di Maurizio Ferrari

Il contratto di agenzia rientra fra i contratti tipici disciplinati dal codice civile, che ne fornisce la nozione all’art. 1742 definendolo come il contratto con il quale una parte (l’agente) assume stabilmente l’incarico di promuovere, per conto dell’altra (il preponente), verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata.

La disciplina codicistica (artt. 1742-1753), oggetto di implementazioni e modifiche ad opera della legislazione interna1, ha subito l’impatto del diritto comunitario che ha indotto la giurisprudenza della Cassazione a mutare il proprio orientamento sull’art. 1751, che disciplina l’indennità che il preponente è tenuto a corrispondere all’agente all’atto della cessazione del rapporto contrattuale2.

Con diverse recenti sentenze della Sezione Lavoro3, la Suprema Corte ha effettuato un revirement in tema di criteri di calcolo dell’indennità di fine rapporto di agenzia e di limiti di operatività della disciplina codicistica imposti da eventuali deroghe pattizie, adeguandosi ad una pronuncia comunitaria4 che, affermando la natura meritocratica dell’indennità dovuta all’agente in caso di cessazione del rapporto, ha inciso sull’interpretazione dell’art. 1751 c.c. costruita dal diritto vivente.

Il percorso di revisione era iniziato due anni prima, con sentenze dal contenuto analogo5, con le quali la Cassazione ha abbandonato l’indirizzo fino ad allora considerato predominante, secondo cui la valutazione del carattere di maggior o minor favore della disciplina pattizia rispetto a quella legale doveva essere effettuata ex ante, in termini globali ed astratti, e rivaluta quello minoritario6, secondo cui le due discipline dovevano essere confrontate ex post, in base ai rispettivi esiti applicativi, al fine di individuare il trattamento indennitario migliore per l’agente.

Tale orientamento risponde alle indicazioni della Corte di giustizia, il cui punto cruciale è dato dalla natura meritocratica dell’indennità che, per la peculiarità del rapporto di agenzia, caratterizzato dall’elemento “abilità” dell’agente, viene valorizzato con l’affermazione dell’indefettibilità del criterio meritocratico, senza disconoscerne altri, ma a condizione che conducano alla definizione di un importo per lo meno non inferiore a quello di legge.

Secondo la Suprema Corte, il carattere più favorevole della disciplina contrattuale può evincersi: a) dal fatto che questa prevede il diritto all’erogazione dell’indennità anche in tutta un’altra serie di casi nei quali invece la stessa è esclusa ex art. 1751 c.c.; b) dall’ulteriore circostanza che, sotto il profilo dell’onere probatorio, l’agente ne resta sollevato; c) dalla maggiore certezza e facilità di determinazione del quantum, grazie alla previsione di criteri di calcolo meramente matematici e dunque più difficilmente discutibili7.

Successivamente alle due sentenze del 20068, il nuovo corso giurisprudenziale è stato seguìto senza esitazioni dalla corte di legittimità9, probabilmente per non travolgere il sistema delineato dalla contrattazione collettiva, che resta così invocabile ogni qual volta l’indennità convenzionale risulti, a conti fatti, superiore a quella prevista dalla legge10.

La giurisprudenza nazionale cioè, sia di merito11 sia di legittimità, pur adeguandosi alle indicazioni della pronuncia comunitaria, è consapevole dei problemi che comporterebbe una dichiarazione di nullità che vada a travolgere l’intero sistema convenzionale di determinazione dell’indennità di fine rapporto di agenzia.

In dottrina, vari autori sostengono la non conformità della disciplina pattizia finora elaborata ai principî interpretativi affermati dalla Corte di giustizia12, vuoi sottolineando l’incertezza che domina lo scenario attuale13, vuoi soffermandosi sulla necessità di enucleare un sistema maggiormente rispondente ai criteri fissati dalla Corte di Giustizia14, vuoi ancora auspicando un provvedimento legislativo che sia in grado, una volta per tutte, di garantire un minimo di certezza giuridica15.

Con le decisioni recentemente intervenute, la Suprema Corte compie uno sforzo di interpretazione adeguatrice alle regole comunitarie, procedendo nella revisione di principî, più o meno consolidati nel diritto vivente, che rivelano un disallineamento con sopravvenienti atti normativi dell’Unione o decisioni della Corte di giustizia, lasciando emergere l’asimmetria e lo sbilanciamento che le norme del diritto interno offrono alla valenza modificatrice che i principi desumibili dal diritto comunitario16.

Recentemente le sezioni unite, delineando la molteplicità dei fattori che caratterizzano l’evoluzione del concetto di giurisdizione, hanno messo in risalto fra essi il ruolo centrale che quest’ultima svolge nel rendere effettivo il primato del diritto comunitario17, la cui immissione negli ordinamenti degli Stati membri va producendo modificazioni più o meno incisive in svariate materie18.

L’impatto che il diritto comunitario produce sull’ordinamento interno, in virtù del primato che gli viene riconosciuto dalla giurisprudenza, potendo avvenire la sua applicazione d’ufficio e anche per la prima volta in sede di legittimità19, si rivela inarrestabile. E da luogo ad un pluralismo di livelli normativi interni ed internazionali che, da ultimo, hanno indotto autorevole dottrina20 ha chiedersi fino a che punto possa ancora parlarsi di sistema delle fonti.

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Note

1 Cfr. l. 03.05.1985 n. 204; d. lgs. 10.09.1991 n. 303 e d. lgs. 15.02.1999 n.65.

2 Per una panoramica, v. F. TOFFOLETTO, Il contratto d’agenzia, Milano, 2008, 247 ss.; R. BALDI-A. VENEZIA, Il contratto di agenzia – La concessione di vendita – Il franchising, 7a ed., Milano, 2008, 330 ss.; Contratto di agenzia a cura di F. BASENGHI, Milano, 2008, 252 ss.

3 Cfr. sentenze 22-09-2008, n. 23966, 23-05-2008, n. 13363, 19-02-2008, n. 4056, 16-01-2008, n. 687.

4 Corte giust. 23 marzo 2006, causa C-465/04, Foro it., 2006, IV, 572, con nota di A. PALMIERI, e Riv. critica dir. lav., 2006, 401, con nota di R. SCORCELLI, Riv. it. dir. lav., 2006, II, 469, con nota di E. BARRACO, Dir. relazioni ind., 2006, 887, con nota di F. BASENGHI, e Dir. lav., 2006, II, 121, con nota di S. PARISI.

5 Cfr. Cass. 3 ottobre 2006, la n. 21309, in Foro it., 2007, I, 1205, con nota di A. PALMIERI, e la n. 21301, id., Rep. 2007, voce Agenzia, n. 3 (entrambe annotate da A. DI FRANCESCO, Art. 1751 c.c.: la «ratio» individuale meritocratica prevale nella ricostruzione interpretativa della Cassazione, in Lavoro giur., 2007, 159; F. BORTOLOTTI, Indennità di fine rapporto di agenzia: la Cassazione si pronuncia dopo la Corte di giustizia europea, in Mass. giur. lav., 2007, 106; S. PARISI, L’indennità di cessazione del rapporto di agenzia: primi orientamenti della giurisprudenza dopo la sentenza della Corte di giustizia, in Dir. mercato lav., 2006, 643; a margine della prima, v. altresì G. DE MARZO, Contratto di agenzia, norme imperative a tutela dell’agente e nullità di protezione, in Corriere giur., 2007, 674; A. MISCIONE, A. NICOLI, Indennità per cessazione del rapporto di agenzia: primi orientamenti della Suprema corte dopo la sentenza della Corte di giustizia, in Argomenti dir. lav., 2007, 144; P. SORDI, L’indennità di cessazione del rapporto di agenzia dopo la sentenza della Corte di giustizia europea, in Giust. civ., 2007, I, 1665.

6 seguìto da Cass. 29 luglio 2002, n. 11189, Foro it., Rep. 2002, voce cit., n. 52.

7 sul punto, v. A. MISCIONE, A. NICOLI, op. cit., 150.

8 Su cui v. E. BARRACO, Agenti e indennità di fine rapporto: sono ancora validi gli accordi economici collettivi dopo la pronuncia della Corte di giustizia?, in Lavoro giur., 2007, 805.

9 v. Cass. 9 ottobre 2007, n. 21088, Foro it., Rep. 2007, voce cit., n. 32; 12 marzo 2007, n. 5690, ibid., n. 36, annotata da R. SCORCELLI, La Corte di Cassazione torna sull’indennità di cessazione del rapporto di agenzia dopo la sentenza della Corte di giustizia, in Riv. critica dir. lav., 2007, 455; L. VENDITTI, Legge e contratto nella determinazione dell’indennità di cessazione di agenzia: l’orientamento della Cassazione dopo la pronuncia del giudice comunitario, in Dir. e giur., 2008, II, 615.

10 Invero, la sentenza comunitaria imporrebbe di chiedersi, sempre in una logica ex ante, se la deroga pattizia vada astrattamente a detrimento anche di un solo agente e sia pertanto da considerarsi invalida: in questo senso, v. Trib. Treviso 29 maggio 2008, Rass. giur. lav. Veneto, 2008, 47, con nota di G.M. BELLIGOLI; Trib. Pistoia 2 marzo 2007, Foro it., 2007, I, 1206, con nota di A. PALMIERI; Trib. Trento 29 gennaio 2007 e Trib. Vicenza 25 gennaio 2007, id., Rep. 2007, voce cit., nn. 41 e 42, e Lavoro giur., 2007, 797, con nota di E. BARRACO, cit.; Trib. Milano 31 ottobre 2006, inedita ma segnalata da S. ARTUSO, Prassi aziendali e contratti in materia di indennità di fine rapporto per gli agenti dopo la sentenza della Corte Ce C-465/04 del 23 marzo 2006, in Contratto e impr.-Europa, 2007, 1157, nota 18.

11 v. Trib. Lucca 29 marzo 2007, inedita ma segnalata da L. VENDITTI, op. cit., 622, nota 14; Trib. Napoli 12 dicembre 2006, Dir. mercato lav., 2006, 640, con nota di S. PARISI; App. Milano 25 ottobre 2006, inedita ma segnalata da S. PARISI, op. cit., 649, nota 17; App. Roma 27 luglio 2006, Foro it., Rep. 2007, voce cit., n. 39; Trib. Ravenna 13 luglio 2006, ibid., n. 43; Trib. Ancona 11 luglio 2006, id., 2006, voce cit., n. 42, annotata da A. MORDÀ, Indennità di fine rapporto: le prime sentenze di merito dopo la pronuncia della Corte Ue, in Agenti & Rappresentanti, 2006, fasc. 5, 10; Trib. Roma 3 maggio 2006, inedita ma segnalata da G. SPOLVERATO-A. PIOVESANA, Accordi collettivi e rapporto d’agenzia, in Dir. e pratica lav., 2007, 1257, nota 6; App. Cagliari-Sassari 12 aprile 2006, Foro it., Rep. 2006, voce cit., n. 39, annotata da D. ZAVALLONI, La Corte europea non convince la giurisprudenza italiana, in Lavoro giur., 2006, 1207, e C. MARTINETTI, La «querelle» sulla determinazione dell’indennità di fine rapporto nel contratto di agenzia è ancora aperta, in Mass. giur. lav., 2006, 815.

12 cfr. E. BARRACO, op. cit., 807; L. VENDITTI, op. cit., 621; S. PARISI, op. cit., 647; P. SORDI, op. cit., 1668; R. SCORCELLI, op. cit., 456; A. MISCIONE, A. NICOLI, op. cit., 154; G. DE MARZO, op. cit., 679, il quale però afferma che «resta da chiedersi se le conclusioni alle quali è giunta la Suprema corte, quanto al giudizio di maggior convenienza per l’agente delle pattuizioni collettive, operato alla luce delle vicende del rapporto concluso, pur non essendo condivisibili sul piano della valutazione di validità, non possano trovare adeguata giustificazione alla luce delle ricostruzioni dottrinali relative alle nullità di protezione». Per la validità degli accordi economici collettivi, v. invece F. BASENGHI, Le indennità di cessazione del rapporto di agenzia al vaglio della Corte di giustizia, in Dir. relazioni ind., 2006, 896; D. ZAVALLONI, op. cit., 1215, il quale sottolinea il particolare valore della contrattazione collettiva all’interno del nostro ordinamento.

13 Cfr. F. GIAZZI, L’interminabile odissea dell’indennità di cessazione del rapporto di agenzia tra diritto nazionale e comunitario, in Dir. relazioni ind., 2008, 755.

14 v. A. VENEZIA, Calcolo dell’indennità di fine rapporto nel contratto di agenzia, in Contratti, 2007, 274; V. SANGIOVANNI, Esclusione dell’indennità di fine rapporto dell’agente nel diritto tedesco comunitario, italiano e tedesco, ibid., 1029, e Contratto di agenzia e presupposti dell’indennità di fine rapporto nel diritto tedesco, id., 2006, 405.

15 così E. BARRACO, op. cit., 808; invocano invece un nuovo intervento delle parti sociali, A. DI FRANCESCO, op. cit., 170; D. ZAVALLONI, op. cit., 1214.

16 Sul punto, cfr. A. TIZZANO (a cura di), Il diritto privato dell’Unione europea, Torino, 2006.

17 Cass. 23 dicembre 2008, n. 30254, Foro it., 2009, I, 731, con note di R. CAPONI e A. PALMIERI.

18 Sul recepimento degli effetti di una pronuncia comunitaria in materia penale, v. Cass. 24 giugno 2008, Ybiche Drissia, 12 febbraio 2008, Valentino, e 12 febbraio 2008, Diop Elhadji Yanda, Foro it., 2009, II, 19, con nota di S. DI PAOLA.

19 Cfr. sez. un. 29 dicembre 2006, n. 27619, Foro it., 2008, I, 1278, con nota di C. GIORGIANTONIO.

20 Cfr. A. PIZZORUSSO, È possibile parlare ancora di un sistema delle fonti?, in Foro it., 2009, V, 215.

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