di Maurizio Ferrari

Quando il Dottor Henry Jekyll, nato dalla penna di R.L. Stevenson nel 1886, decise di creare una pozione capace di separare l’intima unità della natura umana, aveva in cuor suo l’intenzione di “godersi la vita” in una società, quella dell’Inghilterra vittoriana, che reprimeva l’individuo e le sue pulsioni sotto la cappa del moralismo. Vivere una doppia vita, separare il ruolo pubblico dalla sfera privata, le virtù dai vizi, le azioni dalle conseguenze e, in ultima istanza, il bene dal male: Mister Hyde avrebbe potuto dar sfogo agli istinti più bassi, lasciando il buon Dottore libero di dedicarsi alle superiori vette della ricerca e del pensiero. Ma separare ciò che è per sua natura unico, vuol dire fare un torto alla ragione e al sentimento; Hyde sarebbe diventato sempre più forte e pericoloso, sfuggendo al controllo di un Jekyll spaventato e indebolito, fino a diventare una persona a se stante ma incompleta, priva delle qualità del Dottore e viceversa. Come per il Dorian Gray di Wilde (1890), che relegò la vecchiaia e la malattia (fisica e morale) nel ritratto tenuto nascosto a tutti, lo scopo di tale fantasia letteraria era in realtà quello di denunciare l’ipocrisia della società del XIX secolo, in cui si imponeva un’austerità di costumi che generava una dicotomia della personalità, esemplificata dal famoso proverbio “vizi privati e pubbliche virtù”. Un altro eminente dottore, Sigmund Freud, ne avrebbe tratto molto materiale per le sue riflessioni… Ma il problema è che non esistono due personalità distinte e separate a seconda dei ruoli che si ricoprono, Jekyll e Hyde hanno pur sempre lo stesso corpo e ciò che accade a uno, ricade sull’altro.

La giurisprudenza della Suprema Corte, come accade quando la casistica venga a riproporsi nel tempo senza riuscire a discostarsi da una basilare massima, che si ritrova poi costantemente riproposta nei repertori di giurisprudenza, appare dominata da un mantra che riguarda la posizione di due lavoratori autonomi (l’agricoltore e l’artigiano) rispetto al sistema previdenziale di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, disciplinato dal testo unico approvato con DPR 30 giugno 1965 n. 1124. Sistema che garantisce l’indennizzo per tutti i lavoratori che subiscano un infortunio in “occasione di lavoro”1 e non necessariamente nel luogo in cui viene resa la prestazione lavorativa, potendo essere riconosciuta l’indennizzabilità anche dell’infortunio verificatosi durante il tragitto per recarsi in quel luogo o per fare ritorno a casa (c.d. infortunio in itinere)2.

Per tutti i lavoratori valgono queste regole, chiaramente ispirate al principio, affermato dalla Corte costituzionale, di “parità di tutela a parità di rischio”3, ma elementi di incertezza sono indotti nella giurisprudenza di legittimità, quando l’infortunio colpisca un agricoltore o un artigiano, per effetto di quel mantra giurisprudenziale che ne stigmatizza come soggetti dalla doppia vita: lavoratori autonomi tutelati quando operano manualmente e imprenditori non tutelabili quando attendono all’organizzazione amministrativa e contabile del proprio lavoro4.

Le ragioni che portano a segnare una tale dicotomia tra lavoratore e imprenditore, in capo alla medesima persona, facendo leva sul concetto di opera manuale quale caratterizzazione dell’attività lavorativa, non appaiono di certo rispettose del principio personalistico che regge il nostro ordinamento previdenziale in virtù del combinato disposto degli art. 2, 3 e 38 Cost., in virtù del quale la Corte costituzionale, già in epoca risalente, ha affermato che la definizione di «opera manuale» desumibile dal t.u. 1124/65, dovendo intendersi come impiego di attività fisica diretto al raggiungimento di un ulteriore risultato, appare un residuo della concezione originaria dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro5.

La dicotomia segnata dalla giurisprudenza della Cassazione, infatti, si riflette nelle incerte e contrastanti soluzioni che sono state date a fattispecie concrete ricorrenti, per cui è risultato difficile o controverso stabilire se l’infortunio occorso al lavoratore autonomo, che non avrebbe comportato difficoltà ermeneutiche qualora ad esserne leso fosse stato un lavoratore subordinato, potesse ritenersi un infortunio avvenuto in occasione di lavoro. Si è posto, in particolare, il problema di stabilire dell’operatività della tutela antinfortunistica in ipotesi di evento lesivo verificatosi mentre il soggetto tutelato svolge mansioni inerenti all’acquisto di strumenti o materiali occorrenti per l’attività economica dell’azienda, affermandosi che occorre l’accertamento che tali mansioni rientrino in operazioni di uso corrente e non esprimano invece una valutazione ed una scelta di carattere organizzativo imprenditoriale6.

Sulla base di tale impostazione è stato escluso dalla copertura legale l’infortunio subito da un agricoltore mentre si recava a consegnare fatture inerenti la contabilità della propria azienda agricola7. Altresì, non è stato ritenuto indennizzabile un infortunio subito da imprenditori agricoli, padre e figlio, mentre si recavano presso uno zuccherificio al fine di concludere un contratto di coltivazione di barbabietole8.

Viceversa, in alcune pronunce è stato riconosciuto infortunio tutelabile quello subito dall’agricoltore mentre si reca ad acquistare alcuni bulloni per una serra9, così come è stato ritenuto indennizzabile l’infortunio occorso ad un coltivatore diretto mentre si spostava in macchina dal proprio fondo alla sede del Consorzio per informarsi sui turni di irrigazione10.

In una recentissima decisione della Sezione Lavoro11, la Suprema Corte si è detta consapevole dell’obiettiva difficoltà di distinguere l’attività manuale, sia pure nella lata accezione data dalla giurisprudenza, da quella imprenditoriale, tanto che ha proposto di ricomprendere nel concetto di operazione “manuale abituale” ogni operazione che, in un’ottica teleologica, “concorra a ritenere conclusa la prestazione, costituendone la funzionale integrazione”.

Il caso esaminato dalla Corte riguarda l’infortunio in itinere occorso ad un imprenditore agricolo mentre si recava a pagare una fattura di acquisto di gasolio per conto del figlio, titolare di altra azienda agricola, con il quale aveva instaurato un regime di scambio della manodopera ai sensi dell’art. 2139 c.c.12, sicché in sede di merito si era posto il problema dell’inerenza della condotta all’attività agricola e, tanto in primo quanto in secondo grado, era stato disconosciuto il diritto all’indennizzo. La Corte di legittimità, invece, ha ribaltato il verdetto affermando il principio secondo cui “In tema di tutela assicurativa dell’imprenditore agricolo in caso di infortunio in itinere, l’attività volta all’acquisto del materiale necessario all’impresa è connessa e complementare all’attività di quest’ultima, cui si ricollega sotto il profilo economico e funzionale, al pari del pagamento che, indipendentemente dal momento in cui è eseguito, è un atto essenziale ed ineludibile dell’unica operazione commerciale finalizzata all’acquisizione del bene, sicché anche ad esso si estende la suddetta tutela” (massima ufficiale).

Ciò che rileva è che l’affermazione del principio, con riferimento alla figura dell’imprenditore agricolo, costituisce il superamento di un preesistente contrasto di giurisprudenza13, mentre, sul versante della tutela antinfortunistica riconosciuta all’artigiano, appare perfettamente in linea con la giurisprudenza che ha riconosciuto l’estensione della copertura alle operazioni complementari e sussidiarie espletate al di fuori dei locali ove si svolge l’attività artigianale14. Tuttavia la Corte non ha osato mettere in discussione il mantra giurisprudenziale che continua a distinguere nella stessa persona fisica il lavoratore e l’imprenditore di se stesso, condannando l’agricoltore e l’artigiano ad una doppia vita che essi evidentemente (e giustamente) considerano unica e che, pur volendo, non potrebbero nemmeno sdoppiare, essendo fantasiosa l’ipotesi che possano fare uso di una pozione che li trasformi da Dottor Jekyll in Mister Hyde e viceversa. Come dire che, alcune volte, la giurisprudenza supera la fantasia.

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Note

1 Sul concetto di occasione di lavoro, v. Cass. 23 luglio 2012, n. 12779, Foro it., 2013, I, 165, l’occasione di lavoro, che rende indennizzabile l’infortunio occorso al lavoratore, non si identifica nella causa materiale dell’evento infortunistico, ma deve intendersi come l’insieme delle condizioni in cui si svolge l’attività lavorativa, comprese quelle ambientali e socio-economiche, nelle quali è insito un rischio di danno.

2 Recentemente la Cassazione ha affermato che l’infortunio verificatosi “in itinere” facendo uso della bicicletta si presume avvenuto in occasione di lavoro: cfr. Cass. 13 aprile 2016 n. 7313, Foro it., 2016, I, 2441, con nota di V. FERRARI.

3 Nel senso che a parità di esposizione a rischio deve corrispondere parità di tutela assicurativa indipendentemente dalla natura giuridica in base alla quale il lavoro è prestato, v. Corte cost. 10 dicembre 1987 n. 476, Foro it., 1989, I, 375; 15 luglio 1992 n. 332, id., 1992, I, 2903; 4 aprile 1990 n. 160, id., 1990, I, 2133; 10 maggio 2002 n. 171, id., 2003, I, 3259, e 2004, I, 26, con nota di V. FERRARI, Centralità del rischio e valenza sociale dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

4 Con riferimento al lavoratore agricolo, cfr. Cass. 14 febbraio 2008 n. 3770, Foro it., Rep. 2009, voce Infortuni sul lavoro e malattie professionali, n. 62; 25 maggio 2005 n. 20661, id., Rep. 2006, voce cit., n. 81; 26 giugno 2004 n. 11929, id. Rep. 2004, voce cit., n. 133; 8 maggio 2004 n. 8795, ibid., n. 137. Rispetto alla figura dell’artigiano, v. Cass. 13 febbraio 2012 n. 2016, id., Rep. 2012, voce cit., n. 79; 29 agosto 2011 n. 17765, id., Rep. 2011, voce cit., n. 59; 22 giugno 2005 n. 13348, id., Rep. 2005, voce cit., n. 58; 24 aprile 1998 n. 4255, id., Rep. 1998, voce cit., n. 168; 27 gennaio 1993 n. 996, id., Rep. 1994, voce cit., n. 108; 29 marzo 1993 n. 3747, id., 1994, I, 717, con nota di richiami.

5 cfr. Corte cost. 21 marzo 1989 n. 137, Foro it., 1989, I, 949, con osservazioni di V. FERRARI, sull’incostituzionalità dell’esclusione dalla tutela antinfortunistica di lavoratori dello spettacolo, la cui attività fisica integra essa stessa un risultato produttivo.

6 v. Cass. 8 maggio 2004 n. 8795, Foro it., Rep. 2005, voce cit., n.137.

7 v. Cass. 26 giugno 2004 n. 11929, Foro it., Rep. 2005, voce cit., n. 73.

8 v. Cass. 25 ottobre 2005 n. 20661, Foro it., Rep. 2006, voce cit., n. 81.

9 v. Cass. 1 ottobre 1997 n. 9600, Foro it., Rep. 1997, voce cit., n. 95.

10 v. Cass. 7 dicembre 1998 n. 12374, Foro it., Rep. 1999, voce cit., n.95.

11 Cass. 17 febbraio 2017 n. 4277, ancora inedita.

12 Sulla c.d. reciprocanza ex art. 2139 c.c., v. Cass. 26 febbraio 2008 n. 5055, Foro it., Rep. 2009, voce cit., n. 76; 7 maggio 1998 n. 4636, id., Rep. 1999, voce cit., n. 75; 6 giugno 1990 n. 5394, id., 1991, I, 840, con nota di richiami.

13 In senso conforme, v. Cass. 27 luglio 2000 n. 9837, Foro it., Rep. 2001, voce Infortuni sul lavoro e malattie professionali, n. 68; 2 giugno 1998 n. 5416, id., Rep. 1998, voce cit., n.160; 5 febbraio 1992 n. 1241, id., Rep. 1993, voce cit., n. 113. In senso contrario, nel ritenere che la copertura assicurativa sia circoscritta alla sola opera manuale del lavoratore agricolo, v. Cass. 14 febbraio 2008 n. 3770, id., Rep. 2009, voce cit., n. 62; 7 dicembre 1998 n. 12374, id., Rep. 1999, voce cit., n. 95; 1 ottobre 1997 n. 9600, id., Rep. 1997, voce cit., n. 95.

14 cfr. Cass. 25 marzo 2005 n. 6431, Foro it., Rep. 2005, voce cit., n. 107; 10 febbraio 2005 n. 2693, ibid., n. 108; 7 maggio 2002 n. 6514, id., Rep. 2003, voce cit., n. 115; 27 luglio 1999 n. 8150, id., Rep. 1999, voce cit., n. 92; 2 ottobre 1998 n.9796, ibid., n. 96; 23 settembre 1998 n. 9515, ibid., n.123; 21 maggio 1998 n. 5099, id. 1998, voce cit., n. 167; 16 marzo 1993 n. 3196, id., Rep. 1993, voce cit., n. 73.

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