di Francesco Borgesano

Sommario

  1. Varie esperienze di giustizia telematica in europa

  2. Era cartacea ed evoluzione del linguaggio digitale

1. Varie esperienze di giustizia telematica in europa

Ad oggi, poche sono le realtà in cui è stato strutturato un impianto sistematico di giustizia elettronica.

  • In Grecia, ad esempio, è in sviluppo un sistema di gestione elettronica dei fascicoli civili per il distretto di Atene ed il Consiglio di Stato, accessibile da un link.
  • In Austria lo scambio di atti in forma elettronica si basa sulla piattaforma Austrian e-Justice, attiva fin dal 1989.
  • In Belgio, l’introduzione del processo telematico è in fase di studio.
  • In Irlanda, è possibile intentare procedimenti per il recupero di piccoli crediti, in via alternativa a quella tradizionale attraverso l’accesso ad un link.
  • In Olanda, la legislazione prevede un passaggio progressivo verso l’obbligatorietà dell’informatizzazione dei processi.
  • In Lituania è possibile dal 2013 iniziare procedimenti civili online.
  • In Polonia vi è un sistema elettronico solo per i decreti ingiuntivi.
  • In Germania, firma elettronica e comunicazioni certificate vengono usate per lo scambio di atti e documenti nei processi tra le parti. Il processo per decreto ingiuntivo è completamente telematico e si procede tramite la compilazione di un formulario online.
  • In Portogallo, il processo telematico è facoltativo.
  • In Spagna, l’utilizzo del mezzo telematico è obbligatorio per i difensori.
  • In Repubblica Ceca, la giustizia civile e telematica con deposito telematico facoltativo, mentre il decreto ingiuntivo è obbligatoriamente telematico, attraverso il portale.
  • In Slovenia, la legislazione ammette il deposito telematico attraverso il portale.

La Francia, ad esempio, è uno dei tanti Paesi europei che non ha adottato il processo telematico per la formazione di fascicoli e replicazione dei processi su piattaforma online, ad eccezione che per il processo innanzi alla Cour de Cassation, giudice di legittimità. Infatti in Francia, l’amministrazione della giustizia è organizzata su una struttura di tre livelli: 181 corti di prima istanza con giurisdizione generale, 473 corti di prima istanza con giurisdizione per i casi di minore importanza, 35 corti d’appello che decidono in fatto ed in diritto. I gradi di giustizia inferiore sono caratterizzati dall’oralità e non esiste quindi una piattaforma di processi ma esiste il cosiddetto E-barreau che è un sistema di comunicazione elettronica tra le corti e gli avvocati. Assolutamente fuori dall’ informatizzazione è stato lasciato il lavoro del giudice. In ogni caso questa impostazione è stata ritenuta insufficiente in quanto tutto è lasciato alla volontarietà degli operatori del diritto di parteciparvi o meno, aderendo alla convenzione stipulata tra l’ordine degli avvocati ed il ministero di giustizia. Chi deciderà di aderire avrà in dotazione una penna USB e delle credenziali per poter formare e firmare i documenti online.

Le uniche realtà che sono uscite dalla fase cosiddetto pilota sono poche: Italia, l’Inghilterra, Finlandia ed l’Estonia, come già si è avuto modo di evidenziare. L’Estonia risulta essere lo stato maggiormente digitalizzato di tutta l’Europa con sistema di e-police attraverso cui è possibile il controllo di dati e informazioni da parte degli agenti di polizia durante controlli ed operazioni sul territorio ed altri più semplici come la CIE (carta d’identità elettronica), la quale vale anche come patente, tessera sanitaria e permette addirittura di votare online. Sono state adottate tutte queste interessanti misure che, a detta del premier estone Juri Ratas, ogni mese fanno risparmiare al Paese “300 metri di carta, una pila alta quanto la Tour Eiffel”. Esiste poi un moderno sistema di e-justice chiamato kiss. Questo sistema serve per l’assegnazione delle cause ai giudici e funziona attraverso un calcolo che si basa sul numero di giudizi assegnati al singolo giudice e sull’entità di ogni giudizio. Il portale serve poi per la redazione di sentenze, ordinanze e citazioni.

In Inghilterra, per i grandi creditori, esistono due sistemi mediante i quali è possibile lo scambio elettronico di dati tra le parti ed il tribunale. Esiste però per le piccole imprese e per i privati un secondo sistema in cui ogni singolo cittadino privato, o una società può registrarsi ed ottenere un’ingiunzione di pagamento per una determinata somma. Naturalmente devono esistere delle condizioni specifiche per poter presentare l’istanza: la richiesta non deve superare le £100.000, il convenuto deve essere residente in Inghilterra o in Galles, l’attore e il convenuto devono necessariamente essere maggiorenni. Per poter iscrivere la controversia online si devono verificare determinate condizioni procedurali in maniera automatizzata per come previsto dal sistema. Inizia, poi, un vero e proprio “dialogo” fra attore e convenuto che possono anche controllare lo stato del procedimento. Da ciò deriva che in Inghilterra è stata conferita alla macchina parte dei poteri del giudice. In effetti è la macchina che controlla le condizioni di procedibilità di una domanda e i requisiti di forma. La conclusione di ciò è che, se le parti riescono a trovare un accordo, una transazione, la controversia non giunge proprio al giudice il quale dovrà limitarsi a fissare l’accordo con un provvedimento telematico esecutivo. Se invece tra le parti vi è opposizione, il procedimento viene trasferito al tribunale e la causa diventa ordinaria. Questo servizio si è diffuso molto in Inghilterra ed in Galles in quanto è stato ritenuto molto semplice e per questo è stato utilizzato da singoli individui e da piccole aziende.

L’esperienza in Finlandia è partita con l’entrata in vigore del nuovo codice di procedura civile. Ed invero, quasi tutti i casi portati innanzi alle corti, erano semplici controversie aventi ad oggetto recupero crediti e non avevano bisogno di essere trattate e discusse a meno che non vi fosse opposizione ed in quel caso la causa veniva trattata in maniera ordinaria. Pertanto è stato introdotto un rito speciale informatizzato sia nei rapporti commerciali che bancari ed infine tra privati. Il nuovo codice di rito non imponeva all’attore di produrre le prove scritte su cui era fondata la domanda in formato cartaceo a meno che non ci fosse stato un ordine del giudice in tal senso. La domanda, pertanto, nasce in formato elettronico. Le istanze vengono trasmesse alla Corte via email o via fax e poi la Corte notifica l’istanza al convenuto tramite un servizio di posta elettronica. Vengono scadenzati i termini per le parti in modo che anche il giudice deve rispettarli. Anche le testimonianze vengono acquisite automaticamente, trascritte e memorizzate nel sistema. Tale meccanismo ha permesso anche una facilitazione della celebrazione delle udienze e si è esteso poi anche alle cause più complesse.

2. Era cartacea ed evoluzione del linguaggio digitale

Siamo, oggi, in piena evoluzione digitale, come abbiamo visto, le classiche categorie dell’uomo sono annullate dalla svolta informatica: è lo stesso termine “informatica” che nasce dalla crasi di information automatique e, quindi, indica strumenti tecnici e pratici che servono per elaborare un’ informazione, a farci capire quanti cambiamenti sono stati apportati dall’era informatica. Ovviamente la giustizia, i giudici, il legislatore stesso si trovano ad operare in un contesto del tutto nuovo. Il processo telematico giunto ormai in tutte le aule di giustizia ha obbligato tutti gli operatori del diritto, dai magistrati agli avvocati ai cancellieri, a cambiare modo di lavorare e di approcciarsi al diritto. Oramai con il processo telematico, tutte le comunicazioni ed ogni scambio di documenti tra i soggetti coinvolti in processo giudiziario civile, penale o amministrativo e l’ufficio giudicante, vengono gestite in formato elettronico.

Lo strumento informatico viene visto in un’ottica positiva come un modo più veloce di preparazione e di trasmissione degli atti del processo che rimarrebbe invariato. Secondo altra ottica, invece, il processo avrebbe subito una profonda trasformazione proprio a causa della diversità nel modo di esprimersi e di comunicare. Si passa con estrema dirompenza dalla cultura cartacea a quella digitale analizzando il termine telematico, si giunge a comprendere la nuova dimensione del processo civile e cioè uno strumento che ci possa consentire di dare forma e funzione al pensiero anche da lontano1.

Esiste quindi una fondamentale differenza di linguaggio fra informatica e diritto che è caratterizzato da un linguaggio pieno di sfumature, di significato e di flessibilità; l’informatica, di contro, ha un linguaggio a sé stante2 quasi artificiale, preciso, e controllabile. È stato affermato3 che l’elettronica introduce una nuova oralità “secondaria” caratterizzata dall’immediatezza della comunicazione ma più controllata e che coinvolge tutti i fattori percettivi dell’uomo. Sia quasi una tecnologizzazione della parola a tal proposito, un documento informatico è stato definito il documento che, non intelligibile il linguaggio naturale non può esserle detto se non è seguito dalla sua traduzione da parte della macchina. Ecco che un documento informatico ha una enorme potenzialità di riprodurre cose, fatti, eventi. Il linguaggio telematico ci porta dunque ad un nuovo concetto di processo in quanto favorisce l’oralità, la concentrazione, l’immediatezza.

In ogni caso, quella che non cambia è l’idea di giustizia sostanziale che rimane sempre inalterata. Possono cambiare le forme ma il concetto di giustizia sarà sempre quello di rispettare e riconoscere il diritto di ognuno mediante l’attribuzione di quanto gli è dovuto secondo la ragione e la legge.


Note

1 Cfr. Enc. Treccani oline, voce Telematico.

2 W.J. Ong, Oralità e scrittura. Le tecnologie della parola, Il Mulino, Bologna 2014, p. 135.

3 W.J. Ong, Oralità e scrittura. Le tecnologie della parola, op.cit., p. 136.

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