di Alessia Rausa
Sommario
- Introduzione
- Il quadro normativo europeo: il regolamento (UE) 2015/2283 sui novel food
- La legge italiana n. 172/2023: contenuti e ratio
- Profili di incompatibilità con il diritto dell’Unione
- Il dibattito etico-giuridico: tutela animale, ambiente, tradizione agroalimentare
- La questione della denominazione (meat-sounding) e la tutela del consumatore
- Comparazione con altri ordinamenti
- Conclusioni
1. Introduzione: che cos’è la carne coltivata
Con l’espressione “carne coltivata” (o carne colturale, cell-based meat, cultivated meat) si indica un prodotto alimentare ottenuto attraverso la moltiplicazione in vitro di cellule animali, prelevate mediante biopsia non necessariamente letale, in bioreattori che ne consentono la proliferazione e la differenziazione in tessuto muscolare e adiposo1. Si tratta di una tecnologia ancora in fase di sviluppo industriale, che si colloca all’incrocio tra biotecnologie, sicurezza alimentare e — per quanto qui interessa — diritto della tutela animale, in quanto proposta come alternativa capace di ridurre significativamente il numero di animali allevati e macellati a fini alimentari2.
Il presente contributo non si occupa delle implicazioni scientifiche o nutrizionali della tecnologia, quanto piuttosto del suo inquadramento giuridico, oggetto negli ultimi anni di un acceso confronto tra il livello normativo dell’Unione europea e la scelta compiuta dal legislatore italiano di vietarne, in via preventiva e generale, produzione e commercio sul territorio nazionale3.
1.1 Metodologia e domande di ricerca
L’indagine muove da un metodo di analisi giuridico-comparata, che combina l’esame della normativa italiana ed europea con la ricostruzione del dibattito dottrinale e istituzionale sviluppatosi a partire dall’approvazione della legge n. 172/20234. Le domande di ricerca che guidano il lavoro sono tre: (i) se e in quale misura il divieto italiano sia compatibile con il quadro di diritto dell’Unione in materia di libera circolazione delle merci e di armonizzazione della sicurezza alimentare; (ii) quale sia il rapporto tra l’argomento della tutela animale e gli altri interessi — sanitari, economici, culturali — invocati a sostegno e contro il divieto; (iii) quali scenari regolatori siano ipotizzabili nel medio periodo, anche alla luce delle prime esperienze applicative in altri ordinamenti. Il contributo si colloca all’incrocio tra diritto dell’Unione europea, diritto alimentare e diritto animale, in una prospettiva interdisciplinare che il lavoro ritiene indispensabile per la piena comprensione del fenomeno.
1.2 Cronologia essenziale
15 maggio 1997: data di riferimento per la definizione di “nuovo alimento” ai sensi della disciplina europea sui novel food5.
2015: adozione del regolamento (UE) 2015/2283 sui novel food, in sostituzione della precedente disciplina del 19976.
2020: Singapore autorizza il primo prodotto al mondo a base di carne coltivata7.
2023 (luglio): la società Gourmey presenta la prima domanda di autorizzazione UE per un prodotto di carne coltivata (foie gras)8.
2023 (1° dicembre): l’Italia adotta la legge n. 172/2023, primo divieto statale al mondo di produzione e commercio della carne coltivata9.
2024-2026: avvio dell’istruttoria EFSA sulla domanda di autorizzazione; proseguimento del dibattito istituzionale sulla compatibilità del divieto italiano con il diritto dell’Unione10.
2. Il quadro normativo europeo: il regolamento (UE) 2015/2283 sui novel food
Nell’Unione europea, la commercializzazione di alimenti “nuovi” — cioè non utilizzati in misura significativa per il consumo umano prima del 15 maggio 1997 — è disciplinata dal regolamento (UE) n. 2015/2283, c.d. regolamento sui novel food11. L’art. 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento individua diverse categorie di alimenti “nuovi”, tra cui rientrano, al punto vi), gli alimenti risultanti da colture cellulari o di tessuti derivati da animali, vegetali, microrganismi, funghi o alghe, e, al punto vii), gli alimenti ottenuti mediante un procedimento di produzione non utilizzato per la produzione alimentare nell’Unione prima del 15 maggio 1997, qualora tale procedimento comporti modifiche significative della composizione o della struttura dell’alimento12.
La carne coltivata rientra pacificamente in tali categorie, e la sua commercializzazione nell’Unione presuppone pertanto il previo esperimento della procedura di autorizzazione centralizzata disciplinata dal regolamento, che prevede una valutazione scientifica del rischio da parte dell’EFSA, seguita da una decisione di gestione del rischio adottata dalla Commissione europea, con il coinvolgimento degli Stati membri, e l’iscrizione del prodotto autorizzato nell’elenco dell’Unione dei novel food di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/247013. Alla data di redazione del presente contributo, nessuna domanda di autorizzazione relativa a un prodotto a base di carne coltivata risulta aver concluso positivamente l’iter autorizzativo, sebbene siano state presentate le prime richieste, tra cui quella relativa a un prodotto di foie gras coltivato, attualmente all’esame dell’EFSA per la valutazione scientifica della sicurezza e del valore nutrizionale14.
2.1 Il previgente regime del 1997 e la ratio dell’aggiornamento del 2015
Il regolamento (UE) 2015/2283 ha sostituito il precedente regolamento (CE) n. 258/97, che per quasi vent’anni ha costituito il riferimento normativo unico in materia di nuovi alimenti nell’Unione15. L’aggiornamento del 2015 ha risposto all’esigenza di semplificare una procedura di autorizzazione che, nella sua versione originaria, si articolava in una fase decentrata di valutazione iniziale da parte dello Stato membro di prima commercializzazione, seguita da un’eventuale fase centralizzata in caso di obiezioni degli altri Stati membri16. Il nuovo regolamento ha invece accentrato l’intera procedura in capo all’EFSA e alla Commissione, con l’obiettivo dichiarato di rendere il sistema più rapido, uniforme e prevedibile per gli operatori economici, garantendo al contempo un livello di tutela della salute pubblica uniforme in tutto il mercato interno17. È proprio tale accentramento procedurale, concepito per assicurare uniformità applicativa, a rendere particolarmente problematica, sul piano sistematico, l’introduzione di un divieto nazionale autonomo come quello italiano, che si pone in tensione diretta con la ratio della riforma del 201518.
2.2 La procedura di autorizzazione: tempi e criticità
La procedura disciplinata dal regolamento (UE) 2015/2283 prevede, in sintesi, tre fasi: la presentazione della domanda alla Commissione, corredata della documentazione scientifica a sostegno della sicurezza del prodotto; la valutazione del rischio da parte dell’EFSA, che dispone in via ordinaria di un termine di nove mesi, prorogabile in caso di richiesta di informazioni integrative19; e la successiva decisione di gestione del rischio, adottata dalla Commissione secondo la procedura di comitatologia, con il coinvolgimento degli Stati membri in seno al Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e imangimi20. Si tratta di una procedura interamente accentrata a livello di Unione, che non lascia margini di intervento autonomo agli Stati membri se non nella fase di espressione del voto in sede di comitato: circostanza che rende ancor più problematica, come si vedrà, la scelta del legislatore italiano di introdurre un divieto nazionale ex ante, prima che la procedura autorizzativa europea potesse giungere a compiuto svolgimento.
3. La legge italiana n. 172/2023: contenuti e ratio
Con la Legge 1° dicembre 2023, n. 172, l’Italia è divenuta il primo Paese al mondo ad approvare un divieto legislativo generale di produzione e immissione in commercio di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivati da animali vertebrati21. Il divieto si rivolge, sul piano soggettivo, agli operatori del settore alimentare e dei mangimi, e si estende — significativamente — anche ai mangimi destinati agli animali da allevamento, e non ai soli alimenti per il consumo umano: una scelta che rivela come, nell’impostazione del legislatore italiano, la tecnologia colturale sia percepita come una minaccia sistemica al modello agroalimentare tradizionale, più che come un problema di sicurezza sanitaria del singolo prodotto destinato al consumatore finale22.
Il divieto riguarda esclusivamente gli alimenti e i mangimi derivanti da animali vertebrati, restando dunque estranea alla previsione la tecnologia colturale applicata agli invertebrati (ad esempio ai molluschi), la cui coltura cellulare rimane lecita secondo il regime ordinario dei novel food23.
3.1 Il regime sanzionatorio e i soggetti destinatari
Sotto il profilo sanzionatorio, la legge individua un ventaglio di sanzioni amministrative pecuniarie di importo differenziato in relazione alla gravità della violazione, calcolate anche in ragione del fatturato dell’operatore responsabile, con un meccanismo che ricorda, sul piano strutturale, quello adottato in altri settori del diritto alimentare per le violazioni più gravi in tema di sicurezza e tracciabilità24. Alle sanzioni pecuniarie si affianca, nei casi più gravi o di recidiva, la possibile sospensione dell’attività dell’operatore, secondo un modello sanzionatorio a effetto progressivo che rispecchia la logica generale della vigilanza amministrativa nel settore alimentare. Il testo, inoltre, prevede espressamente la destinazione delle somme riscosse a titolo di sanzione al sostegno del comparto zootecnico nazionale, in un’operazione di redistribuzione che rafforza la lettura delprovvedimento come misura di politica industriale a tutela del settore agroalimentare tradizionale, più che come mera disciplina di sicurezza alimentare in senso stretto25.
4. Profili di incompatibilità con il diritto dell’Unione
Il primo e più evidente profilo problematico riguarda la compatibilità del divieto italiano con il principio della libera circolazione delle merci, sancito dagli artt. 34 e 35 TFUE, che vietano rispettivamente le restrizioni quantitative all’importazione e all’esportazione, nonché qualsiasi misura di effetto equivalente26. Una parte rilevante della dottrina ha osservato come il divieto assoluto di commercializzazione, pur riguardando allo stato un prodotto non ancora autorizzato a livello unionale, sia suscettibile di configurare una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa nei confronti degli operatori economici di altri Stati membri che, in ipotesi, ottenessero l’autorizzazione alla commercializzazione secondo il regolamento sui novel food: tali operatori si troverebbero infatti preclusi dall’accesso al mercato italiano in ragione di una normativa nazionale che introduce un divieto assoluto e permanente, non contemplato dal diritto dell’Unione27.
Si è posta, conseguentemente, la questione se il divieto possa trovare giustificazione nell’art. 36 TFUE, che consente restrizioni alla libera circolazione delle merci per ragioni, tra l’altro, di tutela della salute e della vita delle persone28. Tale giustificazione incontra, tuttavia, un limite strutturale, evidenziato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea: l’art. 36 TFUE non può essere invocato per giustificare deroghe rispetto a una materia già oggetto di armonizzazione esaustiva a livello di Unione29. Poiché la disciplina della sicurezza alimentare dei novel food risulta già interamente armonizzata dal regolamento (UE) 2015/2283 — che stabilisce un procedimento centralizzato di valutazione del rischio, sottratto alla competenza dei singoli Stati membri — l’Italia non potrebbe validamente addurre l’art. 36 TFUE a fondamento di una misura nazionale che introduce, in via preventiva e generalizzata, un divieto ulteriore e più restrittivo rispetto a quanto previsto dal diritto dell’Unione.
Un ulteriore argomento talora impiegato a sostegno della legittimità del divieto richiama il principio di precauzione, che consente l’adozione di misure restrittive in presenza di incertezza scientifica circa i rischi per la salute30. La dottrina critica ha tuttavia osservato come tale principio richieda, per sua stessa natura, che le misure adottate sianoproporzionate, necessarie e soprattutto provvisorie, permanendo in vigore solo fino a quando non sia possibile analizzare ulteriori informazioni scientifiche31. Il divieto italiano, al contrario, si presenta come una misura a tempo indeterminato, riferita per di più a un prodotto che, non essendo stato ancora autorizzato da alcuna decisione della Commissione, non è nemmeno commercializzabile nell’Unione: da qui il rilievo per cui non sussisterebbe, allo stato, alcun rischio concreto per la salute pubblica da cui il divieto nazionale possa dirsi preventivamente giustificato, con conseguente violazione dei presupposti stessi di applicazione del principio di precauzione32.
Sul piano procedurale, è stato inoltre rilevato come l’iter di approvazione della legge italiana abbia sollevato dubbi di conformità rispetto agli obblighi di notifica preventiva delle regole tecniche nazionali previsti dalla direttiva (UE) 2015/1535 (procedura TRIS), che impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione, in fase di progetto, le misure suscettibili di incidere sulla libera circolazione delle merci, così da consentire un controllo preventivo di compatibilità unionale33. Le critiche mosse alla legge italiana hanno riguardato, in particolare, le modalità e la tempistica con cui tale comunicazione sarebbe stata effettuata rispetto all’iter parlamentare del provvedimento: secondo alcuni commentatori, il testo sarebbe stato notificato alla Commissione europea in una fase avanzata dell’iter, quando il provvedimento risultava già sottoscritto dal Presidente della Repubblica, così vanificando la funzione preventiva propria della procedura TRIS, che dovrebbe consentire alla Commissione e agli altri Stati membri di formulare osservazioni prima che la misura nazionale acquisti carattere definitivo34.
A seguito della notifica, la Commissione europea ha avviato l’esame di compatibilità della normativa italiana, incluse le connesse disposizioni sulla denominazione dei prodotti senza tuttavia — alla data di redazione del presente contributo — pervenire a una posizione definitiva, anche in ragione della circostanza per cui il prodotto oggetto del divieto non risulta ancora autorizzato alla commercializzazione nell’Unione, il che rende meno urgente, dal punto di vista degli equilibri istituzionali, un contenzioso formale in sede di procedura di infrazione. Non è tuttavia da escludere che, qualora e quando un prodotto a base di carne coltivata ottenga l’autorizzazione unionale, la questione della compatibilità del divieto italiano possa essere sottoposta al vaglio della Corte di giustizia, sia in via diretta, attraverso una procedura di infrazione promossa dalla Commissione ai sensi dell’art. 258 TFUE, sia in via incidentale, attraverso un rinvio pregiudiziale sollevato da un giudice nazionale nell’ambito di un contenzioso interno35.
5. Il dibattito etico-giuridico: tutela animale, ambiente, tradizione agroalimentare
Al netto dei profili di stretta compatibilità unionale, la vicenda della carne coltivata si presta a una lettura più ampia, che investe il rapporto tra innovazione tecnologica, tutela degli animali e salvaguardia dei modelli produttivi tradizionali. I sostenitori della liberalizzazione della tecnologia colturale ne sottolineano il potenziale in termini di riduzione della sofferenza animale connessa all’allevamento intensivo, di minore impatto ambientale (in termini di consumo di suolo, acqua ed emissioni climalteranti) e di diversificazione delle fonti proteiche disponibili36. I sostenitori del divieto, per contro, pongono l’accento sulla tutela del patrimonio agroalimentare nazionale, sul principio di precauzione in senso lato e sulla salvaguardia dei redditi degli operatori del settore zootecnico tradizionale, in un dibattito che presenta significative affinità con quello, più risalente, sugli organismi geneticamente modificati37.
Dal punto di vista specificamente animalista, la vicenda pone un interrogativo di fondo: se cioè la tutela degli animali sia meglio perseguita attraverso l’apertura a tecnologie capaci di ridurne strutturalmente lo sfruttamento a fini alimentari, ovvero attraverso il mantenimento di un modello che, pur regolamentato, continua a fondarsi sull’allevamento e la macellazione38. Si tratta di una tensione che il diritto è chiamato a mediare, ma che precede e travalica le questioni di stretta legittimità giuridica sin qui esaminate.
Sul piano dell’evidenza empirica, gli studi disponibili sull’impatto ambientale della carne coltivata restano ad oggi eterogenei nei risultati e fortemente dipendenti dalle assunzioni metodologiche adottate, in particolare con riferimento alla fonte energetica impiegata nel processo produttivo: le analisi del ciclo di vita (life cycle assessment) più prudenti evidenziano infatti come un eventuale vantaggio ambientale della carne coltivata rispetto all’allevamento tradizionale sia strettamente condizionato dalla decarbonizzazione della rete elettrica utilizzata per alimentare i bioreattori, mentre in scenari energetici non decarbonizzati l’impatto climatico potrebbe risultare comparabile, se non superiore, a quello di alcune produzioni zootecniche efficienti39. Analoghe cautele metodologiche si registrano con riferimento alla stima dell’effettiva riduzione del numero di animali allevati, che dipende in modo determinante dalla scala di produzione industriale che la tecnologiariuscirà a raggiungere40. Tali incertezze scientifiche, se da un lato non giustificano un divieto assoluto e permanente per le ragioni esposte al § 4, dall’altro suggeriscono la necessità di un approccio regolatorio che accompagni lo sviluppo della tecnologia con un monitoraggio scientifico costante dei suoi effettivi impatti, anziché limitarsi a una scelta binaria tra divieto e liberalizzazione incondizionata.
6. La questione della denominazione (meat-sounding) e la tutela del consumatore
Accanto al divieto di produzione e commercio, il dibattito normativo ha investito anche il tema della denominazione dei prodotti a base di proteine alternative, con particolare riguardo al c.d. fenomeno del “meat-sounding”: l’impiego, per prodotti non derivati da carne animale, di denominazioni tradizionalmente associate ai prodotti carnei (quali “hamburger”, “salsiccia” o “bistecca”)41. Il legislatore italiano ha inteso vietare tale prassi anche con riferimento alla carne coltivata, sul presupposto di una tutela rafforzata dell’informazione del consumatore; la Commissione europea ha tuttavia manifestato riserve circa la compatibilità di tali previsioni nazionali con il quadro armonizzato in materia di informazione sugli alimenti ai consumatori, di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011, sospendendone in alcuni casi la valutazione in attesa di ulteriori chiarimenti42.
La questione del meat-sounding non è nuova per il diritto alimentare dell’Unione, che si è già confrontato, negli anni precedenti, con analoghe controversie relative all’impiego di denominazioni casearie (quali “latte” o “formaggio”) per prodotti di origine vegetale, ambito nel quale la Corte di giustizia ha riconosciuto la legittimità di restrizioni all’uso di tali denominazioni per prodotti non lattiero-caseari, sul presupposto di una specifica disciplina di settore che riserva tali denominazioni ai prodotti di origine animale43. Resta tuttavia dibattuto se un principio analogo possa essere trasposto senza adattamenti al settore della carne, per il quale non esiste, a livello di Unione, una riserva di denominazione altrettanto puntuale e specifica, cosicché la legittimità di divieti nazionali generalizzati sull’uso di denominazioni “carne” per prodotti alternativi (vegetali o coltivati) rimane, allo stato, un profilo di incertezza interpretativa che solo un intervento della Corte di giustizia, o un’armonizzazione a livello di Unione, potrà definitivamente chiarire44.
7. Comparazione con altri ordinamenti
Sul piano comparatistico, l’esperienza italiana si pone in controtendenza rispetto ad altri ordinamenti che hanno invece scelto la via dell’apertura regolamentata. Singapore è stata, nel 2020, il primo Paese al mondo ad autorizzare la commercializzazione di un prodotto a base di carne coltivata, seguita da alcuni Stati Uniti d’America, che hanno approvato l’immissione in commercio di specifici prodotti a base di pollo coltivato all’esito di un percorso di valutazione da parte delle autorità sanitarie federali competenti45. Tali esperienze, per quanto ancora circoscritte sul piano commerciale, testimoniano l’esistenza di modelli regolatori alternativi, fondati sulla valutazione caso per caso del singolo prodotto piuttosto che su un divieto generale e preventivo dell’intera tecnologia, e costituiscono un utile termine di paragone per valutare la sostenibilità, nel medio periodo, della scelta compiuta dal legislatore italiano.
Sul piano economico, il comparto della carne coltivata ha attratto, a livello globale, investimenti privati crescenti nel corso dell’ultimo decennio, sostenuti anche da programmi pubblici di finanziamento alla ricerca in diversi ordinamenti extraeuropei e asiatici46. Le previsioni di sviluppo del mercato restano tuttavia caratterizzate da significativa incertezza, condizionata sia dai tempi delle procedure autorizzative sia dalla scalabilità industriale della tecnologia, che allo stato attuale non consente ancora una produzione a costi competitivi rispetto alla carne di origine convenzionale. In tale contesto, la scelta del legislatore italiano di introdurre un divieto integrale, anziché una regolazione condizionata al rispetto di determinati standard, viene talora criticata anche sotto il profilo dell’opportunità economica, in quanto suscettibile di precludere agli operatori nazionali la possibilità di partecipare, quali produttori, a un settore industriale emergente, lasciandone lo sviluppo interamente ad altri ordinamenti.
Guardando al medio periodo, sono ipotizzabili almeno tre scenari evolutivi: un primo, in cui il divieto italiano permane inalterato fino a un’eventuale pronuncia della Corte di giustizia che ne dichiari l’incompatibilità con il diritto dell’Unione; un secondo, in cui il legislatore italiano proceda a un adeguamento spontaneo della normativa, ad esempio subordinando la commercializzazione a specifici requisiti di etichettatura anziché a un divieto assoluto; un terzo, in cui l’assenza, nel medio periodo, di prodotti effettivamente autorizzati a livello unionale renda la questione sostanzialmente quiescente, rinviando il confronto giuridico a un momento successivo. La scelta tra questi scenari dipenderà, in larga misura, dai tempi e dagli esiti delle prime procedure di autorizzazione pendenti a livello di Unione europea.
8. Conclusioni
Il divieto italiano di produzione e commercializzazione della carne coltivata, introdotto dalla Legge n. 172/2023, si colloca in un delicato punto di frizione tra la competenza esclusiva dell’Unione europea in materia di sicurezza alimentare armonizzata e la volontà del legislatore nazionale di tutelare, in via preventiva, il modello agroalimentare tradizionale. L’analisi giuridica condotta evidenzia significativi profili di tensione con il diritto dell’Unione, in particolare con riguardo alla libera circolazione delle merci e ai limiti di applicabilità sia dell’art. 36 TFUE sia del principio di precauzione, che difficilmente potrebbero giustificare un divieto assoluto e permanente riferito a un prodotto la cui stessa esistenza commerciale nell’Unione è, allo stato, subordinata a un’autorizzazione ancora da conseguire.
Al di là dei profili di stretta legittimità, la vicenda della carne coltivata rappresenta un caso di studio paradigmatico delle tensioni che l’innovazione biotecnologica applicata al settore alimentare pone al diritto degli animali, chiamato a bilanciare istanze di riduzione dello sfruttamento animale, tutela della salute pubblica, protezione del consumatore e salvaguardia degli assetti produttivi tradizionali — un bilanciamento che, con ogni probabilità, sarà oggetto nei prossimi anni di ulteriori interventi normativi e, verosimilmente, di un vaglio da parte degli organi di giustizia dell’Unione europea.
Note
1 Cfr. Post, M. J., Cultured meat from stem cells: challenges and prospects, in Meat Science, vol. 92, n. 3, 2012, pp. 297-301; Stephens, N., et al., Bringing cultured meat to market: Technical, socio-political, and regulatory challenges in cellular agriculture, in Trends in Food Science & Technology, vol. 78, 2018, pp. 155-166.
2 Sul tema del bilanciamento tra protezione degli animali e nuove tecnologie alimentari, v. Sunstein, C. R., Nussbaum, M. C. (a cura di), Animal Rights: Current Debates and New Directions, Oxford University Press, Oxford, 2004, pp. 112 ss.
3 V. Benzo, M., La disciplina della carne coltivata tra Unione Europea ed esperienze nazionali, in Rivista di Diritto Alimentare, n. 4, 2023, pp. 45-58.
4 Legge 1° dicembre 2023, n. 172, Divieto di produzione e di immissione in commercio di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivati da animali vertebrati nonché divieto di denominazione della carne vegetale, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 2023.
5 Data di entrata in vigore del Regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (in GU L 43 del 14.2.1997, p. 1).
6 Regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti (in GU L 327 dell’11.12.2015, p. 1).
7 Singapore Food Agency (SFA), Safety of Cultured Meat Products, Press Release, 2 dicembre 2020.
8 European Food Safety Authority (EFSA), Dossier EFSA-Q-2023-00482, Application for authorization of cell-cultivated duck liver (foie gras) as a novel food under Regulation (EU) 2015/2283 submitted by Gourmey, luglio 2023.
9 Legge n. 172/2023, cit
10 EFSA Panel on Nutrition, Novel Foods and Food Allergens (NDA), Administrative guidance on the preparation and submission of an application for authorisation of a novel food, in EFSA Journal, 2021;19(3):6555 [aggiornato 2024].
11 Regolamento (UE) 2015/2283, cit., art. 3, par. 1.
12 Ibidem, art. 3, par. 2, lett. a), punti vi) e vii).
13 Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che istituisce l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 (in GU L 351 del 30.12.2017, p. 72).
14 EFSA, Status of novel food applications, consultabile sul registro pubblico dei dossier EFSA (OpenEFSA).
15 Regolamento (CE) n. 258/97, cit.
16 V. Costato, L., Borghi, P., Compendio di diritto alimentare, CEDAM, Padova, 2018, pp. 189 ss.
17 Considerando n. 7 e 12 del Regolamento (UE) 2015/2283.
18 Sirsi, E., Innovazione tecnologica e diritto alimentare: il dilemma delle regole nazionali, in AIDA – Annali di diritto dell’energia e dell’ambiente, vol. XII, 2023, pp. 89-104.
19 Art. 11 del Regolamento (UE) 2015/2283.
20 Art. 12 del Regolamento (UE) 2015/2283 in combinato disposto con il Regolamento (UE) n. 182/2011 sulle procedure di comitatologia.
21 Art. 2 della Legge 1° dicembre 2023, n. 172.
22 Cfr. Ferrari, M., Protezionismo agroalimentare o sicurezza del consumatore? Note a margine della L. 172/2023, in Diritto Pubblico Comparato ed Europeo, n. 1, 2024, pp. 112-130.
23 L’art. 2, comma 1, L. 172/2023 limita la portata del divieto ai derivati da “animali vertebrati”, escludendo ex se la coltura da invertebrati (es. molluschi o crostacei).
24 Art. 5 della Legge 1° dicembre 2023, n. 172.
25 Art. 6, comma 2, L. 172/2023.
26 Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), artt. 34 e 35.
27 Sulla nozione di misura di effetto equivalente, cfr. la giurisprudenza cardine della Corte di Giustizia CE, 11 luglio 1974, causa 8/74, Procureur du Roi v. Benoît e Gustave Dassonville, ECLI:EU:C:1974:82; e 20 febbraio 1979, causa 120/78, Rewe-Zentral AG v. Bundesmonopolverwaltung für Branntwein (“Cassis de Dijon”), ECLI:EU:C:1979:42.
28 TFUE, art. 36.
29 Ex multis, Corte di Giustizia CE, 5 aprile 1979, causa 148/78, Ratti, ECLI:EU:C:1979:110; Corte di Giustizia UE, 11 dicembre 2003, causa C-322/01, Deutscher Apothekerverband, ECLI:EU:C:2003:664.
30 Art. 191 TFUE; art. 7 del Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002 (in GU L 31 del 1.2.2002, p. 1).
31 Comunicazione della Commissione sul principio di precauzione, COM(2000) 1 definitivo, Bruxelles, 2.2.2000.
32 Cfr. Corte di Giustizia UE, 9 settembre 2003, causa C-236/01, Monsanto Agricoltura Italia, ECLI:EU:C:2003:431.
33 Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione (in GU L 241 del 17.9.2015, p. 1).
34 Sull’inapplicabilità e inopponibilità ai singoli delle regole tecniche adottate in violazione della procedura TRIS, v. Corte di Giustizia CE, 30 aprile 1996, causa C-194/94, CIA Security International, ECLI:EU:C:1996:172; Corte di Giustizia CE, 26 settembre 2000, causa C-443/98, Unilever, ECLI:EU:C:2000:496.
35 TFUE, artt. 258 e 267.
36 Bollard, B., et al., Cellular Agriculture and Animal Welfare: Ethics and Law, in Journal of Agricultural and Environmental Ethics, vol. 32, 2019, pp. 421-438; Treich, D., Cultured Meat: Rights, Benefits, and Costs, in Journal of Agricultural and Resource Economics, vol. 46, n. 2, 2021, pp. 210-225.
37 Senato della Repubblica, Disegno di Legge A.S. 652 (XIX Legislatura); Coldiretti, Dossier sulla carne sintetica e i rischi per la filiera italiana, Roma, 2023.
38 Francione, G. L., Animals, Property, and the Law, Temple University Press, Philadelphia, 1995.
39 Sinke, P., et al., Ex-ante LCA of commercial-scale cultivated meat production in 2030, in The International Journal of Life Cycle Assessment, vol. 28, 2023, pp. 234-254.
40 Tuomisto, H. L., The eco-efficiency of cultured meat, in Nature Food, vol. 1, 2020, pp. 16-17.
41 Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori (in GU L 304 del 22.11.2011, p. 18).
42 Commissione europea, Risposta a interrogazione parlamentare sulla compatibilità delle restrizioni nazionali alla denominazione dei prodotti vegetali/coltivati, E-001243/2023.
43 Corte di Giustizia UE, 14 giugno 2017, causa C-422/16, Verband Sozialer Wettbewerb eV v. TofuTown.com GmbH, ECLI:EU:C:2017:458.
44 V. da ultimo Corte di Giustizia UE, 4 ottobre 2024, causa C-438/23, Union végétarienne européenne (UVE) e a. v. Premier ministre, ECLI:EU:C:2024:845, con cui la Corte ha chiarito le condizioni entro cui uno Stato membro può limitare l’uso di denominazioni tradizionali della carne.
45 US Food and Drug Administration (FDA) & US Department of Agriculture (USDA), Human Food Made From Cultured Animal Cells, Joint Regulatory Oversight Announcement, Washington D.C., 2023.
46 Good Food Institute (GFI), State of the Industry Report: Cultivated meat and seafood, Washington D.C., 2023/2024.