di Sergio Niger

Sommario

  1. Premessa

  2. Il diritto all’oblio

  3. La ricostruzione giurisprudenziale alla luce dell’ultima decisione della Suprema Corte e la delimitazione del campo d’indagine

  4. Diritto di cronaca, rievocazione storica e oblio

  1. Premessa

Con la sentenza n. 19681-19 del 22 luglio 2019, le Sezioni Unite Civili della Suprema Corte di Cassazione affrontano, con grande maestria e con una decisione esemplare, l’ormai eterna questione del rapporto tra diritto all’informazione, diritto di sapere, diritto alla ripubblicazione e diritto all’oblio della persona interessata. Detta sentenza si sofferma ampiamente non solo sull’esercizio dell’attività giornalistica, ma anche dell’attività storiografica, intesa come rievocazione di fatti ed eventi che hanno segnato la vita di una collettività, che fa parte della memoria collettiva di un popolo e ne rappresenta l’anima ed è, perciò, un’opera preziosa. Come ricorda Carlo Ginzburg, “Gli storici (e, in modo diverso, i poeti) fanno per mestiere qualcosa che è parte della vita di tutti: districare l’intreccio di vero, falso, finto che è la trama del nostro stare al mondo”[1].

Ma proprio perché essa è “storia”, come precisa la Suprema Corte, non può essere considerata “cronaca”. Ne deriva che simile rievocazione, a meno che non riguardi personaggi che hanno rivestito o rivestono attualmente un ruolo pubblico, ovvero fatti che per il loro stesso concreto svolgersi implichino il richiamo necessario ai nomi dei protagonisti, deve svolgersi in forma anonima, perché nessuna particolare utilità può trarre chi fruisce di quell’informazione dalla circostanza che siano individuati in modo preciso coloro i quali tali atti hanno compiuto: il trascorrere del tempo modifica il bilanciamento tra i contrapposti diritti. “L’interesse alla conoscenza di un fatto, che costituisce manifestazione del diritto ad informare e ad essere informati e che rappresenta la spinta ideale che muove ogni ricostruzione storica, non necessariamente implica la sussistenza di un analogo interesse alla conoscenza dell’identità della singola persona che quel fatto ha compiuto”.

Quando il cronista diventa storico, allora il diritto all’oblio si rafforza, ovvero, la pubblicazione di un articolo che, a distanza di anni, ripropone, con nome e cognome del protagonista, fatti ormai passati, non è legittima, a meno che si tratti di personaggi tuttora di pubblico interesse.

  1. Il diritto all’oblio

In un pregevole saggio Giovanni Battista Ferri[2], agli inizi degli anni novanta, poneva all’attenzione della dottrina civilistica un argomento poco trattato, ovvero quello del diritto all’oblio. Nell’opera l’autore tracciava i profili essenziali di tale diritto e sul piano ricostruttivo evidenziava l’appartenenza di questo diritto “alle ragioni e alle regioni del diritto alla riservatezza”. Fino alla fine degli anni novanta, lo status di oblio è stato indagato, soprattutto, dai filosofi e dagli studiosi della mente.

La magistrale metafora di Funes el memorioso utilizzata da Jorge Luis Borges[3] ci induce a comprendere che una memoria vigile e duratura è un bene prezioso, pur tuttavia tante sono le cose (parole dette in libertà, affermazioni avventate, giudizi, episodi imbarazzanti, ecc…) e tanti gli avvenimenti, appartenenti al nostro passato, che hanno pieno diritto al sonno e a non essere risvegliati. Il tema dell’oblio è stato indagato soprattutto dai filosofi e dagli studiosi della mente. A partire, però, dagli anni cinquanta del secolo scorso, con alcuni casi di scuola, anche la giurisprudenza ha fatto i conti con questo interesse emergente della persona.

Prendendo spunto da alcuni provvedimenti pronunciati, sul finire del secolo scorso, dal Tribunale Civile di Roma, autorevole dottrina[4] ha tracciato i profili essenziali del diritto all’oblio e sul piano ricostruttivo, evidenziandone l’appartenenza alle ragioni e alle regioni della riservatezza.

In questo tentativo di edificazione, la dottrina e la giurisprudenza si sono chieste fino a che punto il diritto al silenzio della memoria possa essere interrotto e, pertanto, un avvenimento del passato riportato in vita e reinserito nel circuito mediatico, invocando il diritto all’informazione, alla divulgazione, alla conoscenza di una determinata notizia; soprattutto ci si è chiesti, in dottrina, se si possa ammettere che tale interesse della persona si configuri in termini di fattispecie giuridicamente rilevante e dotata di propria autonoma conformazione normativa[5].

Il riconoscimento del diritto all’oblio può determinare un conflitto, in particolare in una dimensione pubblica, con il tema della circolazione delle informazioni e il diritto di sapere. Tutto ciò richiama il rapporto tra memoria e oblio e, in una dimensione pubblica, l’aspetto della memoria collettiva.

Il cancellare non ha a che fare solo con la rivedibilità, la provvisorietà, la crescita, l’inserimento di verità parziali in teorie più articolate e ampie. Ha a che fare anche con nascondere, occultare, depistare, confondere le tracce, allontanare e distruggere la verità[6]. Spesso nella storia si è voluto impedire che le idee circolassero e si affermassero; si è voluto, e ancora oggi in alcuni casi si vuole, limitare, far tacere, consegnare al silenzio e all’oblio. Le cancellazioni del nostro tempo hanno poco da invidiare a quelle dell’età della controriforma. La storia del nostro tempo è piena di censure, cancellazioni, sparizioni, occultamenti, depistaggi. Intere opere di storia sono state riscritte cancellando i nomi degli eroi di un tempo, cataloghi editoriali sono stati mutilati. Prima si sono bruciati i libri, poi li si è fatti sparire dalle biblioteche nel tentativo di cancellarli dalla storia.

Il tema della dimenticanza del passato e dell’artificiale costruzione di un passato di comodo è al centro della narrazione di Arthur Koestler e di George Orwell, e sul tema della memoria collettiva sono state scritte pagine significative[7]. Per fare spazio alla propria azione, notava Hanna Arendt, “qualcosa di preesistente deve essere rimosso o distrutto e così vengono cambiate le cose di prima”.

Nella tradizione filosofica, ad esempio, sono presenti due diverse nozioni di oblio/dimenticanza e di memoria/ricordo. Sia l’una sia l’altra hanno alle spalle una letteratura sterminata[8]. La prima nozione vede nella dimenticanza e nell’oblio qualcosa che è legato alla perdita definitiva o provvisoria di idee, immagini, emozioni, nozioni, sentimenti un tempo presenti nella coscienza collettiva o individuale; la seconda nozione lascia intravedere nella dimenticanza e nell’oblio qualcosa che non riguarda pezzi o parti dell’esperienza umana, ma la totalità stessa di questa esperienza e la totalità della storia umana. La prima nozione è stata edificata grazie ai contributi provenienti dalla psicologia, dalla psicoanalisi, dalla sociologia, dalla neurofisiologia, dalla narrativa; la seconda è, invece, rivolta completamente agli orizzonti della metafisica, delle filosofie della storia, del destino dell’Essere e dell’Occidente[9].

Termini come memoria, reminiscenza, oblio e dimenticanza conservano, nella filosofia contemporanea, un significato fortemente legato alla tradizione platonica e “gnostico-ermetica”. Ai temi di questa tradizione si richiama una delle correnti preminenti della filosofia contemporanea, ossia l’heiddegerismo. Per Martin Heiddeger il progresso non è che un lungo oblio, il continuo discostarsi dal pensiero. La storia, per questi, è deriva e oblio e proprio da ciò scaturisce l’enfasi di Heiddeger sulla irrecuperabile distanza temporale, che fa sì che ogni presenza non sia che traccia, degenerazione, oblio[10].

La prodigiosa capacità di ricordare può essere letale, ammonisce Borges[11]; non meno mortifera, però, l’inclinazione a dimenticare, specie in una dimensione pubblica.

Diverso deve essere l’approccio al tema dell’oblio nelle situazioni che riguardano singoli cittadini, diritto alla dimenticanza e diritto alla memoria devono essere attentamente bilanciati e soppesati.

Il diritto all’oblio[12] presuppone il progressivo degrado del ricordo legato alla distanza temporale del fatto, ossia il trascorrere di un lasso di tempo adeguato tra l’avvenimento che abbia, nel bene e nel male, coinvolto il fruitore di tale diritto e il momento dal quale esso possa ritenersi essere sorto in capo all’interessato, potendone, pertanto, esserne preteso il rispetto. Il diritto all’oblio va interpretato come diritto a vivere in pace, a vivere fuori dal clamore della pubblicità, negativa o positiva, a vivere lontano da esperienze e ricordi nefasti che hanno già avuto ampia e legittima diffusione, attraverso i media, nel passato.

L’interesse all’oblio si scontra con le varie e aggressive forme sotto le quali si presenta il confliggente interesse pubblico all’informazione, che richiama il diritto di cronaca, il quale deve essere sempre giustificato dall’utilità sociale della notizia. È la c.d. società dell’informazione o della comunicazione, che spesso finisce per scadere e ridursi a puro pettegolezzo e scandalismo, nell’intrusione nella vita altrui, nel piacere alla pubblica delazione. Tale conflitto va letto e interpretato, in particolare, alla luce della storica sentenza n. 5259 del 18 ottobre 1984 della Suprema Corte di Cassazione, che ha posto condizioni e limiti di legittimità nell’esercizio del diritto di cronaca[13].

I fatti rievocati in scritti o programmi televisivi hanno riguardato, e tuttora riguardano, per lo più episodi di cronaca nera. Episodi la cui rilevanza, all’epoca in cui si verificarono, fu notevolissima ma che, con il decorso del tempo, sono stati rimossi dalla memoria e hanno condotto i loro protagonisti a rifarsi una identità personale[14], spesso diversa da quella che si era definita nella immediatezza dei fatti. La rievocazione a distanza di tempo di quelle vicende, se può avere una legittimazione dal punto di vista storico in rapporto alla obiettività del fatto, solleva una serie di questioni con riferimento alla individuazione dei soggetti protagonisti, i quali, avendo con fatica ricostruito una propria identità, dalla riproduzione di quegli episodi possono vedere completamente stravolta la loro attuale realtà personale, senza che ciò determini alcuna utilità sociale. La giurisprudenza sempre più spesso richiama, infatti, come criterio di valutazione quello della distinzione tra l’evento e i protagonisti di esso, per affermare la legittimità della riproposizione dell’evento e la non legittimità dell’indicazione dei nominativi dei protagonisti. Da una attenta analisi dei casi giurisprudenziali emerge, infatti, un tratto comune, ossia che il diritto all’oblio si manifesta, nella sua pienezza, in tutte le ipotesi nelle quali si controverte non tanto del fatto in sé considerato, quanto del coinvolgimento della persona che di quel fatto sia stata protagonista.

La rievocazione di fatti del passato coinvolge, direttamente, anche il tema dell’identità personale del protagonista delle passate vicende.

Come osserva Antonio Gambaro, il diritto all’identità personale “non sussiste isolatamente e quindi non si esaurisce in un obbligo generale di astensione, ma è piuttosto il riflesso soggettivo di tutte le opinioni che gli altri hanno di un determinato individuo. Si tratta quindi di un dato relazionale e di conseguenza… si colloca ontologicamente nel circuito informativo di una società comunicante”[15]. In tale ottica non è di poco rilievo il fatto che la personalità del protagonista di fatti del passato, nel tempo, possa essere profondamente cambiata; pertanto, nel momento in cui questi fatti vengono riproposti si rischia di presentare l’antica immagine del soggetto non più rispondente a quella nuova. Da ciò emerge l’assoluta importanza dell’esigenza di tutelare la proiezione del soggetto nella realtà sociale, in relazione a ciò che egli è ed esprime, nell’attualità della sua presenza sociale. Il passato della persona, allorquando non rappresenti la presenza necessaria per definire l’attuale sua presenza sociale, deve rimanere nell’oblio, in particolar modo quando la rievocazione di esso possa alterare la posizione presente del soggetto.

Con il Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lg. 30 giugno 2003, n. 196)[16] il diritto all’oblio è stato riconosciuto e garantito dagli artt. 7 e 11[17]. Quest’ultimo articolo era dedicato alle modalità del trattamento e ai requisiti dei dati e prevedeva, tra l’altro, che le informazioni fossero conservate in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento degli scopi per i quali sono state raccolte o successivamente trattate. Una volta superato tale periodo, i dati dovevano essere cancellati o trasformati in forma anonima, garantendo in tal modo il diritto all’oblio dell’interessato. L’art. 11 cercava di bilanciare il diritto alla privacy e il diritto all’informazione: questa disposizione, infatti, obbligava a conservare i dati in una forma che permettesse di identificare l’interessato per un periodo non eccedente quello necessario al perseguimento degli scopi avuti di mira all’atto della raccolta o nel successivo sviluppo del trattamento.

I principi previsti dall’art. 11 del Codice andavano soprattutto letti alla luce di quanto stabilito dall’art. 7, comma 3°, lett. b) dello stesso Codice, relativo al diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento la cancellazione o la trasformazione in forma anonima delle sue informazioni personali, se trattate in violazione di legge, comprese quelle di cui non si rende più necessaria la conservazione in base agli scopi perseguiti. Da una lettura combinata di tali disposizioni emergeva che il diritto all’oblio, riflesso del dovere di conservare i dati in una forma che consentisse l’identificazione dell’interessato solo per il tempo strettamente necessario agli scopi perseguiti, non assurgesse soltanto a un principio di carattere generale, ma divenisse un potere reale dell’interessato, traducibile nel diritto di controllare il flusso e il destino dei propri dati personali. “Ciò stante, si può ritenere che il diritto all’oblio assuma una duplice veste. Da un lato, si traduce nel diritto ad essere dimenticato, ovvero una libertà negativa, maggiormente riconducibile al concetto più tradizionale del diritto alla riservatezza e, dall’altro, attraverso l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7, in una libertà positiva, cioè in un potere di controllo più vicino al diritto di protezione dei dati personali sancito dal primo articolo del Codice”[18].

Le problematiche legate al diritto all’oblio, e di riflesso all’identità personale, si amplificano nel mondo di Internet, che in questa sede, per motivi di spazio, non saranno oggetto di approfondimento, al riguardo mi limito a rinviare ad alcune autorevoli fonti bibliografiche[19].

Il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, RGPD), riconosce il diritto all’oblio all’art. 17 (diritto alla cancellazione)[20].

Nell’ambito del nuovo scenario delineato dal RGPD, l’interessato può ricorrere all’art.17 per richiedere la cancellazione dei dati, senza ingiustificato ritardo, quando: i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; l’interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; l’interessato si oppone al trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento; i dati personali sono stati trattati illecitamente; i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento; i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società dell’informazione a minori, ai sensi dell’art. 8 del RGPD.

L’onere della prova relativo alla legittimità del trattamento dei dati incombe sui titolari del trattamento, poiché questi sono responsabili della liceità dello stesso.

In base al principio di responsabilizzazione, il titolare del trattamento deve essere in grado di dimostrare in qualsiasi momento l’esistenza di una solida base giuridica per il trattamento dei dati, diversamente il trattamento deve essere interrotto. Il RGPD definisce le eccezioni al diritto all’oblio, compresi i casi in cui il trattamento dei dati personali è necessario per: l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione; l’adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica; fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o fini statistici; • l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

  1. La ricostruzione giurisprudenziale alla luce dell’ultima decisione della Suprema Corte e la delimitazione del campo d’indagine

Alla luce delle sintetiche considerazioni sopra svolte, le Sezioni Unite Civili della Suprema Corte di Cassazione, mediante una attenta e lucida analisi, tentano di bilanciare gli opposti interessi in gioco.

La pronuncia è originata dall’azione intentata da un cittadino contro un quotidiano e la giornalista autrice di un articolo. In detto articolo, secondo la parte ricorrente, era stato rievocato un episodio di cronaca nera accaduto diversi anni prima, che lo aveva visto come protagonista, in quanto responsabile di un omicidio per il quale era stato condannato e aveva espiato dodici anni di reclusione. La pubblicazione dell’articolo, dopo un lunghissimo lasso di tempo dall’episodio, non soltanto aveva determinato in lui un profondo senso di angoscia e prostrazione che si era riflesso sul suo stato di salute piuttosto precario, ma aveva anche causato un notevole danno per la sua immagine e per la sua reputazione, in quanto egli era stato esposto ad una nuova «gogna mediatica» quando ormai, con lo svolgimento della sua apprezzata attività era riuscito a ricostruirsi una nuova vita e a reinserirsi nel contesto della società, mediante anche la rimozione del triste episodio. Tale situazione aveva rappresentato, secondo l’attore, una palese violazione del suo diritto all’oblio, arrecandogli gravi danni, di natura patrimoniale e non patrimoniale, anche conseguenti alla cessazione dell’attività, dei quali chiedeva il risarcimento.

Nel costituirsi in giudizio, il quotidiano e la giornalista eccepivano che l’articolo in oggetto faceva parte di una rubrica settimanale, pubblicata all’interno del giornale, con l’intento di rievocare alcuni fatti di cronaca nera (in particolare, alcuni omicidi) avvenuti nella città, che per varie ragioni avevano profondamente colpito e turbato la collettività della piccola città,  per cui la rievocazione dell’avvenimento, benché a distanza di ventisette anni, non poteva ritenersi illecita, neppure sotto il profilo della violazione del diritto all’oblio, proprio perché avvenuta nell’ambito di una rubrica settimanale dedicata agli avvenimenti più rilevanti della città accaduti negli ultimi quaranta anni.

Il Giudice di prime cure e la Corte d’Appello competente rigettavano la domanda, ritenendo prevalente il diritto all’informazione, il diritto di cronaca e di critica rispetto al diritto all’oblio. In particolare, rilevava la Corte d’Appello che, ai fini di un corretto inquadramento storico della vicenda, l’articolo in oggetto si inseriva in una rubrica settimanale che aveva rievocato il racconto di diciannove omicidi particolarmente efferati sui quali l’opinione pubblica locale si era a lungo confrontata. L’omicidio commesso dall’attore in particolare, secondo la Corte, era stato descritto

“senza accostamenti suggestionanti e/o fuorvianti sottintesi, tanto che il nome del colpevole risultava solo nel corpo dell’articolo e non nel titolo in grassetto, mentre in testa all’articolo, e con caratteri più piccoli, era scritto il riferimento . Dal testo complessivo emergeva che la vicenda andava ad inserirsi in un contesto familiare difficile, tanto che l’omicida aveva reso una piena confessione del delitto e la Corte d’assise aveva mostrato benevolenza nei suoi confronti. Da tanto conseguiva, secondo la Corte di merito, che non vi era stata nessuna gratuita e strumentale rievocazione del passato, nessuna ricerca di volontaria spettacolarizzazione, così come nessuna offesa triviale o irridente del sentimento umano. Nessun desiderio, pertanto, di una nuova condanna mediatica e sociale in danno dell’attore, veniva ravvisato nel caso di specie, ma un semplice progetto editoriale che “indiscutibilmente rientra nel costituzionale diritto di cronaca, di libertà di stampa e di espressione”, sul punto la Corte aggiungeva che la cronaca, «se inserita in un preciso disegno editoriale non può mai dirsi superata», in quanto «il tempo non cancella ogni cosa e la memoria, anche se dura e crudele, può svolgere un ruolo nel sociale, in una assoluta attualità che ne giustifica il ricordo». La figura , inoltre, sempre secondo la Corte, veniva tratteggiata nell’articolo piuttosto come la vittima di un certo contesto di disagio psicologico, per cui il corretto bilanciamento tra il diritto di cronaca e il diritto all’oblio portava a condividere la tesi del Tribunale, espressione di un punto di equilibrio tra l’art. 2 e l’art. 21 Cost..

Contro la sentenza della Corte d’Appello l’attore proponeva ricorso ponendo a fondamento di questo a tre motivi. A seguito della discussione del ricorso, che si teneva nell’udienza pubblica del 26 giugno 2018, la Terza Sezione Civile della Suprema Corte, con ordinanza interlocutoria 5 novembre 2018, n. 28084, trasmetteva gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione ritenuta di particolare importanza, ossia la necessità di stabilire i precisi confini tra il diritto all’oblio e il diritto di cronaca.

Nella predetta ordinanza, la Suprema Corte affronta la questione del bilanciamento tra il diritto di cronaca il problema del bilanciamento tra il diritto di cronaca, posto al servizio dell’interesse pubblico all’informazione, e il diritto all’oblio, finalizzato alla tutela della riservatezza della persona; e rileva che, in considerazione della specifica concreta vicenda, non viene in esame il problema del diritto all’oblio connesso con la realizzazione di archivi di notizie digitalizzati e fruibili direttamente on fine. In particolare, l’ordinanza interlocutoria si sofferma sui principi enunciati dall’ordinanza 20 marzo 2018, n. 6919, la quale ha affermato che il diritto all’oblio può essere recessivo, rispetto al diritto di cronaca, solo in presenza di determinate condizioni, fra le quali il contributo arrecato dalla diffusione della notizia ad un dibattito di interesse pubblico, l’interesse effettivo ed attuale alla diffusione, la grande notorietà del soggetto rappresentato, le modalità in concreto impiegate e la preventiva informazione dell’interessato finalizzata a consentirgli il diritto di replica prima della divulgazione.

L’ordinanza interlocutoria osserva, infine, che appare “ormai indifferibile l’individuazione di univoci criteri di riferimento che consentano agli operatori del diritto (ed ai consociati) di conoscere preventivamente i presupposti in presenza dei quali un soggetto ha diritto di chiedere che una notizia, a sé relativa, pur legittimamente diffusa in passato, non resti esposta a tempo indeterminato alla possibilità di nuova divulgazione”.

Prendendo spunto dall’ordinanza interlocutoria, le Sezioni Unite tentano di delineare il complesso e intricato quadro normativo, sia a livello nazionale che europeo. Nella sentenza in oggetto, le stesse Sezioni Unite richiamano, partendo dalla famosa sentenza del 18 ottobre 1984, n. 5259, la giurisprudenza più significativa in materia (sentenza 9 aprile 1998, n. 3679[21]; sentenza 9 giugno 1988, n . 5658; sentenza 24 aprile 2008, n. 10690; sentenza 12 ottobre 2012, n. 17408; sentenza 5 aprile 2012, n. 5525[22]; sentenza 26 giugno 2013, n. 16111; sentenza 6 giugno 2014, n. 12834; sentenza 22 giugno 2017, n. 38747; ordinanza 20 marzo 2018, n. 6919[23]). Le Sezioni Unite si soffermano anche sulla giurisprudenza di matrice europea, richiamando, in particolare, i principi enunciati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nella sentenza del 13 maggio 2014 (causa C-131/12 Google Spain).

Alla luce dell’ampio inquadramento normativo e giurisprudenziale svolto dalla Corte, alla luce del problema giuridico correttamente sollevato dall’ordinanza interlocutoria, le Sezioni Unite hanno preliminarmente delimitato il campo di indagine oggetto della pronuncia: “Come risulta dalla tracciata panoramica della giurisprudenza nazionale ed europea e come è stato illustrato con chiarezza anche dalla dottrina, quando si parla di diritto all’oblio ci si riferisce, in realtà, ad almeno tre differenti situazioni: quella di chi desidera non vedere nuovamente pubblicate notizie relative a vicende, in passato legittimamente diffuse, quando è trascorso un certo tempo tra la prima e la seconda pubblicazione; quella, connessa all’uso di internet ed alla reperibilità delle notizie nella rete, consistente nell’esigenza di collocare la pubblicazione, avvenuta legittimamente molti anni prima, nel contesto attuale (è il caso della sentenza n. 5525 del 20 12); e quella, infine, trattata nella citata sentenza Google Spain della Corte di giustizia dell’Unione europea, nella quale l’interessato fa valere il diritto alla cancellazione dei dati”.

Il caso sottoposto alle Sezioni Unite, come da queste rilevato, rientra nella prima ipotesi sopra prospettata, quella che potremmo definire un caso “classico”, cioè “un caso connesso col problema della libertà di stampa e la diffusione della notizia a mezzo giornalistico, rimanendo perciò escluso ogni collegamento con i problemi posti dalla moderna tecnologia e dall’uso della rete internet. Si tratta cioè dell’ipotesi in cui non si discute della legittimità della pubblicazione, quanto, invece, della legittimità della ripubblicazione di quanto è stato già a suo tempo diffuso senza contestazioni”.

La delimitazione del campo di indagine è di fondamentale importanza, poiché la pronuncia giudiziaria trova il proprio limite nel collegamento con una vicenda concreta[24].

  1. Diritto di cronaca, rievocazione storica e oblio

Le Sezioni Unite, nel rispondere a quanto chiesto nell’ordinanza interlocutoria, spostano la prospettiva dell’indagine. La premessa dalla quale queste partono risiede nel fatto che quando un giornalista pubblica nuovamente, a distanza di un lungo periodo di tempo, una notizia già pubblicata, la quale a suo tempo rivestiva un pubblico interesse, non sta esercitando il diritto di cronaca, quanto il diritto alla rievocazione storica, storiografica, di quei fatti. Rilevano, al riguardo, le SS.UU. che “lo stesso termine diritto di cronaca, infatti, trae la propria etimologia dalla parola greca Κρόνος, che significa, appunto, tempo; il che vuol dire che si tratta di un diritto avente ad oggetto il racconto, con la stampa o altri mezzi di diffusione, di un qualcosa che attiene a quel tempo ed è, perciò, collegato con un determinato contesto. Ciò non esclude, naturalmente, che in relazione ad un evento del passato possano intervenire elementi nuovi tali per cui la notizia ritorni di attualità, di modo che diffonderla nel momento presente rappresenti ancora una manifestazione del diritto di cronaca (in tal senso già la citata sentenza n. 3679 del 1998); in assenza di questi elementi, però, tornare a diffondere una notizia del passato, anche se di sicura importanza a suo tempo, costituisce esplicazione di un’attività storiografica che non può godere della stessa garanzia costituzionale che è prevista per il diritto di cronaca”.

Le SS.UU. precisano, correttamente, che l’attività storiografica, intesa appunto come rievocazione di fatti ed eventi che hanno segnato la vita di una collettività, fa parte della storia di un popolo, ne rappresenta l’anima ed è, perciò, un’attività preziosa. Ma proprio perché essa è «storia», non può essere considerata «cronaca». Da ciò consegue che simile rievocazione, a meno che non riguardi personaggi che hanno rivestito o rivestono tuttora un ruolo pubblico, ovvero fatti che per il loro stesso concreto svolgersi implichino il richiamo necessario ai nomi dei protagonisti, deve svolgersi in forma anonima, perché “nessuna particolare utilità può trarre chi fruisce di quell’informazione dalla circostanza che siano individuati in modo preciso coloro i quali tali atti hanno compiuto. In

altre parole, l’interesse alla conoscenza di un fatto, che costituisce manifestazione del diritto ad informare e ad essere informati e che rappresenta la spinta ideale che muove ogni ricostruzione storica, non necessariamente implica la sussistenza di un analogo interesse alla conoscenza dell’identità della singola persona che quel fatto ha compiuto”.

Il sapere storico, come ogni sapere, è interno al pensiero, e il pensiero è continuo sviluppo e superamento. “Ogni pensamento storico”, per dirla con Benedetto Croce, “è sempre adeguato al momento in cui sorge e sempre inadeguato al momento successivo” [25]. Non è vero che i fatti parlino da sé, “si suol dire”, scrive Edward H. Carr, “che i fatti parlano da soli: ma ciò è, ovviamente, falso. I fatti parlano soltanto quando lo storico li fa parlare: è lui a decidere quali fatti debbano essere presi in considerazione, in quale ordine e in quale contesto. Un personaggio di Pirandello, mi pare, dice che un fatto è come un sacco: non sta in piedi se non gli si mette qualcosa dentro”[26].

Tra l’altro la decisione di una testata giornalistica di procedere alla rievocazione storica di fatti ritenuti importanti in un determinato contesto sociale e territoriale non può essere messa in discussione in termini di opportunità. La scelta di una linea editoriale “rappresenta una delle forme in cui si manifesta la libertà di stampa e di informazione tutelata dalla Costituzione; per cui non può essere sindacata la decisione – tanto per fare un riferimento al caso oggi in esame – di pubblicare con cadenza settimanale, nell’arco di un certo periodo di tempo, la ricostruzione storica di una serie di fatti criminosi che hanno coinvolto e impressionato in modo particolare la vita di una collettività in un determinato periodo”. Il giudice di merito, al contrario, può e deve verificare, pur essendo pacifico il diritto alla ripubblicazione di una certa notizia, se ricorra o meno un interesse qualificato a che essa venga diffusa con riferimenti precisi alla persona che di quella vicenda fu protagonista in un passato più o meno remoto; poiché l’identificazione personale, che rivestiva un sicuro interesse pubblico nel momento in cui il fatto avvenne, potrebbe divenire irrilevante, per i destinatari dell’informazione, una volta che il tempo sia trascorso e i fatti, anche se gravi, si siano sbiaditi nella memoria collettiva. Ciò vuol dire che il diritto ad informare, che sussiste anche rispetto a fatti molto lontani, non equivale in automatico al diritto alla nuova e ripetuta diffusione dei dati personali.

Rilevano correttamente le SS.UU. che è proprio questo il costante “filo rosso” che lega la giurisprudenza nazionale ed europea sopra richiamata, ossia il trascorrere del tempo che modifica l’esito del bilanciamento tra i contrapposti diritti e porta il protagonista di un fatto a riappropriarsi della propria storia personale. Al riguarda, le SS.UU. ricordano “L’ormai lontana sentenza n. 1563 del 1958 coniò, in relazione alla drammatica vicenda del Questore di Roma, la cupa ma felice espressione di «diritto al segreto del disonore». Tale espressione rappresenta in modo plastico il fatto che la notizia della quale il soggetto si riappropria potrebbe essere anche – e sovente ciò accade, specie quando il diritto di cronaca ha ad oggetto vicende giudiziarie, come nel caso odierno – vergognosa o comunque tale da far sorgere il legittimo desiderio del silenzio”.

In questo solco si inserisce anche la sentenza n. 5525 del 2012, che evidenzia l’importanza che il trascorrere del tempo assume rispetto alle posizioni degli interessati e alla necessità che la notizia venga aggiornata[27]. Sempre lungo la linea tracciata dalla Suprema Corte si inseriscono la già citata sentenza n. 16111 del 2013 la quale ha evidenziato la circostanza, decisiva anche nel caso odierno, secondo cui una notizia che rivestiva un interesse pubblico in un certo contesto non necessariamente continua a poter essere divulgata con tutti i suoi riferimenti personali quando il lungo tempo trascorso ha reso ormai inesistente quell’interesse.

La Suprema Corte ritiene che in una simile risoluzione dei contrapposti interessi debbano essere richiamate anche le regole del Testo unico dei doveri del giornalista[28], approvato il 27 gennaio 2016,  che ribadisce come l’attività del giornalista debba ispirarsi sempre alla libertà di espressione sancita dalla Costituzione italiana e che è diritto insopprimibile del giornalista la libertà di informazione e di critica. Il Testo unico aggiunge che il giornalista “rispetta il diritto all’identità personale ed evita di far riferimento a particolari relativi al passato, salvo quando essi risultino essenziali per la completezza dell’informazione” (art. 3, comma 1).

Sempre l’art. 3, commi 2 e 3, aggiunge, che il giornalista, nel diffondere a distanza di tempo dati identificativi del condannato, valuta anche l’incidenza della pubblicazione sul percorso di reinserimento sociale dell’interessato e sulla famiglia, tenendo presente che il reinserimento sociale è un passaggio complesso, che può avvenire a fine pena oppure gradualmente.

Anche, quindi, il codice di autoregolamentazione della categoria, sente l’assoluta necessità di tutelare il diritto all’informazione, ma anche di proteggere chi può ricevere danni, come nella specie, dalla rievocazione di fatti ormai sopiti nella memoria collettiva. Non si vuole rimuovere il passato, ma proteggere il presente della persona.

Le Sezioni Unite nella sentenza in questione, pertanto, affermano con forza e autorevolezza che debba essere “ribadita la rilevanza costituzionale sia del diritto di cronaca che del diritto all’oblio; quando, però, una notizia del passato, a suo tempo diffusa nel legittimo esercizio del diritto di cronaca, venga ad essere nuovamente diffusa a distanza di un lasso di tempo significativo, sulla base di una libera scelta editoriale, l’attività svolta dal giornalista riveste un carattere storiografico; per cui il diritto dell’interessato al mantenimento dell’anonimato sulla sua identità personale è  prevalente, a meno che non sussista un rinnovato interesse pubblico ai fatti ovvero il protagonista abbia ricoperto o ricopra una funzione che lo renda pubblicamente noto”.

Le SS.UU. fanno bene a sottolineare, che la materia in esame di per sé sfugge ad una precisa catalogazione e richiede di volta in volta, invece, la paziente e sofferta valutazione dei giudici di merito. La memoria è un campo di battaglia, in cui si lotta per la conquista del passato. Memoria e oblio sono inscindibili nel loro avvinghiarsi e noi abbiamo, in diversa misura, bisogno di entrambi per vivere, “in quanto siamo degli emigranti del tempo, che si servono del ricordo del passato per andare verso il futuro ignoto, così come gli emigranti, per rendere meno duro l’impatto in terra sconosciuta, chiamavano le nuove città con il nome di quelle vecchie”[29].

Note

[1] C. Ginzburg, Il filo e le tracce. Vero, falso, finto, Milano, p.167.

[2] G.B. Ferri, Diritto all’informazione e diritto all’oblio, in Rivista di diritto civile, 1990. Sull’argomento si segnalano anche: C. Losurdo, Diritto all’oblio come strumento di protezione di un interesse sottostante, in “Danno e responsabilità”, 1998; E. Gabrielli (a cura di), Il diritto all’oblio: atti del Convegno di studi del 17 maggio 1997, cit.; M. Mezzanotte, Diritto all’oblio vs. diritto alla memoria: il moderno sviluppo della privacy, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2002; G. Cassano, Il diritto all’oblio esiste: è diritto alla riservatezza (Nota a Trib. Roma 15 maggio 1995), in Il diritto di famiglia e delle persone, 1998; P. Laghezza, Il diritto all’oblio esiste (e si vede) (Nota a Cass. sez. III civ. 9 aprile 1998, n. 3679), in Il foro italiano, 1998; A. Savini, Diritto all’oblio e diritto alla storia (Nota a ord. Trib. Roma 20 novembre 1996; ord. Trib. Roma 21 novembre 1996; ord. Trib. Roma 27 novembre 1996), in Il diritto di autore, 1997.

[3] J.L. Borges, Funes, o della memoria, in Finzioni, trad. it. di F. Lucentini, Torino, 1955.

[4] G.B. Ferri, Diritto all’informazione e diritto all’oblio, in Riv. dir. civ., 1990, pp. 801-823. Sull’argomento si segnalano anche: G. Napolitano, Il diritto all’oblio esiste (ma non si dice), in Dir. inf., 1996, pp. 427-436; E. Gabrielli (a cura di), Il diritto all’oblio: atti del Convegno di studi del 17 maggio 1997, Napoli, 1998; S. Morelli, Fondamento costituzionale e tecniche di tutela dei diritti della personalità emergenti (a proposito del c.d. diritto all’oblio), in Giust. civ., 1997, pp. 515-524; G. Cassano, Il diritto all’oblio esiste: è diritto alla riservatezza (Nota a Trib. Roma 15 maggio 1995), in Dir. fam. e  pers., 1998, pp. 76-94; P. Laghezza, Il diritto all’oblio esiste (e si vede) (Nota a Cass. sez. III civ. 9 aprile 1998, n. 3679), in Foro it., 1998, pp. 1835-1838; A. Savini, Diritto all’oblio e diritto alla storia (Nota a ord. Trib. Roma 20 novembre 1996; ord. Trib. Roma 21 novembre 1996; ord. Trib. Roma 27 novembre 1996), in Dir. aut., 1997, pp. 381-385; M.R. Morelli, Oblio (diritto all’), in Enc. dir., app. vol. VI, Milano, 2002; S. Niger, Privacy e diritti di libertà: tra anonimato, memoria e oblio, in Ciberspazio e diritto, 2006, pp. 117-128.

[5] In merito si rinvia a. E. Gabrielli (a cura di), op. cit., pp. 10 e ss.

[6] Sul mutevole rapporto tra verità storica, finzione e menzogna si rinvia a C. Ginzburg, Il filo e le tracce. Vero, falso, finto,cit.

[7] G. Bellelli, D. Bakhurst, A. Rosa (a cura di), Tracce. Studi sulla memoria collettiva, Napoli, 2000;

[8] O. Rossini, Il XIII libro della Teologia Platonica: i sogni, i miracoli, la memoria in Marsilio Ficino, in Il centauro, 1988; G. Bruno, Le ombre delle idee, edizione critica a cura di A. Caiazza, Milano, 1988; M. Heidegger, Sentieri interrotti, Firenze, 1953; G. Agamben, Tradizione dell’immemorabile, in Il centauro, 1985; Y.H. Yerushalmi, Zakhor. Storia ebraica e memoria ebraica, Firenze, 2011; L. Giancola, Plotino: la memoria come coscienza originaria della totalità, in Il cannocchiale, 1988; E. Severino, La filosofia futura, Milano, 1989; M. Halbwachs, La memoria collettiva, a cura di P. Jedlowski e T. Grande, Milano, 2007; R. Koselleck, Futuro passato. Per una semantica dei tempi storici, Genova, 1986; A. Lurija, Viaggio nella mente di un uomo che non dimenticava nulla, Roma, 1979; P. Ricoeur, La memoria, la storia, l’oblio, Milano, 2003; A.A. V.V., Riflessioni sull’oblio, Parma, 1990; E. Zerubavel, Mappe del tempo. Memoria collettiva e costruzione sociale del passato, Bologna, 2005.

[9] P. Rossi, Il passato, la memoria, l’oblio, Bologna, 1991.

[10] Sul punto: M. Ferraris, Fenomenologia e occultismo, in G. Vattimo (a cura di), Filosofia ’88, Bari, 1989.

[11] J.L. Borges, Funes, o della memoria, in Finzioni, cit., pp. 102-103.

[12] Per una più completa ricostruzione dottrinale e giurisprudenziale del diritto all’oblio mi sia consentito rinviare a S. Niger, Anonimato e oblio, in G. Finocchiaro (a cura di), Diritto all’anonimato. Anonimato, nome e identità personale, Padova, 2008.

[13] Non è questa la sede per affrontare il complesso e articolato rapporto tra diritti della persona e diritto di cronaca. Per un’ampia disamina dell’argomento si rinvia a: C. Esposito, La libertà di manifestazione del pensiero nell’ordinamento italiano, in D. Nocilla (a cura di), Diritto costituzionale vivente, Milano, 1992, pp. 109 ss.; P. Perlingieri, Informazione, libertà di stampa e dignità della persona, in Rass. dir. civ., 1986, pp. 624 ss.; V. Roppo, Libertà di manifestazione del pensiero, in Enc. dir., XXIV, Milano, 1974; L. Carlassare (a cura di), La comunicazione del futuro e i diritti delle persone, Padova, 2000; A. Pace – F. Petrangeli, Diritto di cronaca e di critica, in Enc. dir. (Agg. V), 2002; V. Zeno-Zencovich, La libertà d’espressione: media, mercato, potere nella società dell’informazione, Bologna, 2004; P. Murialdi – A. Pace – R. Zaccaria – V. Zeno-Zencovich, in P. Costanzo – C. Pinelli (a cura di), Il Forum. Media, poteri, diritti, in Riv. dir. cost., 1998; G.B. Ferri, Privacy, libertà di stampa e dintorni, in V. Cuffaro – V. Ricciuto – V. Zeno-Zencovich (a cura di), Trattamento dei dati e tutela della persona, Milano, 1998; P. Caretti, Diritto dell’informazione e della comunicazione: stampa, radiotelevisione, telecomunicazioni, teatro e cinema, Bologna, 2001; S. Fois, Informazione e diritti costituzionali, Dir. inf., 2000, pp. 249 ss.; M. Luciani, La libertà di informazione nella giurisprudenza costituzionale italiana, in Pol. dir., 1989, pp. 605 ss.; G. Alpa, I diritti della persona e la cronaca giornalistica, in Giur. merito, 1987, pp. 253 ss.; A. Palmieri, Trattamento dei dati e giornalismo: alla ricerca di un equilibrio stabile, in R. Pardolesi (a cura di), Diritto alla riservatezza e circolazione dei dati personali, Milano, 2003; M. Fabiani, Cronaca giudiziaria e diritto all’oblio, in Dir. aut., pp. 550-552.

[14] Non è per nulla agevole definire oggi il concetto di identità (Sull’argomento si  rinvia a: J.L. Nancy, Essere singolare e plurale, Torino, 2001; A. Bottani – N. Vassallo (a cura di), Identità personale: un dibattito aperto, Napoli, 2001; A. Giddens, Identità e società moderna, Napoli, 1999; S. Turkle, Il secondo io, Milano, 1985). Nel nostro “mondo fluido” impegnarsi per tutta la vita, o per un lungo periodo di essa, nella costruzione di un’identità è un’impresa perenne e incerta. Le identità, infatti, sono “vestiti da indossare e mostrare, non da mettere da parte e tenere al sicuro” (Z. Bauman, Intervista sull’identità, Roma-Bari, 2006, p. 87). L’impresa diventa ancora più ardua allorquando ci trasferiamo nella dimensione di Internet, nella quale possiamo assistere alla c.d. “moltiplicazione delle identità” (In merito si veda: S. Turkle, La vita sullo schermo. Nuove identità e relazioni sociali nell’epoca di Internet, Milano, 1997; G. Granelli, Il sé digitale, Milano, 2006).

[15] A. Gambaro, Ancora in tema di falsa luce agli occhi del pubblico, in Quadrimestre, 1988, p. 313.

In linea generale, il diritto all’identità personale può essere definito come il diritto a che non sia travisata la propria immagine etica, sociale o politica con l’attribuzione di azioni non compiute dal soggetto o di convinzioni da lui non professate. Mi sembra opportuno sottolineare che tale diritto non deve essere percepito come limite alla formazione dell’opinione pubblica, ma piuttosto come sollecitazione e completezza dell’informazione nel rispetto della complessità delle posizioni singole e collettive. Anche una rappresentazione di fatti in sé non diffamatoria, ma non vera perché inesatta, deformante, omissiva, può trovare tutela in tale diritto. All’aspetto giuridico se ne affianca uno politico. Solo, infatti, una corretta rappresentazione delle posizioni, delle idee, del patrimonio ideale, politico e sociale di persone, movimenti, permette all’opinione pubblica, informata attraverso i mezzi di comunicazione, di scegliere, decidere, deliberare. Ciò significa che il fatto, anche se affrontato in modo critico e problematico, deve essere rappresentato in modo corretto e veritiero. In giurisprudenza si è di volta in volta parlato di “interesse ad essere rappresentato, nella vita di relazione, con la sua vera identità” (Cass., 22 giugno 1985, n. 3769, in Nuova giur. civ. comm., 1985, p. 647); di “proiezione della persona, in riferimento alla collocazione nel contesto delle relazioni sociali” (Trib. Roma, 27 marzo 1984, in Giur. it., 1985, p. 13); di interesse “a veder rispettata la sua immagine di partecipe alla vita associata” e di “dimensione socio politica del soggetto” (Pret. Verona, 12 dicembre 1982, in Giur. it., 1984, p. 123); di diritto di ciascuno a essere come si è “nel suo contesto umano e sociale” (Trib. Roma, 7 novembre 1984, in Giur. it., 1985); di caratteri che “compendiano e connotano la personalità di un soggetto nella vita di relazione” (Trib. Roma, 15 settembre 1984, in Giur. it., 1984); di immagine della persona “in riferimento alla sua collocazione nel contesto delle relazioni sociali” (Pret. Roma, ord. 2 giugno 1980, in Foro it., 1980, p. 2046). Per approfondimenti si rinvia a: A. De Cupis, Diritto all’identità personale, diritti ai segni distintivi personali, diritto morale d’autore, Milano, 1961; Id, I diritti della personalità, Milano, 1982; P. Perlingieri, La personalità umana nell’ordinamento giuridico, Napoli, 1972; G. Alpa – V. Bessone – L. Boneschi (a cura di), Il diritto alla identità personale. Un seminario promosso dal Centro di Iniziativa Giuridica Piero Calamandrei e del Centro Studi e Documentazione Giuridica, Padova, 1981; G. Alpa (a cura di), L’informazione e i diritti della persona, Napoli, 1983; Id., Diritti della personalità emergenti: profili costituzionali e tutela giurisdizionale. Il diritto all’identità personale, in Giur. merito, 1989, pp. 464 ss.; M. Dogliotti, Tutela dell’onore, identità personale e questioni di compatibilità, in Giust. civ., 1980; Id., Un nuovo diritto all’identità personale, in Giur. it., 1981; Id, Identità personale, in Nuova giur. civ. comm., 1985, pp. 75 ss.; G. Giacobbe, L’identità personale tra dottrina e giurisprudenza, diritto sostanziale e strumenti di tutela, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1983; A. Gambaro, Diritti della personalità, in Riv. dir. civ., 1981, pp. 260 ss.; Id., Falsa luce agli occhi del pubblico, in Riv. dir. civ., 1981, pp. 84-135; F. Macioce, Tutela civile della persona e identità personale, Padova, 1984; U. Natoli, Sul diritto all’identità personale. Riflessioni introduttive, in Dir. inf., 1985; A. Scalisi, Lesione della identità personale e danno non patrimoniale, in Riv. dir. civ., 1984; S. Rodotà, Persona, riservatezza, identità. Prime note sistematiche sulla protezione dei dati personali, in Riv. crit. dir. priv., 1997; V. Zeno-Zencovich, Telematica e tutela del diritto all’identità personale, in Pol. dir., 1983; Id., Identità personale (diritto alla), in Digesto delle Discipline Privatistiche, Torino, 1991, pp. 300 ss.; G. Pino, Il diritto all’identità personale. Interpretazione costituzionale e creatività giurisprudenziale, Bologna, 2003; S. Niger, Le nuove dimensioni della privacy: dal diritto alla riservatezza alla protezione dei dati personali, Padova, 2006; G. Resta, Identità personale e identità digitale, in Dir. inf., 2007, pp. 511 ss.; S. Niger, Il diritto all’identità personale, in G. Finocchiaro (a cura di), Il diritto al nome e il diritto all’anonimato, Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia, diretto da Francesco Galgano, Padova, 2008, pp. 113 – 129.

[16] Per un commento sistematico al d.lg. 196/2003 si rinvia a: S. Sica – P. Stanzione (a cura di), La nuova disciplina della privacy, Bologna, 2005; G.P. Cirillo (a cura di), Il Codice sulla protezione dei dati personali, Milano, 2004; R. Acciai (a cura di), Il diritto alla protezione dei dati personali: la disciplina sulla privacy alla luce del nuovo Codice, Rimini, 2004; J. Monducci – G. Sartor (a cura di), Il codice in materia di protezione dei dati personali. Commentario sistematico al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Padova, 2004; F. Cardarelli – S. Sica – V. Zeno-Zencovich (a cura di), Il codice dei dati personali. Temi e problemi, Milano, 2005; V. Cuffaro – R. D’Orazio – V. Ricciuto (a cura di), Il Codice del trattamento dei dati personali,  Torino, 2007; C. M. Bianca – F. D. Busnelli (a cura di), La protezione dei dati personali. Commentario al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Padova, 2007. Sugli aspetti innovativi del Codice si veda S. Rodotà, Tra diritti fondamentali ed elasticità della normativa: il nuovo codice sulla privacy, in Eur. dir. priv., 2004.

[17] Sull’art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali si veda: S. Sica, Diritti dell’interessato, in S. Sica – P. Stanzione (a cura di), op. cit.; A. Nervi, I diritti dell’interessato, in V. Cuffaro – R. D’Orazio – V. Ricciuto (a cura di), op. cit.; S. Fiorenzano, Diritti dell’interessato, in G.P. Cirillo (a cura di), op. cit..

Per un’analisi dell’art. 11 del su citato Codice si segnalano: L. Bozzi, Le regole generali per il trattamento dei dati, in V. Cuffaro – R. D’Orazio – V. Ricciuto (a cura di), op. cit.; C. Filippi, Modalità del trattamento e requisiti dei dati, in G.P. Cirillo (a cura di), op. cit.; P. Iamiceli, Liceità, correttezza, finalità nel trattamento dei dati personali, in R. Pardolesi (a cura di), op. cit..

[18] Per un commento all’art. 1 del Codice in materia di protezione dei dati personali si rinvia a: S. Niger, Il diritto alla protezione dei dati personali, in J. Monducci – G. Sartor (a cura di), Il codice in materia di protezione dei dati personali. Commentario sistematico al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, cit.; G. Resta, Il diritto alla protezione dei dati personali, in F. Cardarelli – S. Sica – V. Zeno-Zencovich (a cura di), op. cit.; C. Filippi, Principi generali, in G.P. Cirillo (a cura di), op. cit..

[19] F.Pizzetti (a cura di), Il caso del diritto all’oblio, Torino, 2013; V. Mayer-Schönberger, Delete, il diritto all’oblio nell’era digitale, Milano, 2016; S. Martinelli, Diritto all’oblio e motori di ricerca; Milano, 2017; G. Ziccardi, Il libro digitale dei morti. Memoria, lutto, eternità e oblio nell’era dei social network, Torino, 2017.

[20] L. BOLOGNINI, E. PELINO, C. BISTOLFI, Il Regolamento Privacy europeo. Commentario alla nuova disciplina sulla protezione dei dati personali, Milano, 2016; F. PIZZETTI, Privacy e il diritto europeo alla protezione dei dati personali. Dalla Direttiva 95/46 al nuovo Regolamento europeo, Torino, 2016; L. CALIFANO –  C. COLAPIETRO (a cura di), Innovazione tecnologica e valore della persona. Il diritto alla protezione dei dati personali nel Regolamento UE 2016/679, Napoli, 2017; G. FINOCCHIARO (a cura di), Il nuovo Regolamento europeo sulla privacy e sulla protezione dei dati personali, Bologna, 2017.

[21] “In quell’occasione la Corte – richiamando la propria precedente elaborazione sul diritto di cronaca e, in particolare, sottolineando l’importanza rivestita dalla «attualità della notizia» – ebbe ad evidenziare l’emergere di un «nuovo profilo del diritto alla riservatezza, recentemente definito anche come diritto all’oblio, inteso come giusto interesse di ogni persona a non restare indeterminatamente esposta ai danni ulteriori che arreca al suo onore e alla sua reputazione la reiterata pubblicazione di una notizia in passato legittimamente divulgata»; e già in quel caso la sentenza aggiunse che «quando il fatto precedente per altri eventi sopravvenuti ritorna di attualità, rinasce un nuovo interesse pubblico all’informazione, non strettamente legato alla contemporaneità tra divulgazione e fatto pubblico». La sentenza qui richiamata, quindi, nel far rientrare il diritto all’oblio nell’ambito della più vasta categoria del diritto alla riservatezza (già individuato dalla  giurisprudenza di questa Corte a partire dal noto caso di cui alla sentenza 27 maggio 1975, n. 2129), fece comprendere che il primo si differenzia dal secondo perché ha ad oggetto il diritto della persona a che certe notizie, già a suo tempo diffuse, non vengano ulteriormente diffuse a distanza di tempo”.

[22] Per un commento, vd. S. Niger, Diritto all’informazione, diritti della persona e archivi giornalistici on line, in Federalismi.it, Rivista di diritto pubblico italiano, comunitario e comparato, n.11, 2013.

[23] “Nella quale la Corte, in relazione ad una vicenda molto particolare che aveva ad oggetto un noto cantante, ha cercato di ricapitolare i termini del problema, anche alla luce del suindicato Regolamento UE che nel frattempo era stato emanato. Dopo aver ricordato come l’esistenza del diritto all’oblio sia stata riconosciuta anche dalla giurisprudenza sovranazionale, la pronuncia ha osservato che il trascorrere del tempo viene a mutare il rapporto tra i contrapposti diritti; per cui, fatta eccezione per il caso di una persona che rivesta un ruolo pubblico particolare o per quello in cui la notizia mantenga nel tempo un interesse pubblico, la pubblicazione di una informazione concernente una persona determinata, a distanza di tempo da fatti ed avvenimenti che la riguardano, non può che integrare la violazione del fondamentale diritto all’oblio”.

[24] “Alle Sezioni Unite non è affidata l’enunciazione di principi generali e astratti o di verità dogmatiche sul diritto, ma la soluzione di questioni di principio di valenza nomofilattica pur sempre riferibili alla specificità del singolo caso della vita” (sentenze 22 maggio 2018, n. 12564, n. 12565, n.12566 e n. 12567).

[25] B. Croce, Teoria e storia della storiografia, Bari, 1920.

[26] E.H. Carr, Sei lezioni sulla storia, Torino, 2000. Sul punto, senza alcuna pretesa di esaustività, si rinvia a J. Le Goff, Storia, Torino, 2013; M. Bloch, Apologia della storia o mestiere di storico, Torino,1996; G. Duby, Il sogno della storia, Milano, 1986.

[27] Con i provvedimenti del 20 dicembre 2012 e del 24 gennaio 2013 il Garante per la protezione dei dati personali, accogliendo i ricorsi di due cittadini e facendo proprio il predetto orientamento della Cassazione, ha ordinato a un gruppo editoriale di aggiornare alcuni articoli presenti nell’archivio storico on line di un suo quotidiano27. L’editore deve, quindi, individuare modalità che segnalino al lettore l’esistenza di rilevanti sviluppi delle vicende che riguardano i due interessati (ad esempio, con un link, un banner o una nota all’articolo). L’adozione di questo accorgimento è in grado, infatti, di garantire alle persone il rispetto della propria identità, così come si è evoluta nel tempo, consentendo al lettore di avere un’informazione attendibile e completa. La Suprema Corte, nella sentenza su richiamata, aveva statuito che “a salvaguardia dell’attuale identità sociale del soggetto (occorra) garantire al medesimo la contestualizzazione e l’aggiornamento della notizia già di cronaca che lo riguarda, e cioè il collegamento della notizia ad altre informazioni successivamente pubblicate, concernenti l’evoluzione della vicenda, che possano completare o financo radicalmente mutare il quadro evincentesi dalla notizia originaria, a fortiori se trattasi di fatti oggetto di vicenda giudiziaria, che costituisce anzi emblematico e paradigmatico esempio al riguardo”. Se, quindi, una vicenda ha registrato una successiva evoluzione, “dall’informazione in ordine a quest’ultima non può invero prescindersi, giacché altrimenti la notizia, originariamente completa e vera, diviene non aggiornata, risultando quindi parziale e non esatta, e pertanto sostanzialmente non vera”.

[28] Il «Testo unico dei doveri del giornalista» nasce dall’esigenza di armonizzare i precedenti documenti deontologici al fine di consentire una maggiore chiarezza di interpretazione e facilitare l’applicazione di tutte le norme, la cui inosservanza può determinare la responsabilità disciplinare dell’iscritto all’Ordine. Recepisce i contenuti dei seguenti documenti: Carta dei doveri del giornalista; Carta dei doveri del giornalista degli Uffici stampa; Carta dei doveri dell’informazione economica; Carta di Firenze; Carta di Milano; Carta di Perugia; Carta di Roma; Carta di Treviso; Carta informazione e pubblicità; Carta informazione e sondaggi; Codice di deontologia relativo alle attività giornalistiche; Codice in materia di rappresentazione delle vicende giudiziarie nelle trasmissioni radiotelevisive; Decalogo del giornalismo sportivo.

[29]R. Bodei, Ricordare e dimenticare, in Enciclopedia Multimediale delle Scienze Filosofiche, http://www.conoscenza.rai.it/site/it-IT/?ContentID=487&Guid=4896e45943944ffc91312e7d5b39ea79

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