di Maurizio Ferrari

Articolo già pubblicato in Foro italiano, 2023, V, 117.

Se ne ripropone la lettura in considerazione del diffondersi del fenomeno dell’uso sempre più massiccio dell’I.A. in ambito giudiziario (già sono intervenute due delibere del CSM, datate 8 ottobre 2025 e 22 luglio 2026), tra l’altro con moltiplicarsi di casi di “allucinazione” dei vari sistemi di I.A. in uso, persino con richiami giurisprudenziali “inventati” dai dispositivi, con conseguente responsabilità degli avvocati che, non avendone controllato l’esattezza, sono stati sottoposti a procedimento disciplinare.

Sommario

  1. Predizione algoritmica e intelligenza artificiale generativa: doni dello spirito maligno?
  2. Ragioni del diritto e diritto giurisprudenziale
  3. Nomofilachia e diritto vivente fra conservazione e progresso
  4. Giustizia predittiva e predizione algoritmica
  5. Interpretazione semantica e significati generati artificialmente

L’avvento dell’intelligenza artificiale generativa, in grado di fornire argomentate risposte a quesiti e redigere testi originali, offre ausili tecnologici che, attraverso il comodo affidamento alla predizione degli oracoli elettronici, potrebbero ridurre l’opera dell’interprete a mere rilevazioni statistiche, con conseguente cristallizzazione della giurisprudenza solo su dati del passato, senza alcuna capacità di cogliere le dinamiche del contesto socio-economico nel quale gli enunciati normativi vanno applicati.

1.Predizione algoritmica e intelligenza artificiale generativa: doni dello spirito maligno?

La «predizione algoritmica» è la nuova frontiera con la quale i giuristi sono chiamati a confrontarsi1. Nel contempo sta prendendo piede, con l’introduzione di software chatbot, l’intelligenza artificiale «generativa», capace non solo di conversare e rispondere in modo argomentato a qualsiasi domanda, ma anche di scrivere testi documentati e, almeno apparentemente, originali e creativi. Tutto ciò sta portando all’ausilio sempre più diffuso di assistenti digitali nei più svariati settori e in attività umane che subiscono, con consapevolezza più o meno avvertita dagli utenti, l’interferenza di agenti artificiali dotati di autonoma capacità di apprendimento2, tanto che se ne è persino ipotizzata la configurazione come soggetti giuridici, attraverso il riconoscimento di una nuova «personalità elettronica»3.

La vita quotidiana si svolge oramai in una simbiosi inestricabile fra realtà e virtualità, indotta dall’uso comune e diffuso di dispositivi che, applicando l’intelligenza artificiale alle più disparate esigenze umane, ne subordinano ogni istanza di soddisfazione ad «interminabili sequenze di operazioni che codificano elaborazioni complesse e calcolano soluzioni per un elevato numero di problemi»4. Gli algoritmi governano automaticamente processi conoscitivi e decisionali che, non solo innovano continuamente l’intreccio di realtà fisica e cibernetica di cui è impregnata la vita quotidiana, ma fanno della realtà digitale una dimensione dell’«uomo nuovo»5 nel cyberspazio6. Si è inesorabilmente verificato ciò che alcuni filosofi avevano preconizzato: la tecnica, intesa come l’universo delle tecnologie e la razionalità che presiede alla loro funzionalità ed efficienza, non è più un mezzo a disposizione dell’uomo, ma è l’ambiente, all’interno del quale, anche l’uomo subisce una modificazione7.

Viene da chiedersi se tali sviluppi tecnologici non siano da ascriversi a quella liberalità, stigmatizzata efficacemente da Guido Calabresi con l’espressione di «dono dello spirito maligno», che il progresso offre all’umanità per renderne sempre più comoda la vita, ma che si rivela nel tempo tutt’altro che gratuito, imponendo gravosi costi dei quali non è immediatamente percepibile la correlazione con i vantaggi8.

La sensazione che l’operatore del diritto non può non avvertire è che la nuova frontiera concretizzi l’aprirsi di sterminati territori fino ad oggi sconosciuti. Una sorta di selvaggio west, di facile e veloce colonizzazione per i portatori di interessi puramente mercantili, ma con elevato rischio di un detrimento delle ragioni del diritto9.

2.Ragioni del diritto e diritto giurisprudenziale.

In un ordinamento fondato sul principio della separazione dei poteri, secondo la formula di MONTESQUIEU, la giurisprudenza dovrebbe limitarsi ad essere «bouche de la loi»10, tuttavia un «processo inarrestabile in cui la teoria delle fonti del diritto trova all’un tempo la sua morte e la sua resurrezione»11 l’ha condotta a travalicare la funzione giurisdizionale in posizione di soggezione solo alla legge (art. 101, 2° comma, Cost.), fino a produrre interpretazioni che si traducono in veri e propri atti creativi12.

Le Sezioni Unite della Suprema Corte, in una decisione sollecitata da un ricorso nell’interesse della legge, ai sensi dell’art. 363, 1° comma, c.p.c., hanno sostenuto che, in assenza di un intervento del legislatore, resosi necessario a seguito di una pronuncia di incostituzionalità13, il giudice può reperire nell’ordinamento, utilizzando un canone di interpretazione costituzionalmente orientata, dati normativi idonei a permettere l’esercizio di un diritto soggettivo14.

Configurare le ragioni del diritto, nell’attuale contesto ordinamentale, significa soprattutto avere riguardo al c.d. diritto giurisprudenziale, chiamato a svolgere un ruolo primario ed essenziale al fine di consentire la comprensione dell’oggettiva consistenza e portata dei fatti giuridici, in quanto «nell’applicazione della norma alla fattispecie concreta il ragionamento del giudice non è più di tipo sillogistico-deduttivo, non potendo essere immune da giudizi di valore o da valutazioni soggettive che tengano conto non solo della mera enunciazione normativa, ma altresì del contesto socio-economico nel quale la norma, nella sua fissità, è chiamata ad operare»15.

Il diritto giurisprudenziale, di cui è peculiare espressione il «diritto vivente», assegna al precedente giudiziale, per quanto non vincolante negli ordinamenti di civil law, valore di elemento centrale nella conformazione della giurisprudenza. L’esigenza di fondo resta sempre quella della certezza del diritto, in ordinamenti che si professano espressione dello Stato di diritto e che dall’evoluzione della giurisprudenza non possono che trarre giovamento al fine di progredire, evolversi e mutare in ragione del mutamento del contesto socio-economico di riferimento.

Le ragioni di siffatto diritto sfuggono ad una concezione che, «more geometrico, pretende di agganciarsi meccanicamente alla regola data», per rivolgersi alla visione di un «diritto ‘ragionato’, capace di cogliere il più vasto contesto della complessità delle fonti e degli orizzonti che l’interprete ha il compito di unificare»16.

3.Nomofilachia e diritto vivente fra conservazione e progresso.

Alla Corte di Cassazione si è sempre guardato come al giudice della legittimità, tributario del potere di nomofilachia e, quindi, «bouche de la loi» per eccellenza. La nomofilachia, fra le molteplici accezioni predicabili, è stata efficacemente definita nel concetto di potere «aperto a sollecitazioni come a critiche dialettiche recepite senza feticci di stabilità ad ogni costo, ma con equilibrata utilizzazione di quegli apporti che valgono a tenere la interpretazione giurisprudenziale ancorata (ma non immobilizzata) al presente di una società in rapida evoluzione»17.

Tale definizione valorizza la funzione nomofilattica in quanto consente alla Suprema Corte di operare come garante della esatta osservanza e della uniforme applicazione della legge, che l’art. 65 dell’ordinamento giudiziario pone tra le sue fondamentali attribuzioni. Frutto dell’esercizio della nomofilachia è il c.d. «diritto vivente», cui la Corte Costituzionale ha riconosciuto il valore di parametro per la valutazione di ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale che possano trovare soluzione attraverso l’interpretazione adeguatrice18.

Il diritto vivente può orientarsi in senso progressista, com’è accaduto nel caso vagliato dalle Sezioni Unite19, con implicazioni di creatività che indulgono verso la figura del «giudice legislatore»20, ma può anche condurre in direzione opposta, dando luogo a riletture delle norme che sconfessano orientamenti progressisti consolidati, persino valorizzando regressivamente l’espressione letterale di un enunciato normativo21.

Progresso e conservazione, nel diritto vivente, corrispondono a scelte nomofilattiche frutto della ponderazione umana. Scelte culturali che si espongono al vaglio critico della giurisprudenza e della dottrina, rientrando nell’ampio dibattito della scienza giuridica22. Il rischio che si paventa, oggi, è che la predizione algoritmica possa diventare tanto penetrante da sostituirsi alla dialettica della scienza del diritto, facendo sì che le scelte non abbiano ad essere più espressione della cultura umana, bensì effetto di automatismi meccanici imponderati.

Nell’anelito mai sopito di perseguire l’utopia della certezza del diritto, l’affidamento alla predizione algoritmica, che promette quanto meno di attingere risultati sul fronte della calcolabilità del diritto23, potrebbe determinare un arretramento del discernimento umano, inducendo la riduzione dell’opera dell’interprete a rilevazioni di mera inferenza statistica, con conseguente cristallizzazione di un diritto vivente che guarda esclusivamente al passato senza cogliere le dinamiche del contesto socio-economico nel quale gli enunciati normativi vanno applicati.

4.Giustizia predittiva e predizione algoritmica.

L’algoritmo in sé non costituisce un problema. Esso consiste in buona sostanza in un procedimento automatizzato che, utilizzando il linguaggio della matematica, rende calcolabile ogni fenomeno e, dunque, anche il diritto. Sono evidenti i vantaggi che se ne possono ottenere nell’ambito di una scienza, come quella del diritto, che fa ampio uso di procedimenti. Potenza computazionale, esattezza del calcolo e velocità, solo per individuarne alcuni, costituiscono vantaggi che si traducono anche in «commoda» indiscutibili.

Tuttavia tali vantaggi possono dirsi virtuosi se e in quanto assumano una funzione servente rispetto al «fare» degli operatori del diritto. Viceversa rischiano di non esserlo quando la pervasività degli algoritmi induca la sostituzione di automatismi «interpretativi» al discernimento umano, affidando interamente quel «fare» alla capacità computazionale delle macchine24.

E’ il rischio che si corre con l’incidenza della «predizione algoritmica» nell’ambito della c.d. giustizia predittiva, di per sé non problematica se intesa come strumento a supporto dell’attività dei giuristi25, pur tuttavia esposta al pericolo di radicare la previsione degli esiti dei giudizi esclusivamente sulla captazione di dati cristallizzati del passato, con l’effetto di perpetuarli nel presente e, senza alcun vaglio critico, proiettarli nel futuro.

La giurisprudenza, anche se non lo crea, «fa il diritto»26. Essa si forma sui casi concreti, non emette provvedimenti aventi carattere generale e astratto, neanche quando esercita un ruolo nomofilattico. Per cui la norma di estrazione giudiziale non si ricollega alla generalità e astrattezza della legge, bensì risponde a una esigenza di continuità interpretativa e di affidamento nella uniformità giurisprudenziale27.

Certezza e prevedibilità del diritto giurisprudenziale, però, non è detto che debbano rispondere ad una logica di aritmetica calcolabilità. Il diritto è calcolabile, e la decisione conseguentemente prevedibile, se l’uno e l’altra sono costruiti come applicazioni della legge: verificatosi il fatto descritto dalla norma, deve verificarsi l’effetto giuridico, anch’esso stabilito dalla norma28. Ma se «il diritto non è conoscibile avulso dai fatti che è destinato a regolare»29, l’interpretazione giurisprudenziale non può che consistere nell’individuazione dell’«ordinamento del caso concreto»30. Quella dell’interprete è scelta, tra possibili significati, dell’unico che appaia adeguato alla fattispecie concreta31. Ciò comporta che nessun caso concreto possa essere oggetto pieno di previsione ed il problema torna ad essere quello della corretta interpretazione della «regula iuris» da applicare, più che della prevedibilità della decisione.

5. Interpretazione semantica e significati generati artificialmente.

La giurisprudenza della Suprema Corte non ha recepito le istanze della dottrina32, volte ad un superamento dell’art. 12, disp. prel. c.c., preferendo valorizzarne la lettura nell’ottica di una dotazione strumentale dell’interprete per attingere la giusta «regula iuris» applicabile al caso concreto. La norma stabilisce un parametro fondamentale secondo cui, nell’interpretare la legge, occorre avere riguardo al «significato proprio delle parole secondo la connessione di esse». Parametro che, per precisazione della stessa norma, si arricchisce della «intenzione del legislatore» e, nei casi dubbi, dell’applicazione di «disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe» e, ove persistano i dubbi, con decisione «secondo i principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato».

Seguendo l’orientamento nomofilattico, l’interpretazione assume i caratteri di un procedimento semantico che, partendo dall’enunciato scritto, coglie – utilizzando tutti i parametri indicati dall’art. 12 cit. – il significato della regola in relazione al fatto da regolare, con la conseguenza di rendere impossibile il «non liquet», affidando la «regula iuris» alla decisione. I parametri dell’art. 12 costituiscono, pertanto, le sequenze attraverso cui il giudice del caso concreto può giungere, nonostante tutti i dubbi e le difficoltà interpretative, ad una decisione tendenzialmente giusta, in quanto comunque inscrivibile nei confini dei principi generali dell’ordinamento33.

La giustizia predittiva, traendo linfa da tale procedimento semantico, promette di rendere calcolabile l’esito del giudizio attraverso un algoritmo basato sui parametri che il giudice è tenuto ad utilizzare per giungere alla decisione. Il rischio che ne deriva è che l’algoritmo, travalicando i limiti della funzione ausiliaria per il decisore umano, finisca per imporsi quale decisore esso stesso. Non si tratta di preconizzare gli scenari distopici di una robotizzazione della giustizia34, basti pensare all’instaurarsi di una comoda prassi che veda il decisore umano limitarsi a sottoscrivere la decisione artificiale predisposta dall’algoritmo.

Il rischio che si sviluppi una simile tendenza è tutt’altro che remoto. L’avvento dell’intelligenza artificiale generativa, che mette a disposizione degli utenti software chatbot sempre più sofisticati, riuscendo persino a sfuggire ai controlli antiplagio35, non potrà che acuire il problema di un «fare», nell’erogazione del servizio giustizia, garantito da agenti artificiali e sottratto al controllo umano, improntato alla velocizzazione dei processi e delle decisioni. Una giustizia predittiva totalmente meccanicizzata, che finirebbe inevitabilmente con il sospingere l’ermeneutica giurisprudenziale verso un conservatorismo, fondato sulla mera inferenza statistica, con il risultato di imporre un dogmatismo giuridico insensibile ai mutamenti del contesto socio-economico, vanificando il valore della giurisprudenza quale referente oggettivo in grado di intercettare «le linee di evoluzione, della realtà sociale ed istituzionale ordinata nella forma del diritto»36.

Note

1 Sul tema, in generale, sia consentito il rinvio a M. FERRARI, Profili giuridici della predizione algoritmica, Napoli, 2022.

2 Sulle implicazioni giuridiche del c.d. machine learning, v. U. RUFFOLO, Intelligenza artificiale, machine learning e responsabilità da algoritmo, in Giur. It., 2019, 19.

3 Cfr. G. TEUBNER, Soggetti giuridici digitali? Sullo status privatistico degli agenti software autonomi (a cura di P. FEMIA), Napoli, 2019.

4 Sono parole di D. TALIA, L’impero dell’algoritmo. L’intelligenza artificiale e la forma del futuro, Soveria Mannelli, 2021, p.22.

5 Per un approfondimento ad ampio raggio, cfr. I. IACONE, L’uomo che verrà. Transumanesimo e postumanesimo. Metafisiche di un’evoluzione?, Milano, 2022, p. 193 ss.

6 Per una focalizzazione degli aspetti giuridici, v. P. LAGHI, Cyberspazio e sussidiarietà, Napoli, 2015.

7 Argomento prospettato da A. GALIMBERTI, Psiche e techne. L’uomo nell’età della tecnica, Milano, 2016.

8 G. CALABRESI, Il dono dello spirito maligno: gli ideali, le convinzioni, i modi di pensare nei loro rapporti col diritto (trad. it. di C. RODOTÀ), Milano, 1996, riferisce l’espressione all’automobile, fonte di notevoli comodità, ma anche di incidenti e costi notevoli.

9 Per un autorevole monito a rivitalizzare il dibattito, con approccio interdisciplinare, sulle ragioni dell’etica e del diritto, cfr. P. PERLINGIERI, Note sul “potenziamento cognitivo”, in Tecn. dir., 2021, p. 209 ss.

10 C.L. MONTESQUIEU, De l’esprit des lois, Paris, 1816, p. 57.

11 Sono parole di N. LIPARI, Giudice legislatore, in Foro it., 2017, I, 477.

12 Per un’analisi attenta, v. D. DALFINO, Creatività e creazionismo, prevedibilità e predittività, in Foro it., 2018, V, 385.

13 Corte cost. 22 novembre 2013, n. 278, in Foro it., 2014, I, 4, con nota di CASABURI, in Nuova giur. civ., 2014, I, 279, con note di MARCENÒ, LONG, in Corriere giur., 2014, 471, con nota di AULETTA, in Famiglia e dir., 2014, 11, con nota di CARBONE, in Dir. famiglia, 2014, 13, con nota di LISELLA.

14 Sez. un. 25 gennaio 2017, n. 1946, in Foro it., 2017, I, 477, con note di AMOROSO, LIPARI, CASABURI, in Corriere giur., 2017, 618, con nota di BUGETTI, in Famiglia e dir., 2017, 740, con nota di DI MARZIO, in Guida al dir., 2017, fasc. 8, 50, con nota di FINOCCHIARO, in Dir. famiglia, 2018, 413, con nota di MINEO.

15 In tal senso, v. O. FANELLI, I poteri dell’imprenditore e il controllo giudiziale, in Foro it., 2014, I, 149.

16 Espressioni di L. CAVALLARO e R.F. CONTI, nella introduzione a Diritto, verità, giustizia. Omaggio a Leonardo Sciascia (a cura di L. Cavallaro e R.F. Conti), Bari, 2021, p. 14.

17 Sono parole di O. FANELLI, La funzione nomofilattica della Corte di cassazione, in Foro it., 1988, I, 3302.

18 Cfr., in motivazione, Corte cost. 3 novembre 2022, n. 223, Foro it., 2022, I, 3509, con nota di richiami.

19 Sent. 25 gennaio 2017, n. 1946, cit.

20 Cfr. R. PARDOLESI-G. PINO, Post-diritto e giudice legislatore. Sulla creatività della giurisprudenza, in Foro it., 2017, V, 113.

21 Come nel caso in cui la sezione lavoro, senza avvertire la necessità di rimettere la questione alle sezioni unite, ha superato la nozione di giustificato motivo oggettivo invalsa nel diritto giurisprudenziale, facendo prevalere l’idea, ricavabile dal semplice enunciato letterale dell’art. 3 l. 15 luglio 1966 n. 604, che esso non sia configurabile solo nella necessità «economica» di sopprimere il posto di lavoro, ma possa consistere anche in una ragione «organizzativa» finalizzata a rendere più produttiva e redditizia l’attività di impresa: cfr. Cass. 7 dicembre 2016, n. 25201, Foro it., 2017, I, 123, con nota di G. SANTORO PASSARELLI, Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo «organizzativo»: la fattispecie, e ibid., 590, con nota di M. FERRARI, Licenziamento per giustificato motivo oggettivo e nomofilachia.

22 Cfr. G. Canzio, Nomofilachia, dialogo tra le corti e diritti fondamentali, in Foro it., 2017, V, 69.

23 Tema posto da N. IRTI, Un diritto incalcolabile, Torino, 2016.

24 Cfr. P. PERLINGIERI, Struttura algoritmica e interpretazione, in Tecn. dir., 2020, 484, e ID., Note sul potenziamento cognitivo, id., 2021, 209 ss.

25 Punto di vista espresso da L. VIOLA, Interpretazione della legge con modelli matematici, Milano, 2017.

26 G. GORLA, Diritto comparato e diritto comune europeo, Milano, 1981, p. 263.

27 D. DALFINO, Giurisprudenza «creativa» e prevedibilità del «diritto giurisprudenziale», in Giusto processo civ., 2017, 1040.

28 N. IRTI, Un diritto incalcolabile, Torino, 2015.

29 V. FERRARI, Onofrio Fanelli e il valore scientifico della sua tassonomia giuridica, in Foro it., 2022, V, 61.

30 P. PERLINGIERI, Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti, Napoli, 2020, vol. II, p.345 ss.

31 M. TARUFFO, Ermeneutica, prova e decisione, in Ars interpretandi, 2019, 1, 54.

32 Cfr. G. GORLA, I precedenti storici dell’art. 12 disposizioni preliminari del codice civile (un problema di diritto costituzionale?), in Foro it., 1969, V, 112; P. PERLINGIERI, Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti, cit., p. 277 ss.

33 Cfr. Cass. 30 aprile 2021, n. 11430, in Foro it., 2021, I, 2359, con nota di M. FERRARI, in Guida al lav., 2021, fasc. 22, 79, con nota di IMBRIACI, in Giur. it., 2021, 2421, con nota di CANAVESI, in Riv. dir. sicurezza sociale, 2021, 647, con nota di MESITI, che, in base all’art. 12, 2° comma, disp. prel. c.c., ha ricondotto ad un «principio generale del sistema dei rapporti obbligatori» la soluzione di un caso concreto nel quale, al lavoratore co.co.co. che subisca l’inadempimento del committente nell’obbligo di versare i contributi, è stato riconosciuto il diritto di rinunciare all’effetto liberatorio dell’accollo sul committente, attuando una remissione del debito, al fine di provvedere direttamente e in proprio al versamento all’ente previdenziale.

34 Sulla percezione del rischio tecnologico, sia consentito il rinvio a M. FERRARI, Progresso tecnologico, macchine intelligenti e autonomia robotica: la «percezione» del rischio a fondamento delle tutele assicurative e di sicurezza sociale, in Foro it., 2021, V, 263.

35 Fenomeno oramai dilagante nella stesura delle tesi di laurea, per cui in ambito universitario dovranno essere ripensati metodi e percorsi per il conseguimento dei titoli di studio.

36 Sono parole di A. LENER, La cultura delle riviste di giurisprudenza, in Foro it., 1983, V, 269.

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