di Vincenzo Ferrari

Un’autorevole opinione penalistica

GIOVANNI FIANDACA, intervenendo su “Il Foglio” del 25.7.2026, per condividere la definizione di “psicosi dell’insicurezza” con cui, in un articolo del giorno prima, il direttore Claudio Cerasa aveva descritto “l’allarme e le connesse ansie collettive per la tutela della sicurezza che ciclicamente si diffondono nel nostro paese anche per effetto della ricorrente drammatizzazione mediatica, a dispetto del significativo divario – come dimostrano i dati statistici – tra percezione sociale e andamento reale della criminalità”, a sua volta ha efficacemente descritto tale “fenomeno patologico … aggravato dalle forze politiche che contingentemente si trovano al governo o all’opposizione”, individuando nell’abusato e inflazionato ricorso alla punizione il rischio che una “politica senza idee” trasformi il diritto penale in “spot elettorale”.

La sua critica si rivolge al modus, che accomuna tutte le forze politiche, con cui l’incremento di reati e pene viene “sfornato” quando si è al governo, in funzione di temporaneo “ansiolitico sociale”, e contestato quando si è all’opposizione accusando i partiti di maggioranza di affrontare illusoriamente il problema sicurezza. Una dialettica “politicamente perversa”, che perdura ormai da alcuni decenni e che conduce a ipotizzare “un forte nesso tra la attuale difficoltà e/o incapacità di fare politica con strategie e risorse propriamente politiche e l’abusato e inflazionato ricorso alla punizione”.

Affondando il bisturi nella piaga (“per inventare nuovi reati e prevedere o aggravare pene, specie se lo si fa con l’approssimazione e la sciatteria con cui oggi lavora la fabbrica legislativa, basta abbozzare alcune parole a penna o al computer e riversarle subito in un contenitore normativo: contenitore che è andato sempre più assumendo la forma di un decreto legge di presunta urgenza, che la maggioranza governativa impone poi di ratificare senza un effettivo confronto parlamentare”), Fiandaca avverte che il diritto penale diventa, così, uno spot elettorale perché si presta a coprire l’assenza o insufficienza di idee e programmi politici, di strategia di intervento sui versanti dell’economia, della prevenzione sociale, degli strumenti culturali e pedagogici ecc. Ma, se così è, è il diritto penale stesso a diventarepoliticamente pericoloso in sé: ciò non ultimo perché i suoi princìpi e le sue regole, anche di fonte costituzionale, non hanno in se stessi la forza di opporre invalicabili barriere alle frequenti forme di strumentalizzazione politica impropria cui è soggetto”.

Il diritto penale banco di prova della democrazia

Sostiene l’illustre autore che “a prescindere in verità dalla collocazione a destra o a sinistra delle forze politiche che di volta in volta lo perseguono, ecco che il rigore punitivo si presta a sfruttare politicamente pulsioni giustizialiste scaturenti da sentimenti di paura, rabbia, indignazione, frustrazione, rancore e risentimento che si diffondono negli strati sociali più deboli specie nei periodi di crisi socio-economica, o in ogni caso quando si lamenta il tradimento di promesse e aspettative su cui si è fatto assegnamento”.

Appaiono, quindi, “assai preoccupanti” alcune proposte oggetto del più recente dibattito politico-mediatico, quali l’eliminazione della proporzione nella legittima difesa, il fermo preventivo di polizia, la presunzione relativa di imputabilità del minore quattordicenne et similia.

La conclusione è icastica: “In verità, non si tratta neppure di un ritorno all’originario codice Rocco figlio del fascismo; ciò equivale, piuttosto, a tentare di spingersi al di là di quanto lo stesso codice fascista aveva ritenuto di potere osare. Il che preoccupa, non meno di quanto sorprenda. Non è minacciata soltanto la legittimità costituzionale del diritto penale. Prima ancora, e più in generale, vengono in questione la qualità della politica e la crisi complessiva della democrazia italiana – invero, co-determinata dalla perdurante incapacità delle forze di opposizione di assolvere un ruolo politico-culturale all’altezza delle sfide odierne. Una conferma, questa, degli stretti nessi tra questione penale e questione democratica”.

La funzione salvifica del diritto prescinde dalla minaccia della pena

L’autorevolezza delle opinioni riportate induce a qualche riflessione sulla funzione che il diritto (non solo penale) è chiamato a svolgere nella società (ubi societas, ibi ius), tanto sul versante collettivo della res publica quanto su quello dei rapporti privati fra cittadini. E qui cadrebbe acconcio il brocardo “ne cives ad arma veniant”, quale espressione di un principio generale che sottende l’intero ordinamento, secondo il quale la funzione salvifica del diritto consiste nell’evitare che tutte le controversie vengano risolte ricorrendo alla forza, dando concretezza allo scopo di fare prevalere la ‘forza del diritto’ sul ‘diritto della forza’.

Il diritto va in crisi quando questo principio generale viene violato ed è facile constatazione come ciò stia avvenendo diffusamente, persino a livello internazionale (laddove, secondo qualche politico, il diritto internazionale può valere solo “fino ad un certo punto”, senza che sia dato sapere quale sia il punto), ma non di meno nella vita quotidiana delle persone che va caratterizzandosi per la crescente percezione di insicurezza, non limitata a profili di ordine pubblico (indici ingannatori di paure spesso strumentalmente ingigantite o addirittura indotte), ma concretamente vissuta fra crescenti ristrettezze economiche, smantellamenti dei livelli di welfare, insufficienti risorse destinate all’istruzione e alla sanità pubbliche, a fronte di crescenti destinazioni finanziarie ad armamenti e spese militari.

Il grande inganno della politica, efficacemente stigmatizzato da Giovanni Fiandaca, consiste certamente nell’abbagliare l’opinione pubblica con imponderate misure di “giustizia punitiva”, ma anche nell’indurre a credere che la leva penalistica sia la strada maestra attraverso la quale il diritto possa prevalere sulla forza.

Nulla di più illusorio, soprattutto se si considera “l’approssimazione e la sciatteria con cui oggi lavora la fabbrica legislativa” (di cui parla Fiandaca), mentre la sicurezza per i cittadini non può che derivare dall’armonico sviluppo dei diritti e dei doveri preconizzati dalla Costituzione della Repubblica, che il legislatore ordinario è chiamato a realizzare in tutte le sue sfaccettature. Esigenza avvertita dall’elettorato che, non a caso, nella recente consultazione referendaria sulla giustizia, indipendentemente dal voto espresso, è accorso alle urne come non accadeva da tempo.

Diritto e politica in un mondo ideale

Se la ‘certezza del diritto’ viene oggi prevalentemente ritenuta “una bella utopia”, non di meno occorre combattere affinché l’orizzonte utopistico rimanga come tendenziale aspirazione del legislatore, dal quale si può e si deve pretendere che sia meno approssimativo e che soprattutto non sia sciatto. Altrimenti alla certezza come utopia finirebbe con il sostituirsi la certezza come distopia: certezza della prevalenza della forza sul diritto.

In un mondo ideale ai giuristi di ogni livello (accademici, avvocati e magistrati) andrebbe rivolta un’esortazione a svolgere le loro rispettive funzioni nella condivisione di un’idea unitaria, per quanto complessa, dell’ordinamento giuridico che si esprime in un insieme di sistemi (dei quali quello penale è solo una porzione) frutto della coniugazione virtuosa tra legalità costituzionale, sovranazionale ed internazionale. La consapevolezza ed attuazione di siffatta visione unitaria e complessiva dell’ordinamento dovrebbe costituire un impegno prioritario, rispetto alla diversità delle opinioni politiche individuali, al fine di restituire dignità a quelle stesse opinioni, valorizzandone la ricchezza delle scelte possibili in un “gioco della politica” che sia in grado di abbandonare la logica delle opposte tifoserie imboccando quella del leale e costruttivo confronto di idee finalizzato al bene comune.

Facile a dirsi, difficile a farsi. Eppure in una nazione che si è sempre orgogliosamente definita “culla” del diritto, il patrimonio culturale comune dei giuristi, di là dalle opinioni politiche, dovrebbe unitariamente ispirarsi all’antico ideale etico che pone a fondamento del diritto i tre precetti dell’honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere. Essi campeggiano, scolpiti nella pietra, sui frontali di tanti palazzi di giustizia, da Milano a Palermo, ricordando a tutti che le radici della coesione sociale appartengono al mondo del diritto, la cui funzione è di conformare le condotte ai principi dell’onestà, del rispetto altrui che inevitabilmente passa, non solo per il neminem laedere, ma anche per il giusto riconoscimento di quanto a ciascuno spetta: unicuique suum!

Politica e diritto nel mondo reale

La primazia del diritto sulla politica, scontata in un mondo ideale, finisce con il ribaltarsi nel mondo reale e Fiandaca coglie nel segno allorché accomuna le forze politiche, sia della maggioranza, sia dell’opposizione, nell’incapacità di “assolvere un ruolo politico-culturale all’altezza delle sfide odierne”, mettendo in guardia dai pericoli di una legislazione penale alimentata dal reiterarsi di “pacchetti di sicurezza” estemporaneamente confezionati per introdurre nuovi reati o inasprire pene.

Ogni riforma legislativa (non solo in campo penale) richiede ponderazione e prudente valutazione dell’impatto che il novum produce nel tessuto normativo preesistente. Ogni modifica normativa, anche abrogativa (come accaduto per il reato di abuso d’ufficio), va calibrata nel contesto ordinamentale della legalità costituzionale, della compatibilità con i principi del diritto europeo e dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali.

A dispetto di possibili buone intenzioni (delle quali è pur sempre lastricata la via dell’inferno), innovazioni raffazzonate della legislazione penale, che degradano il diritto a “spot elettorale”, finiscono col creare solo ulteriore confusione senza rispondere effettivamente al bisogno di sicurezza che i cittadini avvertono e che potrebbe essere soddisfatto solo con un impegno concreto della politica, avulso dalle diatribe di opposte tifoserie che a tutto pensano meno che al bene comune.

Il tema della sicurezza non appartiene né alla destra né alla sinistra, ma a tutti i cittadini che avrebbero diritto di eleggere i propri rappresentanti (altra piaga dolente dell’attualità) nelle assemblee legislative nelle quali la volontà popolare dovrebbe formarsi, non come mera attuazione di progetti e disegni voluti dal potere esecutivo e imposti “a colpi di maggioranza”, ma nell’esercizio del potere della sovranità popolare derivato ai rappresentanti eletti dagli elettori, potere che attualmente è stato espropriato da una legge elettorale incostituzionale che, in violazione dell’art. 48 Cost., consente la composizione delle stesse assemblee, non da “eletti”, bensì da “nominati” scelti dai vertici di forze politiche che oramai si fa fatica a riconoscere nel ruolo che l’art. 49 della stessa Costituzione affida ai partiti, quali libere associazioni formate dai cittadini “per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale”.

Svilito il Parlamento a mero esecutore della volontà governativa, la legislazione penale “emergenziale” non risponde più alla volontà popolare, divenendo strumento illusorio di un grande inganno della politica, le cui possibili derive autoritarie fanno giustamente temere per la tenuta della democrazia.

Prof. Avv. Vincenzo Ferrari (Università della Calabria)

Arcavacata di Rende (CS), 27 luglio 2026.

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