di Maurizio Ferrari

Per costante giurisprudenza costituzionale, nei giudizi incidentali ricorre l’inammissibilità della questione per aberratio ictus ogni qual volta le doglianze del giudice rimettente investono una disposizione diversa da quella effettivamente applicabile nel giudizio a quo.

Il principio è stato ribadito, sia rispetto a giudizi nei quali la Corte non ha ravvisato il configurarsi dell’aberratio ictus (fra le più recenti, v. Corte cost. 9 marzo 2021, n. 32, in Foro italiano, 2021, I, 1923, con nota di ROMBOLI, altresì commentata da RIMOLI e ASTONE in Giurisprudenza costituzionale, 2021, 306; da FAVILLI in Giurisprudenza italiana, 2022, 311; da DOGLIOTTI in Famiglia e diritto, 2021, 680; da TONOLO in Corriere giuridico, 2021, 1037; da CHECCHINI in Nuova giurisprudenza civile, 2021, 616), sia in vicende giudiziarie conclusesi con la declaratoria di inammissibilità, poiché la questione si è rivelata irrilevante in quanto, quale che sia la pronunzia nel merito in relazione alle censure prospettate, il giudizio a quo resterebbe definito da norme contenute in disposizioni diverse (cfr. Corte cost. 25 settembre 2020, n. 206, in Rivista giuridica dell’edilizia, 2020, I, 1162).

Tuttavia, ciò non ha impedito alla Corte di scrutinare questioni di costituzionalità alla luce di parametri costituzionali non formalmente indicati dal giudice a quo, come recentemente avvenuto (v. sent. 18 luglio 2025, n. 111) con la dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 6, comma 1, l. 15 luglio 1966 n. 604 (norme sui licenziamenti individuali), nella parte in cui non prevede che, se al momento della ricezione della comunicazione del licenziamento o in pendenza del termine di sessanta giorni previsto per la sua impugnazione, anche extragiudiziale, il lavoratore versi in condizione di incapacità di intendere o di volere, non opera l’onere della previa impugnazione, anche extragiudiziale, e il licenziamento può essere impugnato entro il complessivo termine di decadenza di duecentoquaranta giorni dalla ricezione della sua comunicazione, mediante il deposito del ricorso, anche cautelare (per effetto della dichiarazione di incostituzionalità di cui a Corte cost. 14 ottobre 2020, n. 212, in Foro italiano, 2021, I, 56, con note di DALFINO e LUCCI), o la comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o di arbitrato.

La questione era stata sollevata dalle Sezioni unite civili della Corte di Cassazione (ord. 5 settembre 2024, n. 23874, in Foro italiano, 2025, I, 152, con note di FERRARI e LAGHI), che avevano dubitato della costituzionalità dell’intero testo dell’art. 6 l. n. 604 del 1955, e non del solo primo comma su cui si è abbattuta la falcidia della Consulta, ipotizzando la violazione degli artt. 32, 11 e 117 Cost., in luogo di quelli invece assunti a parametro dalla sentenza n. 111 del 2025 (artt. 3, 4, 24 e 35 Cost.).

In questo caso, la Corte si è discostata dal petitum della questione sollevata dalle Sezioni unite, ritenendo che un accoglimento de plano della stessa avrebbe comportato una pronuncia additiva che — con l’inserimento nella disposizione censurata di una causa di differimento della decorrenza del termine per l’impugnazione stragiudiziale dalla data della ricezione del licenziamento a quella del riacquisto, da parte dell’interessato, della piena capacità di intendere e di volere — finirebbe per introdurre un «elemento di aleatorietà in un regime decadenziale orientato da specifiche esigenze di celerità e di sicurezza dei rapporti giuridici».

Nodo del problema, sul piano del corretto svolgimento del giudizio incidentale di costituzionalità, si rivela l’individuazione del petitum nell’ordinanza di rimessione, quale strumento di perimetrazione dell’oggetto del giudizio incidentale.

Con altra recente decisione (sent. 23 dicembre 2025, n. 199), esaminando la questione di costituzionalità, poi dichiarata infondata, dell’art. 1 d.l. n. 127 del 2021, come convertito, e dell’art. 1 d.l. n. 1 del 2022, come convertito, che durante la pandemia avevano introdotto obblighi di prevenzione sanitaria il cui mancato adempimento precludeva ai lavoratori l’accesso ai luoghi di lavoro, con ipotizzata violazione degli artt. 2, 3, 4, 32 e 36 Cost., la Corte ha precisato che «non possono essere presi in considerazione “ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, sia che siano stati eccepiti ma non fatti propri dal giudice a quo, sia che siano diretti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto delle stesse ordinanze», ritenendo conseguenzialmente di doversi (e potersi) pronunciare «soltanto sulle questioni poste dall’ordinanza di rimessione, mentre ogni questione diversa, come quelle dedotte nelle opinioni degli amici curiae, rimane estranea al thema decidendum».

Nello stesso senso si era già pronunciata (circoscrivendo la dichiarazione di incostituzionalità all’art. 4 d.lgs. 4 marzo 2015 n. 23, nella parte in cui, nel determinare l’importo della indennità spettante al lavoratore in caso di licenziamento viziato dal punto di vista formale o procedurale, stabilisce che essa sia pari a una mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio) Corte cost. 16 luglio 2020, n. 150, in Foro italiano, 2020, I, 2982, con nota di GIUBBONI, annotata anche da CESTER in Lavoro giurisprudenza, 2020, 964, da MOCELLA in Giurisprudenza italiana, da ZAMPINI in Argomenti di diritto del lavoro, 2021, 191, da FABOZZI in Giurisprudenza costituzionale, 2020, 1697, da ROSSI in Diritto delle relazioni industriali, 2020, 1181, e da MEGNA in Labor, 2021, 85.

Il perimetro del giudizio costituzionale incidentale viene, dunque, definito dall’ordinanza di rimessione e le parti costituite o intervenute nel giudizio incidentale non hanno il potere di ampliare il thema decidendum posto dal rimettente (in tal senso, icasticamente, Corte cost. 15 novembre 2018, n. 200, in Rivista della Corte dei conti, 2018, fasc. 5, 224).

Rimane da verificare quali margini di discrezionalità residuano alla Corte nell’approccio al thema decidendum così definito.

Significativa, al riguardo, appare la recentissima sentenza 5 giugno 2026, n. 97 (reperibile sul sito www.cortecostituzionale.it) con la quale i giudici della Consulta hanno deciso questioni di costituzionalità dell’art. 34 d. lgs. n. 286 del 1998, sollevate – per violazione degli artt. 3, 32 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 13 della Carta sociale europea, adottata a Torino il 18 ottobre 1961 e riveduta, con annesso, a Strasburgo il 3 maggio 1996, ratificata e resa esecutiva con legge 9 febbraio 1999, n. 30, e agli artt. 4 e 25 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, approvata dall’Assemblea generale il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18 – con ordinanza del Tribunale di Milano che ha focalizzato il thema decidendum sulla base dell’espressione letterale della norma denunciata, nella parte in cui esclude l’iscrizione obbligatoria e gratuita al Servizio sanitario nazionale in favore dei cittadini stranieri che, divenuti invalidi, hanno ottenuto la conversione del loro permesso di soggiorno per motivi di lavoro, subordinato o autonomo, in quello per residenza elettiva.

La Corte ha voluto distaccarsi dall’interpretazione (letterale) del giudice a quo, alla luce di una considerazione sistematica dell’ordinamento, perché nel 1998, quando è stato adottato l’art. 34, comma 1, non erano previsti, essendo stati introdotti solo alcuni anni dopo, né il permesso per residenza elettiva, né la conversione in quest’ultimo, a seguito del riconoscimento della pensione d’inabilità civile, di un precedente permesso per motivi di lavoro o di famiglia, rilevando che per conseguenza «la considerazione dell’evoluzione dell’ordinamento lascia lo spazio a questa Corte per un’interpretazione che corrisponda ai principi costituzionali, unionali e internazionali» che «da più punti di vista convergono sulla imprescindibile tutela dei diritti delle persone più fragili e vulnerabili».

Adottando una decisione interpretativa di rigetto, la sentenza n. 97 del 2026 afferma testualmente: «Questa Corte ritiene (…) possibile e doveroso trarre dalla disposizione censurata, in virtù di un’interpretazione costituzionalmente orientata, una norma che, nel fare riferimento ai permessi per motivi di lavoro e per motivi familiari, consente l’iscrizione obbligatoria e gratuita anche a coloro che erano in precedenza titolari di questi stessi permessi e ne hanno poi ottenuto la conversione in quello per residenza elettiva in forza del successivo riconoscimento della pensione d’inabilità civile».

La circostanza che i giudici della Consulta, innanzi ad una lacuna “linguistica” della norma denunciata dal giudice a quo, abbiano compiuto direttamente una interpretazione adeguatrice, equivale ad una sorta di rivendicazione di discrezionalità nella valutazione del thema decidendum come offerto dall’ordinanza di rimessione.

Ed infatti, per valutare sul piano ermeneutico le norme della cui legittimità si dubita nelle ordinanze di rimessione, normalmente la Corte fa riferimento al “diritto vivente” desumibile dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, alla quale compete la funzione di nomofilachia preconizzata dall’art. 65 dell’Ordinamento giudiziario. Come dire che la Consulta è “giudice” delle leggi, ma non anche “interprete” delle leggi stesse. Se viene sollevata questione di legittimità costituzionale di una norma, sindacato di costituzionalità e interpretazione adeguatrice non possono che viaggiare su binari paralleli, sia pure interagendo, nel rispetto dei rispettivi alvei di competenza delle Corti.

Tele principio, del resto, è stato recentemente ribadito da Corte cost. 4 novembre 2025, n. 162, in Foro italiano, 2026, I, 10, con nota di FERRARI, che ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 3, d.l. 28 gennaio 2019 n. 4, convertito, con modificazioni, nella l. 28 marzo 2019 n. 26, nella parte in cui, nel porre il divieto di cumulo della pensione anticipata maturata per avere raggiunto la cosiddetta “quota 100” con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, nel periodo compreso fra il primo giorno di decorrenza della pensione così anticipata e la maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, fa conseguire alla violazione di tale divieto la sospensione dell’erogazione della pensione per un’intera annualità, anche nel caso di svolgimento di attività di lavoro subordinato per periodi molto limitati (anche per una o poche giornate all’anno) e con redditi esigui, in riferimento agli art. 2, 3, 38, comma 2, e 117, comma 1, Cost., in relazione all’art. 1 del protocollo addizionale alla Cedu.

La decisione della Consulta è motivata sulla considerazione che il giudice a quo non ha correttamente assolto all’onere di preventiva interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata. Ad avviso della Corte, ove il giudice rimettente avesse ottemperato al detto onere, avrebbe potuto colmare per via ermeneutica una lacuna dell’enunciato letterale della norma, che non contempla le conseguenze dell’incumulabilità sancita fra erogazione del trattamento di pensione anticipato e la percezione di redditi di lavoro subordinato o autonomo.

Nel caso specifico, per altro, esisteva un precedente orientato in senso contrario del giudice della nomofilachia (Cass. 4 dicembre 2024, n. 30994), in considerazione del quale il giudice rimettente aveva ritenuto essergli preclusa ogni possibilità interpretativa, donde la determinazione di sospendere il giudizio principale ed attivare il giudizio incidentale di costituzionalità.

Il dato letterale della norma, ad avviso della sentenza n. 162 del 2025, costituisce «naturale limite dello stesso dovere del giudice di interpretare la legge in conformità alla Costituzione» (principio già affermato da Corte cost. 24 gennaio 2022, n. 18, in Foro italiano, 2022, I, 1541, con nota di ROMBOLI, annotata da GIANFILIPPI in Giurisprudenza costituzionale, 2022, 229, da BRUNO in Processo penale e giustizia, 2022, 1365, e da PIZZOFERRATO in Cassazione penale, 2023, 464), tuttavia il dovere di interpretare la legge conformemente a Costituzione è ineludibile da parte del giudice a quo, venendone assolto solo nel caso in cui si sia consolidato un “diritto vivente”.

Ne risulta che, in aggiunta allo scrutinio di rilevanza e non manifesta infondatezza, condizione di ammissibilità della questione di costituzionalità in via incidentale viene a porsi un terzo elemento costituito dall’obbligo di verificare preventivamente e motivare che non sia possibile una interpretazione conforme a Costituzione. Impostazione che però non è stata seguita in altro recente arresto dei giudici della Consulta (Corte cost. 8 marzo 2024, n. 38), secondo cui, ritenendo che di fronte a un solido “diritto vivente” il giudice a quo, pur rimanendo libero di non uniformarvisi e di proporre una sua diversa ricostruzione, potendo altresì legittimamente esercitare la facoltà alternativa di assumere l’interpretazione censurata in termini di diritto vivente e, su tale presupposto, richiederne il controllo di compatibilità con i parametri costituzionali evocati, il giudice rimettente non può essere censurato per avere omesso di seguire altra interpretazione più aderente ai parametri stessi.

In definitiva, di là dalle diverse sfaccettature che si colgono nei singoli arresti della giurisprudenza costituzionale, con riferimento all’ampiezza della discrezionalità con cui i giudici della Consulta approcciano il thema decidendum profilato dai giudici rimettenti, rimane fermo il principio che essi devono attenersi al petitum dell’ordinanza di rimessione. Quanto all’aberratio ictus, che ne determina l’inammissibilità per irrilevanza nel giudizio principale, come rilevato dalla recentissima Corte cost. 28 maggio 2026, n. 91 (in corso di pubblicazione sul Foro italiano, 2026, parte prima, fasc. giugno, con nota di FERRARI), ne ricorre l’ipotesi «solo ove sia erroneamente individuata la norma in riferimento alla quale sono formulate le censure di illegittimità costituzionale» e – soprattutto – nell’ipotesi in cui, «quale che sia la pronunzia nel merito in relazione alle censure prospettate, il giudizio a quo resterebbe definito da norme contenute in disposizioni diverse».

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