di Maurizio Ferrari

Questo articolo è stato pubblicato in La Previdenza Forense n. 3/2025

Una recente sentenza della Cassazione1, pronunciatasi sulla legittimità della decorrenza del termine di decadenza per l’impugnazione del licenziamento disciplinare, dalla ricezione all’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore anziché a quello personale del lavoratore, induce a considerare nuove possibili situazioni di rischio, alle quali prestare attenzione, sul piano della responsabilità civile professionale.

La soluzione data al caso di specie non poteva essere diversa, trattandosi di dipendente pubblico che, sottoposto a procedimento disciplinare, aveva eletto domicilio presso l’avvocato incaricato di assisterlo nel procedimento amministrativo promosso dall’ente datore di lavoro. Tuttavia un passaggio della motivazione, come ogni obiter dictum, potrebbe rivelarsi foriero di sgradite sorprese in successivi arresti del giudice della nomofilachia2.

Affrontando il tema della nullità del licenziamento per non essere stato comunicato per iscritto – dedotto dal ricorrente con motivo che censurava la decisione d’appello (per violazione/erronea applicazione dell’art. 55-bis d.lgs. n. 165 del 2001 e art. 2-6 l. n. 604 del 1966) non avendo applicato l’art. 55-bis nel testo previgente alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 75 del 2017 – la Corte ha testualmente affermato che lo «statuto giuridico dell’avvocato, già come vigente ratione temporis, attribuisce specifico rilievo alla Pec dello stesso, quale domicilio privilegiato per le comunicazioni e notificazioni, atteso che ciascun avvocato è munito di un proprio “domicilio digitale”, conoscibile da parte dei terzi attraverso la consultazione dell’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (Ini-Pec) e corrispondente all’indirizzo Pec che l’avvocato ha indicato al consiglio dell’ordine di appartenenza».

Che si tratti di un obiter dictum insidioso, lo si coglie considerando che nel caso di specie il ragionamento sotteso al passaggio motivazionale appare essere il seguente: se il lavoratore è “inciampato” in un ritardo, per avere impugnato il licenziamento entro il termine decorrente dalla comunicazione ricevuta al proprio indirizzo, anziché dalla data precedente nella quale la comunicazione era giunta già al domicilio digitale del suo avvocato, la colpa dell’inciampo non può che essere del professionista. Vuoi perché costui non ha avvertito il cliente di avere ricevuto la comunicazione, vuoi perché abbia ritenuto che il termine non potesse decorrere dalla ricezione sulla sua Pec (in presenza di una successiva ricezione all’indirizzo personale del cliente), la colpa è sempre dell’avvocato!

Ben inteso, quando il cliente elegge domicilio presso il proprio difensore, rilasciandogli procura alle liti ai sensi dell’art. 83 c.p.c. con il conferimento dei poteri di cui al successivo art. 84 ed ogni connessa responsabilità professionale, dell’omessa informazione di comunicazioni riguardanti il cliente risponde indubbiamente l’avvocato, ma il dictum della Corte non si limita a considerare l’effetto derivante dall’elezione di domicilio. Sembra volere andare oltre, sancendo una sorta di valenza assoluta del domicilio digitale in virtù di un fantomatico «statuto giuridico dell’avvocato».

In precedenti decisioni3, la Suprema Corte aveva affermato che l’indirizzo risultante dal registro Ini-Pec, che sia stato attivato dal destinatario con riferimento ad una specifica attività professionale, può essere utilizzato anche per la notificazione di atti ad essa estranei, ma con chiaro riferimento ad atti comunque riguardanti la persona del titolare della Pec e non di terzi soggetti che presso quest’ultimo non avessero eletto domicilio. Così come, con specifico riferimento alle comunicazioni nell’ambito del procedimento disciplinare del pubblico impiego privatizzato, la stessa Corte ha ritenuto che non sussiste un obbligo di procedere alla comunicazione a mezzo Pec, «in quanto l’art. 55-bis, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001, anche a seguito delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 75 del 2017, prevede diverse forme di comunicazione in via meramente alternativa, senza fissare alcuna indicazione di preferenza, né tantomeno un obbligo di ricorso alla comunicazione telematica per i dipendenti in possesso di idoneo indirizzo di posta elettronica certificata»4.

Ulteriormente, si è ritenuto che l’istituzione del domicilio digitale5, recando la novità di consentire validamente la notifica di atti processuali al «difensore costituito» presso quel domicilio, anche quando non sia stato esplicitamente indicato dal professionista, non ha determinato alcun ampliamento dei poteri del procuratore6, non ritenendosi per altro soppressa la prerogativa processuale della parte di individuare, in via elettiva, uno specifico luogo fisico come valido riferimento, eventualmente in associazione al domicilio digitale, per la notificazione degli atti del processo alla stessa destinati7.

Il domicilio digitale, pertanto, determina un favor per le forme telematiche in virtù del quale non è più possibile procedere alle comunicazioni o alle notificazioni presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario innanzi a cui pende la lite, anche se il destinatario ha omesso di eleggere il domicilio nel comune in cui ha sede l’ufficio giudiziario innanzi al quale pende la causa8, rendendo nulla la notifica in cancelleria, se l’avvocato ha una Pec funzionante, su cui ricevere le notifiche, comunicata all’ordine di appartenenza9.

La saliente novità del domicilio digitale – di cui ciascun avvocato deve dotarsi comunicandolo al Consiglio dell’Ordine affinché sia reso conoscibile (e quindi utilizzabile anche se non indicato negli atti ai sensi dell’art. 125 c.p.c.) mediante pubblicazione nei registri degli indirizzi elettronici – riguarda esclusivamente le notificazioni e comunicazioni che, ai sensi dell’art. 170 c.p.c., devono effettuarsi al «procuratore costituito». Nessuna norma estende l’obbligatorietà del domicilio (fisico o virtuale) dell’avvocato oltre i confini del processo e degli atti giudiziari10, sicché potrebbe circoscriversi solo in tale ambito uno «statuto giuridico dell’avvocato» in virtù del quale all’indirizzo elettronico dello stesso possa effettuarsi de plano qualsiasi comunicazione riguardante il suo cliente.

Prendendo in considerazione l’art. 55-bis, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001, che consente l’invio all’indirizzo di posta elettronica del procuratore, presso cui l’incolpato ha eletto domicilio, delle «comunicazioni successive alla contestazione dell’addebito», va osservato che si tratta di una mera facoltà, esterna ed ulteriore rispetto ai poteri conferiti al procuratore ex art. 84 c.p.c., non riconducibile alla funzione di «domicilio privilegiato per le comunicazioni e notificazioni» cui anche l’obiter dictum di Cass. n. 7480 del 2025 riconnette l’obbligatorietà del domicilio digitale dell’avvocato. Occorrerebbe, per altro, scindere gli effetti della comunicazione quale atto conclusivo del procedimento disciplinare, comuni a qualsiasi tipo di sanzione irrogata, dagli effetti di “conoscibilità” della comunicazione della sanzione espulsiva – l’unica per la quale è previsto uno stringente termine di decadenza per l’impugnazione11 – che, come per tutti i licenziamenti, si producono solo in seguito alla ricezione dell’atto unilaterale ricettizio, ai sensi dell’art. 1335 c.c., all’indirizzo del destinatario, dovendosi logicamente escludere che un indirizzo di posta elettronica altrui possa costituire «indirizzo del destinatario»12.

Tali considerazioni sembrano potere scongiurare una proiezione futura della tesi che l’obiter dictum in esame riassume nella formula dello «statuto giuridico dell’avvocato», espressione che non è dato rinvenire in altre decisioni di legittimità, ma che potrebbe al contrario rivelarsi foriera di inedite situazioni di rischio professionale, laddove non venga chiarito, come si auspica che la Suprema Corte vorrà fare in una prossima occasione, che il domicilio digitale dell’avvocato assolve alla funzione di domicilio privilegiato per le comunicazioni e notificazioni che, ai sensi dell’art. 170 c.p.c., siano destinate al procuratore costituito in giudizio.

Qualora, viceversa, dovesse prevalere la tesi estensiva, che vedrebbe esposto l’avvocato a fungere da «indirizzo del destinatario» nella ricezione di qualsiasi comunicazione riguardante il proprio cliente, anche al di fuori dell’alveo processuale, potrebbero conseguirne incontrollabili dilatazioni della responsabilità civile professionale, già attualmente estese a rischi derivanti dall’ampiezza di poteri che si estendono per effetto dell’ultrattività del mandato13, ma che risulterebbero insopportabili, anche per l’inevitabile incremento dei premi assicurativi, se lo «statuto giuridico dell’avvocato» dovesse ricomprendere la ricevibilità al domicilio digitale obbligatorio del professionista di atti, negoziali o dichiarativi, destinati a produrre effetti sostanziali nella sfera giuridica del proprio assistito.

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Note

1 Cass., sez. lavoro, 20 marzo 2025, n. 7480.

2 segnala la valenza nomofilattica che, nella più recente giurisprudenza della Cassazione, va assumendo l’uso giudiziale dell’obiter dictum, M. Franzoni, La scoperta dell’art. 2057 c.c., in Danno e resp., 2023, 269.

3 cfr. Cass. 22 gennaio 2025, n. 1615 e 6 maggio 2024, n. 12134, quest’ultima in Foro it., 2024, I, 2761, con nota di D.M. Callipo.

4 v. Cass. 20 luglio 2023, n. 21508.

5 art. 16-sexies d.l. n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, in l. n. 221 del 2012, come modificato dal d.l. n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, in l. n. 114 del 2014.

6 cfr. Cass. 3 febbraio 2021, n. 2460.

7 in tal senso, tutte conformi, v. Cass. 6 novembre 2024, n. 28532; Cass. 2 settembre 2021, n. 23792; Cass. 23 maggio 2019, n. 14140; Cass. 8 giugno 2018, n. 14914.

8 v. Cass. 11 luglio 2017, n. 17048.

9 Cass. 14 dicembre 2017, n. 30139.

10 limiti entro i quali si sono pronunciate anche le Sezioni Unite (sent. 28 settembre 2018, n. 23620, cui ha dato continuità la VI sez. 3 agosto 2020, n. 16581), affermando che a seguito dell’introduzione del «domicilio digitale», è valida la notifica della sentenza effettuata presso l’indirizzo pec che ciascun avvocato ha indicato al consiglio dell’ordine di appartenenza.

11 proprio in considerazione della brevità del termine di decadenza, Corte cost. 18 luglio 2025, n. 111, ha dichiarato incostituzionale l’art. 6, comma 1, l. 15 luglio 1966 n. 604, nella parte in cui non prevede che, se al momento della ricezione della comunicazione del licenziamento o in pendenza del termine di sessanta giorni previsto per la sua impugnazione, anche extragiudiziale, il lavoratore versi in condizione di incapacità di intendere o di volere, non opera l’onere della previa impugnazione, anche extragiudiziale, e il licenziamento può essere impugnato entro il complessivo termine di decadenza di duecentoquaranta giorni dalla ricezione della sua comunicazione, mediante il deposito del ricorso, anche cautelare, o la comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o di arbitrato.

12 in dottrina, si è autorevolmente affermato che per indirizzo del destinatario va inteso «qualunque recapito che rientri nella sua sfera di dominio e di controllo» (cfr. R. Sacco, Il contratto, in Trattato di diritto civile diretto da R. Sacco, Torino, 2004, vol. I, pag. 158).

13 cfr. Cass. sez. un. 19 novembre 2024, n. 29812, in Foro it., 2024, I, 3153, con nota di D. Dalfino, e commentata (id., 2025, I, 777) da R. Danovi, L’ultrattività del mandato tra norme processuali e obblighi deontologici.

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