di Rossella Reda
Sommario
- Introduzione
- Accesso civico semplice e Accesso civico generalizzato
- Differenze con il diritto di accesso di cui agli artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241
- Procedura di accesso civico generalizzato
- Diniego all’accesso
- Precisazioni conclusive
1. Introduzione
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.) n. 132 del 8 giugno 2016 è stato pubblicato il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, contenente la “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.
Come è oramai ben noto, il citato decreto legislativo – entrato in vigore il 23 giugno 2016 – ha modificato e integrato il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (c.d. decreto trasparenza).
Tra le modifiche più rilevanti apportate dal decreto legislativo n. 97/2016 va sicuramente menzionata quella relativa all’introduzione del nuovo istituto del diritto di accesso civico generalizzato (art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013), che va ad aggiungersi all’accesso civico previsto e disciplinato dal decreto legislativo n. 33/2013 e al diritto di accesso documentale di cui agli artt. 22 e ss. della legge 241/90.
In attuazione di quanto previsto dall’art. 5 bis, comma 6, del D.Lgs. n. 33/2013, l’Autorità Nazionale anticorruzione (A.N.A.C.) ha emanato la Determinazione n. 1309 del 28/12/2016, pubblicato in G.U.R.I. n. 7 del 10 gennaio 2017, contenenti le LINEE GUIDA RECANTI INDICAZIONI OPERATIVE AI FINI DELLA DEFINIZIONE DELLE ESCLUSIONI E DEI LIMITI ALL’ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO, di cui all’art. 5 comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013 (aggiornate in data 16 luglio 2024)
Con l’introduzione di tale istituto il legislatore ha voluto consentire a chiunque (senza previa dimostrazione di un interesse personale) un controllo generalizzato sul buon andamento della p.a. e sul corretto utilizzo delle risorse pubbliche.
Si tratta, nella sostanza, di una sorta di “rivoluzione copernicana” fondata sul principio di trasparenza, che si esprime anche nella conoscibilità dei documenti amministrativi e rappresenta il fondamento della democrazia amministrativa in uno Stato di diritto, garantendo anche il buon funzionamento della pubblica amministrazione, ai sensi dell’art. 97 Cost.
Dobbiamo però dire che, nonostante quanto sopra, esso – applicabile anche agli enti locali – è ammissibile tuttavia alla presenza di determinate condizioni
2. Accesso civico semplice e Accesso civico generalizzato
Analizzando tale specifico istituto si rileva subito che per “accesso civico generalizzato” si intende l’accesso di cui all’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, che consiste nel diritto di chiunque di accedere a dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi decreto n. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’art. 5 bis.
Come sottolineato nelle Linee guida ANAC, l’accesso di cui sopra va tenuto nettamente distinto dall’accesso civico c.d. “semplice” di cui all’art. 5, comma 1, del decreto trasparenza. Occorre ricordare in proposito che, nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di dati, informazioni e documenti, le amministrazioni sono tenute a disporre la relativa pubblicazione nel proprio sito istituzionale (artt. 3 e 8 del D.Lgs n. 33/2013). La mancata pubblicazione dei dati e delle informazioni previste dalla normativa vigente sui siti delle singole amministrazioni comporta il diritto di “chiunque” di richiedere i medesimi. Tale richiesta non è sottoposta ad alcuna limitazione, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’amministrazione che ha omesso di pubblicare i documenti o i dati oggetto di ostensione. Quest’ultima, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell’informazione o del dato richiesto e lo trasmette immediatamente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l’informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l’amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
Dal punto di vista del contenuto, dunque, l’accesso da ultimo indicato non è del tutto equiparabile all’accesso civico generalizzato introdotto dal D.Lgs. n. 97/2016, in quanto quest’ultimo consente di accedere non solo ai dati, alle informazioni e ai documenti per i quali esistono specifici obblighi di pubblicazione, ma anche ai dati e ai documenti per i quali non esiste alcun obbligo di pubblicazione. Sul punto merita di essere segnalato Cons. Stato Sez. III, 10/06/2022, n. 4735, il quale ci tiene a precisare che l’art.5, co. 1, del d.lgs. n. 33 del 2013, attribuisce a chiunque il diritto di accedere ai documenti, alle informazioni o ai dati oggetto di pubblicazione obbligatoria “ai sensi della normativa vigente” e non solo, quindi, in forza degli obblighi specificamente posti dal d.lgs. n. 33 del 2013
Per cui necessita inevitabilmente considerare che:
– da un lato, abbiamo una serie di obblighi di pubblicazione di dati, documenti ed informazioni, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere al sito direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione (art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013) e di richiedere i medesimi nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione tramite l’accesso civico c. d. “semplice”;
– dall’altro, abbiamo il diritto di accesso civico generalizzato a dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria (art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013).
3. Differenze con il diritto di accesso di cui agli artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241
Occorre, inoltre, considerare che l’accesso civico, semplice e generalizzato, si distingue dall’accesso ai documenti previsto e disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (c.d. legge sul procedimento amministrativo).
E’ da evidenziare, infatti, che l’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013 riconosce il diritto di accesso generalizzato allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche, nonché di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico. Quindi, “il diritto di accesso riconosciuto dalla norma, per la natura pubblicistica che è propria di esso, è un diritto funzionale a un interesse pubblico, ravvisabile, appunto, nel controllo generalizzato e diffuso sull’attività delle pubbliche amministrazioni. In ciò si distingue dal diritto di accesso documentale riconosciuto dalla legge sul procedimento amministrativo, posto a tutela di interessi privati e che presuppone una posizione soggettiva differenziata (cfr: T.A.R. Lazio – Roma, Sez. I quater, 28/03/2019, n. 4122, il quale aggiunge che, affinché il diritto sia esercitabile, in ogni caso, è necessario che sia funzionale allo scopo stabilito dalla legge, ravvisabile nel controllo generalizzato sul buon andamento della p.a. e sul corretto utilizzo delle risorse pubbliche. Il diritto di accesso civico generalizzato non è invece riconosciuto dall’ordinamento per controllare l’attività dei privati o i rapporti tra essi intercorrenti come nel caso in cui l’istanza risultava finalizzata a conoscere i rapporti professionali tra l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali e il proprio legale)
Si segnala, poi, che l’accesso da ultimo menzionato può essere richiesto da chiunque riesca a dimostrare di essere titolare di un “interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso” e, in funzione di tale interesse, la relativa domanda deve essere opportunamente motivata e sottoposta al pagamento dei diritti di ricerca e riproduzione (eventuale). Il quadro cambia, invece, se si considera l’accesso civico, generalizzato e non. In tal caso, invero,
è consentito, contrariamente a quello documentale, a “chiunque” di visionare ed estrarre copia cartacea o informatica di atti “ulteriori” rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria (articolo 5, comma 2, d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33). Inoltre, l’accesso civico generalizzato è gratuito (salvo il rimborso del costo di riproduzione su supporti materiali), non è soggetto a limitazione alcuna e non deve essere motivato.
In tal senso il Consiglio di Stato, secondo cui “sussiste una differenza tra l’accesso ordinario e quello civico, ove si consideri che l’art. 22 della l. n. 241 del 1990 consente l’accesso ai documenti a chiunque vi abbia un interesse finalizzato alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti (C.d.S., Sez. V, 19 maggio 2020, n. 3176), mentre l’accesso civico generalizzato è riconosciuto e tutelato al fine di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico [e] può essere esercitato da chiunque (quanto alla legittimazione soggettiva) e senza alcun onere di motivazione circa l’interesse alla conoscenza (cfr. C.d.S., Ad. plen., 2 aprile 2020, n. 10; C.d.S. Sez. III, 3 novembre 2022, n. 9567)”.
Si può aggiungere, infine, che l’accesso civico può riguardare non solo “documenti amministrativi”, ma anche “dati” che, secondo quanto riportato nelle indicate Linee Guida ANAC, esprimono un concetto informativo più ampio, da riferire al dato conoscitivo come tale, indipendentemente dal supporto fisico su cui è incorporato e a prescindere dai vincoli derivanti dalle sue modalità di organizzazione e conservazione (secondo il T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III, 04/01/2022, n.25 “dal momento che la richiesta di accesso civico generalizzato riguarda i dati e i documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, resta escluso che – per rispondere a tale richiesta – l’Amministrazione sia tenuta a formare o raccogliere o altrimenti procurarsi informazioni che non siano già in suo possesso. Pertanto, l’Amministrazione non ha l’obbligo di rielaborare i dati ai fini dell’accesso generalizzato, ma solo di consentire l’accesso ai documenti nei quali siano contenute le informazioni già detenute e gestite dall’Amministrazione stessa”).
Per completezza, giova segnalare che, basandosi i due istituti (quello dell’accesso civico e quello dell’accesso documentale) su presupposti essenzialmente diversi, le relative istanze possono essere presentate contestualmente. In tal senso, del resto, Cons. Stato, Adunanza Plenaria, 02/04/2020, n. 10, che appunto riconosce che “l’istanza di accesso documentale ben può concorrere con quella di accesso civico generalizzato e la pretesa ostensiva può essere contestualmente formulata dal privato con riferimento tanto all’una che all’altra forma di accesso. L’art. 5, comma 11, del d.lgs. n. 33 del 2013 ammette chiaramente il concorso tra le diverse forme di accesso, allorquando specifica che restano ferme, accanto all’accesso civico c.d. semplice (comma 1) e quello c.d. generalizzato (comma 2), anche le diverse forme di accesso degli interessati previste dal capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241”. Per lo stesso motivo, i due istituti non possono considerarsi alternativi e sul punto è il caso di segnalare T.A.R. Trentino-Alto Adige – Trento, Sez. I, 06/07/2021, n.115 secondo cui “l’accesso civico generalizzato ex art. 5 bis, d.lgs. n. 33/2013 soddisfa un’esigenza di cittadinanza attiva, incentrata sui doveri inderogabili di solidarietà democratica, di controllo sul funzionamento dei pubblici poteri e di fedeltà alla Repubblica e non su libertà singolari, onde tale accesso non può mai essere egoistico. Come tale, l’accesso civico non è utilizzabile come surrogato dell’accesso documentale ex art. 22, legge n. 241/1990, qualora si perdano o non vi siano i presupposti di quest’ultimo, perché serve ad un fine distinto, talvolta cumulabile, ma sempre inconfondibile, che, alla luce delle ragioni esplicitate nelle istanze di accesso e nel ricorso, non è riscontrabile nella fattispecie”.
4. Procedura di accesso civico generalizzato
Come si è appena detto l’istanza di accesso civico generalizzato può essere presentata da chiunque, anche indipendentemente dall’essere cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato. La richiesta non deve essere generica, ma deve essere redatta in modo da consentire l’individuazione del dato, del documento o dell’informazione. L’istanza di accesso deve anche avere ad oggetto una specifica documentazione in possesso dell’amministrazione indicata con sufficiente precisione.
La relativa istanza può essere trasmessa per posta ordinaria o depositata a mano. Secondo quanto specificato nell’ultimo aggiornamento dell’ANAC (datato 16 luglio 2024) “resta fermo che l’istanza può essere presentata anche a mezzo posta, fax o direttamente presso gli uffici indicati dall’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 33/2013, e che laddove la richiesta di accesso generalizzato non sia sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto, la stessa debba essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, che va inserita nel fascicolo (cfr. art. 38, commi 1 e 3, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)”.
Una volta ricevuta, l’Ufficio protocollo provvede a trasmettere la relativa richiesta agli uffici centrali o periferici che per competenza detengono i dati e/o i documenti oggetto di accesso.
Subito dopo, il Dirigente apicale dell’unità organizzativa che detiene questi dati e/o documenti provvede ad istruirla secondo quanto indicato nei commi 5 e 6 dell’art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013.
Il Dirigente di cui sopra può affidare ad altro dirigente/funzionario la responsabilità dell’istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento di accesso. In mancanza di tale assegnazione si considera responsabile dell’iter procedurale in questione il Dirigente apicale dell’unità organizzativa che detiene i dati e/o documenti.
Ricordiamo che il primo atto che il citato responsabile del procedimento deve porre in essere è comunicare al richiedente l’avvio del procedimento. In presenza di controinteressati (ossia di coloro che hanno un interesse antagonistico a quello del richiedente, interesse a che l’istanza di accesso non venga accolta), bisogna darne comunicazione anche agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata a/r o in forma telematica per chi ne ha consentito Al riguardo l’ANAC ha infatti sovente ritenuto che “Laddove la richiesta di accesso generalizzato possa incidere su interessi connessi alla protezione dei dati personali, o alla libertà e segretezza della corrispondenza oppure agli interessi economici e commerciali (ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali), l’ente destinatario della richiesta di accesso deve darne comunicazione ai soggetti titolari di tali interessi, mediante invio di una copia a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione”.. Comunque sia, tali soggetti, entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, possono presentare opposizione. Durante questo periodo, il termine di 30 giorni entro cui l’unità organizzativa deve decidere sulla richiesta, è sospeso; decorso tale termine senza che il controinteressato abbia fatto alcuna opposizione necessita decidere sulla richiesta. Per cui in siffatti casi il termine di conclusione può allungarsi fino a 40 giorni.
Ma fermo quanto indicato sopra, occorre tener ben presente che:
- laddove sia presentata opposizione e il Dirigente apicale dell’unità organizzativa che detiene i dati e/o documenti decide di accogliere l’istanza di accesso civico generalizzato, vi è l’onere di dare comunicazione dell’accoglimento dell’istanza al controinteressato e di trasmettere i dati e/o i documenti al richiedente almeno 15 giorni dopo tale ultima comunicazione;
- in caso di accoglimento dell’istanza di accesso generalizzato nonostante l’opposizione, il controinteressato può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, oppure ricorso al giudice amministrativo (art. 5, comma 7 e 9, del D.Lgs. n. 33/2013);
- in caso di accoglimento, in assenza di controinteressati o in mancanza di una loro opposizione, il responsabile del procedimento provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati e/o i documenti richiesti;
5. Diniego all’accesso
Diciamo subito al riguardo che – come ben sottolineato dalla giurisprudenza – “la disciplina dell’accesso generalizzato non reca prescrizioni puntuali quanto alla sottrazione all’accesso, ma individua categorie di interessi, pubblici (art.5 bis, comma 1, d.lgs. n. 33 del 2013) e privati (art. 5 bis, comma 2, id.) in presenza dei quali il diritto di accesso può a priori essere negato (fermi comunque i casi di divieto assoluto, ex art. 5 bis, comma 3) e rinvia a un atto amministrativo non vincolante (le linee guida ANAC) per ulteriormente precisare l’ambito operativo dei limiti e delle esclusioni dell’accesso civico generalizzato” (Cons. Stato, Sez. V, 6 aprile 2020, n. 2309).
Ne consegue che per valutare attentamente i casi in cui è legittimo respingere o differire una richiesta di accesso occorre necessariamente verificare le linee guida ANAC che, come sopra evidenziato – sono state ultimamente aggiornate (si tenga comunque presente che l’art. 5 bis, d.lgs. n. 33 del 2013 individua, infatti, le eccezioni assolute e relative al diritto di accesso. Le eccezioni assolute al diritto di accesso generalizzato sono quelle di cui all’art. 5 bis, comma 3 (segreto di Stato e altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l’accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all’art. 24, comma 1, legge n. 241 del 1990), mentre quelle relative sono previste ai commi 1 e 2 del medesimo articolo (la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico; la sicurezza nazionale; la difesa e le questioni militari; le relazioni internazionali; la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato; la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento; il regolare svolgimento di attività ispettive; la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia; la libertà e la segretezza della corrispondenza; gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali).
Ad ogni buon conto, nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine previsto, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile del procedimento, che decide con provvedimento motivato entro il termine di 20 giorni.
In base all’art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 33/2013, “il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall’art. 5-bis”.
Quindi, considerato quanto sopra e valutata la possibilità di una eventuale richiesta di riesame, nei casi appena indicati, così come in quelli in cui sono presenti controinteressati, occorre inevitabilmente che il provvedimento conclusivo sia accompagnato da una articolata ed adeguata motivazione che deve inevitabilmente fare riferimento ai casi e ai limiti dell’art. 5-bis del D.Lgs. n. 33/2013.
In relazione a quanto sopra, segnaliamo che:
- il comma 1 dell’art. 5-bis individua in modo puntuale gli interessi pubblici a tutela dei quali è possibile rifiutare la richiesta di accesso civico;
- il comma 2 dell’art. 5-bis individua, invece, gli interessi privati la cui esigenza di tutela giustifica il rifiuto dell’accesso civico;
- il comma 3 dell’art. 5-bis conferma l’esclusione dell’accesso civico in tutti qui i casi in cui sussiste il Segreto di Stato o vi sono divieti di divulgazione previsti dalla legge (inclusi quelli di cui all’art. 24, comma 1, della legge n. 241/90).
Pertanto, nella valutazione dell’istanza di accesso civico occorre attentamente verificare che la richiesta non riguardi atti, documenti o informazioni sottratte alla possibilità di ostensione in quanto ricadenti in una delle fattispecie indicate nel sopracitato art. 5-bis del D.Lgs. n. 33/2013.
In attesa che una Pubblica Amministrazione adotti un proprio regolamento interno diretto ad individuare con sufficiente precisione i casi di esclusione e i limiti all’accesso civico, è necessario, oltre che opportuno, effettuare l’indicata verifica caso per caso. A tal fine necessita però tenere presente che, nelle more dell’adozione del regolamento citato, la valutazione dei casi e dei limiti previsti dall’art. 5-bis deve essere effettuata sulla base dei chiarimenti appositamente forniti dall’ANAC nelle più volte citate Linee Guida a cui è doveroso fare rinvio. Inoltre, la predetta valutazione deve essere compiuta con riferimento all’ambito temporale in cui viene formulata l’istanza di accesso, Il che, in altri termini, significa che il pregiudizio concreto agli interessi pubblici o privati va valutato con riferimento al contesto temporale in cui viene formulata la domanda di accesso, e non in termini assoluti ed atemporali. Con la conseguenza che l’accesso civico non può essere negato ove, per la tutela degli interessi di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 5-bis D.Lgs. n. 33/2013, sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.
Si consideri, poi, che, attraverso la tecnica dell’oscuramento di alcuni dati o di alcune parti, è possibile rendere ostensibile gli altri dati e le altre parti, qualora la protezione dell’interesse sotteso all’eccezione sia comunque assicurata dal diniego di accesso di una parte soltanto di esso, consentendo l’accesso alle restanti parti (c.d. accesso parziale). Cosicchè, anche in tale ipotesi deve essere consentito l’accesso civico utilizzando, se del caso, la tecnica dell’oscuramento dei dati.
Nel caso, tuttavia, in cui il richiedente non voglia presentare una richiesta di riesame se l’accesso è stato in tutto o in parte negato oppure se non vi è stata risposta (entro il termine indicato dal comma 6 dell’art. 5, d.lgs. n. 33/2013), è possibile, laddove si tratti di atti delle amministrazioni delle regioni o degli enti locali, presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale (qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente, per l’ambito territoriale immediatamente superiore). In tal caso, il ricorso deve comunque essere notificato anche all’amministrazione interessata. È previsto che il difensore civico si pronunci entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso e che se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne debba informare il richiedente e comunicarlo all’amministrazione competente. Se questa non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l’accesso è consentito.
Si badi, poi, che, a fronte del rifiuto espresso, del differimento o dell’inerzia dell’amministrazione, il richiedente può in ogni caso attivare la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo, ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo.
6. Precisazioni conclusive
Comunque sia, rinviando ad una attenta lettura delle SS.LL del D.Lgs. n. 33/2013 (così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016) e delle Linee Guida ANAC di recente aggiornate, in conclusione si ritiene opportuno effettuare alcune precisazioni:
- l’istanza d’accesso civico generalizzato deve essere trasmessa, tramite raccomandata o pec, all’Amministrazione competente;
- l’Ufficio protocollo dell’Amministrazione interessata, nel più breve tempo possibile, inoltra ai Dirigenti delle unità organizzative centrali e periferiche che per competenza detengono i dati e/o i documenti oggetto di accesso le relative istanze;
- i Dirigenti di cui sopra curano l’istruttoria della pratica oppure provvedono a nominare un funzionario responsabile dell’istruttoria;
- in presenza di controinteressati, l’ufficio preposto dell’unità organizzativa competente è tenuto a darne comunicazione agli stessi e, a decorrere da tale comunicazione, il termine di 30 giorni entro cui bisogna decidere è sospeso fino all’eventuale opposizione;
- il procedimento deve concludersi con provvedimento espresso e motivato entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza;
- è prevista la gratuita del rilascio di dati e/o documenti, fermo restando il solo costo effettivamente sostenuto dall’amministrazione per la riproduzione su supporto materiale;
- avverso le decisioni dell’unità organizzativa competente o del Responsabile del procedimento, il richiedente può sempre proporre ricorso al TAR ai sensi dell’art. 116 del Codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.