attenzione perché consente di osservare, in forma particolarmente evidente, il passaggio da una tutela costruita attorno alla sensibilità umana a una tutela legislativamente riferita direttamente all’animale.

8.1 Il modello civilistico: gli animali come «non cose»

Il confronto con il diritto civile europeo è particolarmente significativo.

Gli ordinamenti tedesco, austriaco, svizzero e francese hanno adottato formule normative che distinguono l’animale dalla cosa, pur conservando in diversa misura l’applicazione delle regole sui beni quando compatibili.

La tecnica normativa è diversa da quella utilizzata dal legislatore penale italiano, ma la convergenza assiologica è evidente: l’animale viene progressivamente sottratto alla tradizionale assimilazione integrale alla categoria delle cose.

L’Italia ha compiuto passi importanti nella medesima direzione anche attraverso la legislazione civile e, soprattutto, attraverso la crescente valorizzazione dell’animale come essere vivente senziente. Tuttavia, il sistema italiano non dispone di una clausola generale del codice civile perfettamente sovrapponibile a quelle presenti in alcuni ordinamenti europei.

Ne deriva una possibile asimmetria tra evoluzione penalistica e disciplina civilistica, che potrebbe costituire uno dei futuri terreni di intervento del legislatore.

8.2 Recenti sviluppi giurisprudenziali in Spagna

Un interessante termine di confronto è offerto dalla giurisprudenza spagnola più recente.

Con la sentenza 260/2025 del 22 settembre 2025, il Juzgado de Violencia sobre la Mujer n. 2 di Las Palmas de Gran Canaria ha affrontato un caso nel quale l’uccisione del cane della coppia era stata utilizzata come strumento per provocare un danno psichico alla partner. La decisione ha qualificato la vicenda come una forma di violenza vicaria esercitata attraverso l’animale e ha riconosciuto l’autonomia dei beni giuridici coinvolti: da un lato, la tutela dell’animale; dall’altro, l’integrità psichica della donna.[31]

Successivamente, la sentenza del Tribunal Supremo spagnolo n. 1002/2025 del 10 dicembre 2025 ha richiamato la specifica previsione dell’art. 340-bis del codice penale spagnolo relativa alla condotta commessa nei confronti dell’animale al fine di coartare, intimidire, molestare o produrre un danno psichico al partner o ex partner.[32]

Questi sviluppi sono particolarmente interessanti per il dibattito italiano perché mostrano come la tutela dell’animale possa assumere una dimensione autonoma senza impedire che la medesima condotta produca, quando ne ricorrano i presupposti, un’ulteriore offesa nei confronti di una persona.

9. Conclusioni

La legge 6 giugno 2025, n. 82 rappresenta un passaggio di particolare rilievo nell’evoluzione della tutela penale degli animali in Italia.

Il suo significato non si esaurisce nell’inasprimento delle pene previste per l’uccisione, il maltrattamento, gli spettacoli vietati e i combattimenti tra animali. La riforma interviene infatti anche sul processo penale, sulla responsabilità degli enti, sulle misure di prevenzione, sulla gestione degli animali sequestrati e confiscati, sul divieto di detenzione alla catena e su diverse discipline speciali.

Il dato simbolicamente e dogmaticamente più significativo rimane tuttavia la sostituzione della rubrica «Dei delitti contro il sentimento per gli animali» con quella di «Dei delitti contro gli animali».

La modifica costituisce un indice legislativo particolarmente forte di un mutamento di paradigma: l’animale non viene più rappresentato, almeno sul piano della formulazione normativa, esclusivamente come oggetto materiale attraverso il quale viene colpita la sensibilità umana, ma come referente diretto della tutela penale.

Sarebbe tuttavia eccessivo dedurre da tale modifica l’avvenuto riconoscimento di una piena soggettività giuridica degli animali. La legge n. 82 del 2025 non attribuisce agli animali una personalità giuridica né istituisce un autonomo statuto processuale della «vittima animale». Essa rafforza piuttosto la considerazione dell’animale quale essere senziente e quale interesse direttamente protetto dal diritto penale.

La riforma costituzionale dell’art. 9 Cost. del 2022 e il riferimento dell’art. 13 TFUE agli animali come esseri senzienti costituiscono il più ampio contesto normativo nel quale tale evoluzione deve essere collocata. Il percorso italiano appare dunque parte di una trasformazione più generale della relazione tra diritto e animale, nella quale la tradizionale categoria dell’animale come bene patrimoniale viene progressivamente sostituita da una disciplina maggiormente attenta alla sua natura di essere vivente e senziente.

Restano, tuttavia, significativi interrogativi. Tra questi assumono particolare rilievo la definizione dogmatica del nuovo bene giuridico, la qualificazione dell’animale quale vittima nel procedimento penale, la posizione processuale delle associazioni, il coordinamento con le discipline speciali in materia di sperimentazione, allevamento e attività veterinarie e la concreta applicazione delle nuove fattispecie aggravate.

Il vero banco di prova della riforma sarà quindi rappresentato dalla sua futura interpretazione giurisprudenziale. Sarà soprattutto la giurisprudenza a stabilire se la nuova formula «delitti contro gli animali» produrrà un effettivo mutamento nell’individuazione dell’offesa penalmente rilevante oppure se si limiterà a consacrare, sul piano legislativo, un’evoluzione interpretativa già in atto.

In questa prospettiva, la legge n. 82 del 2025 non costituisce tanto il punto di arrivo del processo di trasformazione della tutela animale, quanto un nuovo punto di partenza, dal quale dovrà essere verificata la tenuta della categoria del bene giuridico nel diritto penale contemporaneo.

Note

[1] Legge 6 giugno 2025, n. 82, «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l’integrazione e l’armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali», Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 137, 16 giugno 2025. L’art. 1 modifica la rubrica del Titolo IX-bis; il provvedimento è entrato in vigore il 1° luglio 2025.

[2] Legge 20 luglio 2004, n. 189, recante «Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate». La legge inserì nel Libro II del codice penale il Titolo IX-bis «Dei delitti contro il sentimento per gli animali».

[3] Legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, artt. 1 e 2. L’art. 9 Cost. stabilisce oggi espressamente: «La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali». La riforma ha inoltre modificato l’art. 41 Cost. inserendo la tutela della salute e dell’ambiente tra i limiti all’iniziativa economica privata.

[4] L’art. 727 c.p. appartiene al Libro III, Titolo I, Capo II, Sezione I, relativa alle contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi. La struttura del codice conferma che il Titolo IX-bis del Libro II è collocato tra il Titolo IX e il Titolo X, e non tra i delitti contro la persona e quelli contro il patrimonio.

[5] Sul precedente assetto contravvenzionale e sull’evoluzione determinata dalla legge n. 189 del 2004, si veda la documentazione parlamentare relativa alle successive proposte di riforma, che evidenzia il passaggio dalla disciplina prevalentemente contravvenzionale dell’art. 727 c.p. all’introduzione del Titolo IX-bis.

[6] La questione del bene giuridico nei delitti contro gli animali è stata oggetto di un articolato dibattito dottrinale e giurisprudenziale, oscillante tra concezioni antropocentriche e concezioni che valorizzano direttamente il benessere e l’integrità dell’animale. La documentazione del Massimario della Corte di cassazione dà conto di tale evoluzione e delle diverse posizioni dottrinali.

[7] Senato della Repubblica, Atto Senato n. 1308, XIX legislatura. Il provvedimento risulta di iniziativa dell’on. Michela Vittoria Brambilla e altri e costituisce il testo definitivamente approvato il 29 maggio 2025.

[8] L’iter parlamentare registra l’approvazione della Camera il 20 novembre 2024 e quella definitiva del Senato il 29 maggio 2025; la legge n. 82/2025 è stata promulgata il 6 giugno e pubblicata il 16 giugno 2025.

[9] Art. 1, L. n. 82/2025: «La rubrica del titolo IX-bis del libro secondo del codice penale è sostituita dalla seguente: “Dei delitti contro gli animali”».

[10] Nei lavori parlamentari la modifica della rubrica viene espressamente collegata alla volontà di individuare direttamente negli animali, anziché nell’uomo e nei suoi sentimenti, l’oggetto della tutela penale. Si tratta di un elemento particolarmente rilevante ai fini dell’interpretazione teleologica, pur non risolvendo ogni questione dogmatica relativa al bene giuridico.

[11] Art. 5, comma 1, L. n. 82/2025, che modifica l’art. 544-bis c.p.

[12] Art. 5, comma 2, L. n. 82/2025. Il nuovo testo dell’art. 544-ter c.p. prevede la reclusione da sei mesi a due anni e la multa da 5.000 a 30.000 euro; l’aumento della metà per l’evento morte viene esteso ai fatti previsti sia dal primo sia dal secondo comma.

[13] Art. 2, L. n. 82/2025.

[14] Art. 3, L. n. 82/2025. Il testo vigente dell’art. 544-quinquies c.p. prevede inoltre, al secondo comma, aggravamenti da un terzo alla metà per alcune specifiche circostanze.

[15] Art. 4, L. n. 82/2025. La disposizione elenca espressamente gli artt. 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 638 c.p.

[16] Art. 5, comma 3, L. n. 82/2025, che sostituisce integralmente l’art. 638 c.p.

[17] Art. 5, comma 4, L. n. 82/2025.

[18] Art. 11, L. n. 82/2025, che modifica l’art. 20 del d.lgs. 5 agosto 2022, n. 134. La disposizione riguarda l’obbligo di identificazione previsto dall’art. 16, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

[19] Art. 8, L. n. 82/2025, che introduce l’art. 25-undevicies nel d.lgs. n. 231/2001. La norma prevede una sanzione pecuniaria fino a 500 quote e, nei casi indicati, sanzioni interdittive fino a due anni.

[20] Art. 6, comma 2, L. n. 82/2025. L’estensione delle misure di prevenzione riguarda specificamente i soggetti abitualmente dediti ai delitti di cui agli artt. 544-quater e 544-quinquies c.p. e ai delitti previsti dalla L. n. 201/2010.

[21] Art. 6, comma 1, lett. b), L. n. 82/2025, che introduce l’art. 260-bis c.p.p. La disposizione disciplina l’affido definitivo degli animali vivi oggetto di sequestro o confisca e prevede specifiche facoltà per le associazioni indicate dall’art. 19-quater disp. coord. c.p.

[22] Art. 10, L. n. 82/2025. Il divieto riguarda gli animali di affezione e ammette eccezioni per documentate ragioni sanitarie o temporanee esigenze di sicurezza.

[23] Art. 13, L. n. 82/2025. L’art. 727-bis c.p. viene modificato con l’aumento della pena per le condotte relative alle specie animali selvatiche protette; l’art. 733-bis c.p. viene modificato con riferimento alla distruzione o al deterioramento di habitat all’interno di siti protetti.

[24] La documentazione parlamentare relativa alla riforma collega espressamente la modifica della rubrica alla tutela diretta degli animali. È tuttavia metodologicamente preferibile distinguere tra «tutela diretta dell’animale» e «soggettività giuridica», trattandosi di concetti non sovrapponibili.

[25] L’art. 6 L. n. 82/2025 modifica gli artt. 257, 322, 322-bis, 325 e 355 c.p.p., attribuendo alle associazioni e agli enti di cui all’art. 19-quater disp. coord. c.p. specifiche facoltà in materia di sequestro, riesame e impugnazione.

[26] Legge costituzionale n. 1/2022, art. 1.

[27] Art. 13 TFUE. La disposizione riconosce gli animali come «esseri senzienti» e impone all’Unione e agli Stati membri di tenere pienamente conto delle esigenze relative al loro benessere nei settori espressamente indicati dal Trattato.

[28] Art. 19-ter disp. coord. c.p., introdotto dalla legge n. 189/2004. La norma contempla, tra le altre, caccia, pesca, allevamento, trasporto, macellazione, sperimentazione scientifica, attività circense e giardini zoologici.

[29] Cass. pen., sez. III, sent. 3 ottobre 2017, n. 10163: l’esclusione prevista dall’art. 19-ter opera per le attività disciplinate dalla normativa speciale purché concretamente svolte nel rispetto dei limiti da essa stabiliti. La pronuncia riguarda, tra l’altro, attività di allevamento di animali destinati alla sperimentazione scientifica.

[30] L’art. 260-bis c.p.p. consente alle associazioni indicate dall’art. 19-quater disp. coord. c.p. di chiedere l’affido definitivo e attribuisce loro specifiche facoltà nell’ambito delle procedure relative al sequestro e alla confisca.

[31] Juzgado de Violencia sobre la Mujer n. 2 de Las Palmas de Gran Canaria, sent. n. 260/2025, 22 settembre 2025. La decisione, resa in un procedimento di conformità, ha qualificato la condotta come violenza vicaria attraverso l’animale e ha distinto il delitto contro l’animale dal delitto di maltrattamento psicologico della partner.

[32] Tribunal Supremo spagnolo, sent. n. 1002/2025, 10 dicembre 2025. La pronuncia richiama l’art. 340-bis del Código Penal e la previsione aggravata relativa alla condotta commessa nei confronti dell’animale al fine di coartare, intimidire, molestare o produrre un danno psichico al coniuge o partner, anche senza convivenza.

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