di Maurizio Ferrari

Una recente ordinanza della sesta sezione civile della Cassazione1 ha statuito che il testamento olografo, redatto dalla mano del de cuius guidata da un terzo, è nullo per difetto di autografia, indipendentemente dall’effettiva finalità dell’aiuto del terzo e dalla corrispondenza effettiva del testo scritto alla volontà dell’adiuvato.

Il caso.

Il Tribunale di Vercelli e la Corte d’appello di Torino, poi, hanno concordemente ravvisato la nullità del testamento olografo con il quale il defunto disponeva in favore della moglie del castello di sua proprietà, con tutti i suoi arredi e della tenuta in località Paradosso. Entrambi i giudici di merito hanno ritenuto che vada accolta domanda proposta dalle sorelle (e loro aventi causa) del de cuius, affermando che la successione era totalmente regolata dalla legge, con il concorso quindi su tutti i beni relitti sia del coniuge che delle sorelle.

In particolare la Corte d’appello, nel confermare la valutazione già espressa dal giudice di prime cure, ha ritenuto che il testamento era stato redatto con «mano guidata», e che per l’effetto fosse nullo in quanto privo del requisito dell’olografia, essendo emerso dalla deposizione di un testimone, amico di vecchia data del defunto, che questi lo aveva aiutato a scrivere il testamento, avendo preso la mano destra del de cuius, guidandola mentre l’altro dettava, poiché il testatore, a causa di un tremolio e non riusciva a scrivere da solo.

La sentenza di appello ha precisato che, per vero, dalla deposizione del teste non appariva del tutto chiaro se egli si fosse limitato solo a guidare la mano del testatore ovvero se avesse scritto il testo dell’atto mortis causa sotto dettatura. Tale dubbio tuttavia, ad avviso del giudice d’appello, non sarebbe stato idoneo a modificare la conclusione circa l’assenza di autografia dell’atto poiché in punto di diritto, in ragione del particolare rigore formale richiesto dal legislatore per il testamento, e tenuto conto della particolare semplicità di redazione del testamento olografo che deve indurre a prevenire la possibilità di interventi perturbatori della volontà del testatore, deve privilegiarsi la tesi maggioritaria nella giurisprudenza secondo cui il testamento a mano guidata dal terzo deve ritenersi affetto da nullità.

La soluzione adottata dalla Cassazione.

La Corte di legittimità non ha ritenuto di potere accogliere il ricorso con cui la parte soccombente in appello, ritenendo più convincente la tesi minoritaria espressa in giurisprudenza2, denunziava la violazione e falsa applicazione degli art. 602 e 606 c.c., assumendo che la conclusione della corte distrettuale sarebbe erronea nell’affermare la nullità anche nel caso di testamento a mano guidata, qualora il terzo collabori solo nella redazione del gesto grafico, sorreggendo la mano del testatore, che comunque è consapevole dell’atto che sta compiendo e del suo effettivo contenuto.

Viceversa, la Corte di legittimità ritiene che le puntuali indicazioni fornite dalla Corte distrettuale a favore della tesi più rigorosa, nella quasi totalità dei casi in cui la giurisprudenza si è occupata della fattispecie della mano del testatore, guidata dal terzo, è pervenuta alla conclusione della nullità del testamento, non consentano di ravvisare la sussistenza del dedotto errore di diritto.

A fronte della decisione indicata dal ricorrente a sostegno della tesi minoritaria, nella motivazione dell’ordinanza della sesta sezione civile vengono richiamati i precedenti che esprimono la tesi maggioritaria3, sostenendo doversi ritenere che, in presenza di aiuto e di guida della mano del testatore da parte di una terza persona, per la redazione di un testamento olografo, tale intervento del terzo, di per sé, escluda il requisito dell’autografia di tale testamento, indispensabile per la validità del testamento olografo, a nulla rilevando l’eventuale corrispondenza del contenuto della scheda alla volontà del testatore.

Viene altresì precisato che nel precedente che parte ricorrente pone a fondamento della richiesta di rivalutazione dell’orientamento maggioritario, sposato anche dal giudice di merito nel provvedimento gravato, il caso deciso non era sovrapponibile a quello oggetto dell’attuale valutazione poiché, in quella circostanza, il testatore si era fatto guidare la mano solo per vergare la data della scheda con maggiore chiarezza, sicché la validità del testamento era dipesa dal fatto che il difetto di autografia concerneva solo la data, ovvero un elemento la cui mancanza comporta solo l’annullabilità e non la nullità del testamento ex art. 606, 1° e 2° comma, c.c. In ogni caso, precisa ulteriormente la Corte, deve ritenersi decisamente più corrispondente alla ratio della norma la soluzione che perviene alla nullità per difetto di olografia per ogni ipotesi di intervento del terzo che guidi la mano del testatore, trattandosi di condotta che appare in ogni caso idonea ad alterare la personalità e l’abitualità del gesto scrittorio, requisiti indispensabili perché possa parlarsi di autografia, laddove la diversa soluzione auspicata da parte ricorrente condizionerebbe l’accertamento della validità o meno del testamento alla verifica di ulteriori circostanze, quali l’effettiva finalità dell’aiuto del terzo, ovvero la verifica della corrispondenza effettiva del testo scritto alla volontà dell’adiuvato, che minerebbero in maniera evidente le finalità di chiarezza e semplificazione che sono alla base della disciplina del testamento olografo.

I precedenti.

Già precedentemente la Cassazione4 aveva affermato il principio recentemente ribadito, evidenziando come sia irrilevante la circostanza che l’intervento del terzo investa tutta la scheda testamentaria o soltanto una parte della stessa.

In altra occasione ancora la Corte5 si era espressa nel senso che l’autografia va esclusa anche ove il terzo abbia scritto una sola parola durante la confezione del testamento. Mentre, invece, in diversi arresti giurisprudenziali6 la stessa Corte ha ritenuto che l’intervento del terzo non comporta la nullità del testamento olografo laddove gli scritti di mano di un terzo siano apposti dopo la sottoscrizione del testatore e siano collocati in una parte del documento diversa da quella occupata dalla disposizione testamentaria redatta e sottoscritta dal testatore.

Nella giurisprudenza di merito, va segnalata una decisione7 che si è espressa per la validità del testamento olografo nel quale il testatore aveva apposto una sottoscrizione autografa indicante il prenome e la sola lettera iniziale del cognome, considerando ininfluente il fatto che un terzo, in epoca successiva alla redazione del documento, fosse intervenuto per completare la sottoscrizione inserendo nella scheda le altre lettere del cognome del testatore.

La recente pronuncia, con cui si ribadisce che il testamento a mano guidata dal terzo deve ritenersi affetto da nullità per difetto di autografia, sancendo che tale vizio deve ravvisarsi a fronte di ogni intervento del terzo che guidi la mano del testatore, indipendentemente dall’accertamento di ulteriori circostanze di fatto, quali l’effettiva finalità dell’aiuto o la corrispondenza effettiva del testo scritto alla volontà della persona adiuvata, chiarisce che ciò che rileva, ai fini della validità del testamento olografo, non sono le intenzioni (con cui il terzo abbia guidato la mano del testatore) ma è la mera condotta materiale, che appare idonea ad alterare la personalità e l’abitualità del gesto scrittorio.

_

Note

1 Cass. civ. [ord.], sez. VI, 6 marzo 2017, n. 5505, in Corriere giur., 2018, 502, con nota di CABIDDU.

2 Cass. 7 gennaio 1992, n. 32, in Giust. civ., 1992, I, 1495, con nota di AZZARITI, Sulla nullità del testamento olografo per difetto di forma.

3 Cfr. Cass. 17 marzo 1993, n. 3163, Giur. it., 1994, I, 1, 1956, con nota di D’ALIBERTI, Sulla forma del testamento olografo; cfr. anche Cass. n. 681 del 1949, Foro it., 1949, I, 788; n. 7636 del 1991 (annotata da DI MAURO, In tema di validità del testamento olografo, in Giust. civ., 1992, I, 748, e da STRINA, Brevi note sul testamento olografo, in Giur. it., 1993, I, 1, 197); n. 11733 del 2002, id., Rep. 2003, voce cit., n. 83; 30 ottobre 2008, n. 26258, id., 2009, I, 792.

4 v. Cass. 6 novembre 2013, n. 24882, in Foro it., Rep. 2013, voce Successione ereditaria, n. 160.

5 v. Cass. 10 settembre 2013, n. 20703, in Riv. not., 2014, 779, con nota di MUSOLINO, Testamento olografo – L’autografia, le aggiunte di terzi e l’indegnità a succedere (nel caso di specie, era stata scritta la parola «lasciare», in sostituzione della parola cancellata «donare».

6 Cfr. Cass. 31 maggio 2012, n. 8753, Foro it., Rep. 2012, voce Successione ereditaria, n. 171; 30 ottobre 2008, n. 26258, id., 2009, I, 792, annotata da AMBANELLI, Aggiunte apocrife successive e manomissioni di terzo al testamento olografo, in Famiglia, persone e successioni, 2009, 612; RUFO SPINA, Il testamento olografo tra autografia ed effettiva volontà del testatore: due speculari pronunce della Cassazione, in Giur. it., 2009, 1930.

7 App. Cagliari-Sassari 15 gennaio 1993, in Riv. giur. sarda, 1996, 364, con nota di LOSENGO, Sulla autografia della sottoscrizione nel testamento olografo.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *