di Vincenzo Ferrari

Cass. civ., sez. lav., ord., 22 ottobre 2020 n. 23146, in Foro italiano, 2021, I, 1328, ha affermato i seguenti principi:

  1. Nella istituzione scolastica che è incaricato di dirigere, il dirigente scolastico assume la veste di datore di lavoro; come tale è obbligato, a norma dell’art. 2087 c.c., non solo all’adozione di tutte le cautele idonee ad impedire il verificarsi di danni alle persone, ma anche alla vigilanza sul rispetto di tali misure nell’ambiente di lavoro.

  2. In materia di infortuni sul lavoro, al di fuori dei casi di rischio elettivo nei quali la responsabilità datoriale è esclusa, qualora ricorrano comportamenti colposi del lavoratore, trova applicazione l’art. 1227, 1° comma, c.c.; tuttavia, la condotta colposa del lavoratore non comporta concorso idoneo a ridurre la misura del risarcimento quando vi sia inadempimento datoriale rispetto agli obblighi sanciti dall’art. 2087 c.c.

Il caso concreto vagliato dalla Cassazione induce il ricordo di quelle gestioni casalinghe delle scuole di un tempo, nelle quali non esistevano le macchinette automatiche per la distribuzione prezzolata di bevande e merende, ma sopperivano i bidelli con l’espletamento di mansioni non esigibili, spontaneamente prestate, fra le quali rientrava a pieno titolo la generosa preparazione del caffè per tutti, personale docente e non docente, oltre che per il capo di istituto, probabilmente ignaro che dalla fruizione di quel servizio potesse derivare una qualche responsabilità a suo carico.

In un ambiente scolastico di tal fatta, ma è una pura supposizione (sappiamo solo che l’infortunio si è verificato nel 1999, ventuno anni prima della decisione di legittimità che viene oggi alla nostra attenzione), una dipendente comunale con qualifica e mansioni di operatore scolastico, mentre prestava servizio presso la scuola elementare cui era assegnata, veniva attinta al volto da una caffettiera esplosa durante la preparazione del caffè, che stava avvenendo, ad opera di soggetti non identificati, all’interno del locale utilizzato dal personale ausiliario. Dall’istruttoria svolta nel giudizio di merito era emerso che la preparazione del caffè, all’interno di tale locale, era abituale e consentita senza alcuna vigilanza volta ad impedire che, nell’ambiente di lavoro, si realizzassero situazioni pericolose per i lavoratori.

La questione fondamentale sottoposta all’esame della Corte di legittimità attiene all’individuazione del responsabile dell’inosservanza dell’obbligo di sicurezza, posto che l’ente datore di lavoro della lavoratrice infortunatasi non poteva esercitare il potere direttivo ed organizzativo, né era in condizione di vigilare costantemente sulla sicurezza dell’ambiente di lavoro, in quanto la prestazione lavorativa veniva resa in favore di un istituto didattico statale. Ciò era possibile all’epoca dell’evento, poiché il personale Ata in servizio presso le istituzioni scolastiche veniva «fornito» da parte dei comuni e delle province, prima che ne venisse disposto il trasferimento dagli enti locali all’amministrazione statale e (con l’art. 8 l. n. 124 del 1999) venissero abrogate le risalenti disposizioni (art. 91 e 144 r.d. n. 383 del 1934) che lo consentivano1.

La decisione della Cassazione rileva che, in quel quadro normativo, veniva a realizzarsi una scissione fra rapporto organico e rapporto di servizio, non dissimile da quella che si verifica nell’ipotesi del comando (caratterizzato dalla dissociazione fra titolarità del rapporto d’ufficio ed esercizio dei poteri di gestione, conseguente all’inserimento del dipendente, sia sotto il profilo organizzativo-funzionale, sia sotto quello gerarchico e disciplinare, nell’amministrazione di destinazione, a favore della quale presta esclusivamente la sua opera) riscontrabile in altri settori dell’impiego pubblico contrattualizzato2.

Già prima del trasferimento del personale Ata alle dipendenze dell’amministrazione scolastica, l’obbligo di sicurezza doveva ritenersi inserito nel sinallagma del rapporto di servizio e facente capo al datore di lavoro che, nell’istituzione scolastica, si identifica nel dirigente scolastico, sia ratione temporis (art. 2, lett. b, d.leg. n. 626 del 1994 e art. 5 d.m. n. 382 del 1998), sia nell’attualità (art. 2, lett. b, d.leg. n. 81 del 2008), essendo l’autonomia degli istituti scolastici — disposta dal d.p.r. n. 275 del 1999, che ha attribuito ad essi personalità giuridica senza averli privati della qualità di organi dello Stato — di carattere meramente gestionale e amministrativa, tanto che all’amministrazione centrale del ministero dell’istruzione pubblica, che gestisce l’organizzazione degli istituti tramite i dirigenti incaricati, viene riconosciuta la legittimazione passiva rispetto alle liti in materia di responsabilità civile3.

In quanto «datore di lavoro» cui fa capo l’obbligo di sicurezza sancito dall’art. 2087 c.c., il dirigente scolastico è tenuto a vigilare affinché nell’ambiente di lavoro non si realizzino situazioni pericolose. Trovano, pertanto, applicazione consolidati principî della giurisprudenza in materia antinfortunistica: dalla presunzione di sussistenza dell’occasione di lavoro per l’infortunio avvenuto nell’ambiente di lavoro4, alla responsabilità del datore di lavoro, per inadempimento del debito di sicurezza, estesa alla vigilanza sulla correttezza dei comportamenti dei lavoratori5.

Nonostante l’inserimento nell’alveo della disciplina generale in materia di infortuni sul lavoro, la fattispecie concreta esaminata dall’ordinanza in epigrafe si presenta peculiare per le modalità dell’evento infortunistico, consistente nelle conseguenze lesive dello scoppio di una caffettiera6, che si rivela fonte di pericolo, sia pure rarefatto (non constano precedenti) ma da non potersi escludere, come la decisione della Suprema corte dimostra ricomprendendo l’accadimento nell’ambito della responsabilità datoriale.

Che la pausa caffè, quando è effettuata fuori dal luogo di lavoro, possa costituire motivo di pericolo, la giurisprudenza della Suprema corte lo aveva già rilevato in passato7, salvo rimangiarselo recentemente con una discutibile decisione8, ma è singolare il collegamento fra preparazione del caffè e ambiente di lavoro, laddove la caffettiera, di generale e diffuso uso domestico, diviene specifico fattore di rischio. Singolare e potenziale fonte di culpa in vigilando per il dirigente scolastico.

Note

1 Sulle problematiche originatesi dal trasferimento del personale Ata, v. Cass. 28 marzo 2018, n. 7698, Foro it., Rep. 2018, voce Istruzione pubblica, n. 43; 6 novembre 2015, n. 22706, id., Rep. 2015, voce cit., n. 170; 3 giugno 2014, n. 12359, id., Rep. 2014, voce Impiegato dello Stato, n. 300; 22 marzo 2013, n. 7321, id., Rep. 2013, voce cit., n. 301; 19 marzo 2012, n. 4316; e 23 gennaio 2012, n. 848, id., 2012, I, 2389, con nota di richiami.

2 Cfr. Cass. 8 settembre 2005, n. 17842, id., Rep. 2006, voce cit., n. 577, che distingue la fattispecie del distacco o comando in regime di diritto pubblico, che comporta una sensibile modifica del rapporto di servizio nell’interesse del distaccatario, da quella in regime di diritto privato, nella quale viceversa assume rilievo l’interesse del datore di lavoro distaccante: sul punto, con precipuo riferimento all’obbligo di sicurezza, v. Cass. 11 gennaio 2010, n. 215, id., 2011, I, 199, con nota di V. Ferrari, e Riv. infortuni, 2010, II, 113, con nota di De Matteis, e Dir. relazioni ind., 2011, 762, con nota di Solidoro.

3 Cfr. Cass. 6 novembre 2012, n. 19158, Foro it., Rep. 2012, voce Responsabilità civile, n. 313; e 10 maggio 2005, n. 9752, id., Rep. 2006, voce Istruzione pubblica, n. 84; per la legittimazione passiva rispetto alle controversie di lavoro, v. Cass. 21 marzo 2011, n. 6372, id., Rep. 2011, voce cit., n. 92; 28 luglio 2008, n. 20521, id., Rep. 2008, voce cit., n. 57.

4 Su cui v. Cass. 5 maggio 2006, n. 10317, id., 2006, I, 2323, con nota di V. Ferrari.

5 Cfr. Cass. 3 luglio 2008, n. 18376, id., Rep. 2008, voce Lavoro (rapporto), n. 1322, e Mass. giur. lav., 2009, 174, con nota di A. Vallebona.

6 Utensile domestico dalla forma tronco-conica a superficie sfaccettata, la cui standardizzazione viene stigmatizzata da Trib. Milano 2 maggio 2012, Foro it., 2013, I, 2338, con nota di richiami, e Riv. dir. ind., 2013, II, 303, con nota di Cionti.

7 Cfr. Cass. 4 luglio 2007, n. 15047, Foro it., Rep. 2008, voce Infortuni sul lavoro, n. 62; 20 maggio 1997, n. 4492, id., 1997, I, 2087, con nota di richiami.

8 Ord. 8 novembre 2021, n. 32473, in Argomenti dir. lav., n. 2/2022, con nota di D. Calderara e in in Guida al lav., 2021, fasc. 47, 40, con nota di Avanzi.

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