di Giuseppe Vizzari

Sommario

  • Premessa
  • Analisi della Delibera ANAC 192/2025
  • Tempistiche e Monitoraggio adempimenti
  • Conseguenza inadempimenti

Premessa

Con questo articolo cercheremo di fare chiarezza in merito agli obblighi e sulle pubblicazioni oggetto di verifica per illustrare come adempiere correttamente alle disposizioni, analizzando nel dettaglio le indicazioni previste dalla delibera ANAC 192 del 2025 e le informazioni relative alle sezioni più critiche. Daremo anche buone pratiche di pubblicazione, utili per evitare errori formali e scongiurare il rischio di responsabilità, segnalazioni o controlli, attraverso l’analisi della delibera Anac 192/2025, il suo ambito soggettivo con un particolare focus sulle sezioni critiche e le conseguenze in caso di inadempienza degli adempimenti previsti (scadenze e monitoraggio).

Analisi della Delibera ANAC 192/2025

Con la delibera ANAC 192, viene rafforzato il ruolo dell’OIV, quale soggetto deputato all’interno di ogni singola amministrazione per attestare l’obbligo di pubblicazione. Questo obbligo ha una duplice funzione, ossia: una concreta iniziativa intesa a promuovere la trasparenza pubblica quale principale misura di prevenzione di fenomeni corruttivi; uno strumento per migliorare i processi gestionali e di erogazione dei servizi rivolti al cittadino1.

Il dettame normativo di quest’obbligo prende origine dalla volontà del Legislatore di voler marcare questi duplici aspetti sia: dall’art. 45, co. 1, del d.lgs. 33/2013, come modificato dall’art. 36, co. 1, lett. a) e b), del d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, attribuisce all’Autorità nazionale anticorruzione il compito di controllare «l’esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e ordinando di procedere, entro un termine non superiore a trenta giorni, alla pubblicazione di dati, documenti e informazioni ai sensi del presente decreto, all’adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente, ovvero alla rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza»; e anche dal d.lgs. 97/2016 ha valorizzato, altresì, il ruolo degli OIV ai fini della verifica degli obiettivi connessi alla trasparenza, oltre che a quelli inerenti in generale alla prevenzione della corruzione, prevedendo a tal fine che l’OIV possa chiedere al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del controllo.

Si ricorda, inoltre, che, ai sensi dell’art. 45, co. 2 del d.lgs. 33/2013, l’ANAC può chiedere all’OIV ulteriori informazioni sul controllo dell’esatto adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente2.

L’Anac, per dare seguito all’impulso normativo del legislatore ha emanato una prima determina, la numero 1310 del 28 dicembre 2016, dove ha adottato le prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016» rivolgendosi in particolare alle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 2-bis, co. 1, del d.lgs. 33/2013, e, successivamente l’anno dopo con determina 1134 dell’8 novembre 2017, l’Autorità ha emanato le nuove linee guida per l’attuazione del dettame normativo sopra detto per estendere la platea dei soggetti interessati anche da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici» fornendo indicazioni ai soggetti interessati sull’attuazione della normativa e predisponendo una mappa ricognitiva degli obblighi di pubblicazione previsti per le società/enti, secondo il criterio della compatibilità di cui all’art. 2-bis del d.lgs. 33/2013.

La verifica della corretta pubblicazione riguarda l’effettiva corrispondenza dei dati pubblicati nelle forme e nei contenuti indicati sia dalle norme primarie che da eventuali e ulteriori regolamenti adottati dai singoli Enti.

Gli OIV, o gli altri organismi con funzione analoghe, verificano i dati, i documenti e le informazioni relativi agli obblighi di pubblicazione di pertinenza dell’anno 2024, rilevati al 31 maggio 2025, termine individuato al fine di tenere in considerazione le diverse tempistiche di pubblicazione eterogenee rispetto all’oggetto della pubblicazione.

La delibera Anac, oggetto del presente articolo, recita: il documento di attestazione ha come oggetto la verifica di assenza di filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all’interno della sezione “Amministrazione trasparente” o “Società trasparente”, salvo le ipotesi consentite dalla normativa vigente, trattandosi di adempimento (artt. 7 e 9 del d. lgs. 33/2013) che assicura, in concreto, la trasparenza amministrativa e la effettiva disponibilità e riutilizzabilità dei dati pubblicati.

Sono obbligati all’attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2025 gli Organismi Interni di Valutazione, o gli altri organismi con funzioni analoghe, istituiti presso:

  • Pubbliche Amministrazioni così come definiti all’art. 1 c. 2 del D. Lgs. 165/2001;
  • Ordini professioni ma limitatamente agli obblighi di pubblicazione “compatibili”;
  • Enti Pubblici economici, società ed enti di diritto privato in controllo pubblico;
  • Società a partecipazione pubblica non di controllo;
  • Associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato di cui all’art. 2 – bis, c. 3, secondo periodo, del D. Lgs. 33/2013 che hanno un bilancio superiore ai 500.000 € e che svolgono funzioni amministrative, erogano servizi pubblici, svolgono attività di produzione di beni e servizi a favore di pubbliche amministrazioni.

L’Anac nella scelta dei contenuti oggetto dell’attestazione, oltre a tenere conto della consueta rotazione e delle verifiche delle precedenti delibere a tenuto conto della rilevanza informativa assunta dagli stessi ai fini della verifica sul corretto utilizzo delle risorse pubbliche e sull’efficace perseguimento delle funzioni istituzionali. In modo più dettagliato, la scelta della sottosezione “bandi di gara e contratti”, scelta connessa alla opportunità di verificare il rispetto degli obblighi di pubblicazione nel primo anno di entrata in vigore del nuovo codice degli appalti; la sottosezione “Personale” è stata individuata per verificare uno specifico controllo sulle dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilità o di incompatibilità per i titolari di incarichi dirigenziali; ed infine la sottosezione “informazioni ambientali”, la stessa è stata individuata alla luce delle risultanze della vigilanza in materia di trasparenza, dal momento che i relativi obblighi spesso non risultano correttamente o compiutamente adempiuti.

I dati la cui pubblicazione si chiede di attestare, in particolare, sono:

  1. Per le Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, c. 2 del D.Lgs. 165/2001: Consulenti e collaboratori, Personale, Bandi di concorso, Bandi di gara e contratti, Bilanci, Informazioni ambientali, Interventi straordinari di emergenza e Altri contenuti – Prevenzione della corruzione;
  2. Per gli Enti e le società in controllo pubblico: Consulenti e collaboratori, Personale, Enti controllati, Bandi di gara e contratti, Beni immobili e gestione del patrimonio, Controlli e rilievi sull’amministrazione, Pagamenti dell’amministrazione e Altri contenuti – Prevenzione della corruzione;
  3. Per le società a partecipazione pubblica non di controllo: Attività e procedimenti, Bilanci, Servizi erogati e Altri contenuti – Accesso civico;
  4. Per le Associazioni, fondazioni e enti di diritto privato: Attività e procedimenti, Bilanci, Servizi erogati e Altri contenuti – Accesso civico;

Per svolgere le verifiche e per comunicare ad Anac l’esito delle stesse, gli OIV utilizzano esclusivamente l’applicazione web <<Attestazioni OIV>> resa disponibile da Anac e documentano per ciascun dato i seguenti indicatori di qualità:

  1. la pubblicazione;
  2. la completezza del contenuto;
  3. la completezza rispetto agli uffici o ai soggetti tenuti;
  4. l’aggiornamento;
  5. il formato.

Per ciascuno degli indicatori di qualità, è prevista l’opzione “Non Applicabile” nei casi in cui la fattispecie collegata alla pubblicazione non ricorra all’interno dell’Ente (es. dati su immobili di proprietà se l’ente non dispone di un immobile di proprietà; consulenza nell’anno 2024, nel caso in cui l’Ente non abbia affidato incarichi).

In questi casi, L’Ente riporta nella sotto-sezione oggetto di verifica i casi di non ricorrenza con apposita dicitura di esclusione (es. L’Ente non possiede immobili di proprietà o L’ente nell’anno 2024 non ha conferito incarichi di consulenza) al fine di restituire all’utente che naviga il portale una informazione corretta e completa.

L’attestazione, completa della scheda delle verifiche di rilevazione al 31 maggio 2025, deve essere pubblicata da parte del RPCT nella sezione <<Amministrazione Trasparente>> o Società Trasparente>>, sotto sezione di primo livello <<Controlli e rilievi sull’amministrazione>>, sotto sezione di secondo livello <<Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzione analoghe>>, << Attestazione dell’OIV o di altra struttura analoga nell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione>> entro il 15 luglio 2025.

Tempistiche e Monitoraggio adempimenti

Volendo fare un riepilogo delle scadenze per una maggiore chiarezza riassumiamo la tempistica dei diversi adempimenti:

A partire dal 3 giugno 2025

Gli OIV o organismi analoghi compilano la scheda di rilevazione al 31 maggio utilizzando l’applicazione Anac e redigono il documento di attestazione sullo stato della pubblicazione dei dati.

Entro il 15 luglio 2025

Il RPCT pubblica, nella sezione “Amministrazione trasparente” o “Società trasparente”, il documento di attestazione e la scheda di rilevazione.

Dal 16 luglio al 30 novembre 2025

In caso di carenze, l’Ente entra nella fase di monitoraggio: dovrà documentare le azioni correttive intraprese per raggiungere il 100% di conformità. Il RPCT pubblica nella sezione “Amministrazione trasparente” o “Società trasparente”, il documento di attestazione e la scheda di rilevazione.

Dal 1° dicembre entro il 15 gennaio 2026

Qualora permangono delle inadempienze, l’OIV deve predisporre un elenco dettagliato dei dati mancanti o irregolari, da pubblicare e comunicare all’Anac tramite l’applicativo.

Conseguenza inadempimenti

Nei casi di perdurante inadempienza, ovvero in tutte le situazioni in cui le iniziative di integrazione o adeguamento non abbiano superato le criticità o carenze emerse in fase di rilevazione entro il 30 novembre 2025, gli OIV elencano nel dettaglio e per ciascuna sotto-sezione i dati, documenti e informazioni per i quali l’Ente non ha provveduto a dare pubblicazione obbligatoria (elenco inadempienze). L’attestazione degli OIV, completa della scheda delle verifiche di monitoraggio e dell’eventuale elenco delle inadempienze, compilate tramite il servizio web fornito dall’Autorità, è pubblicata a cura del RPCT nella sezione «Amministrazione trasparente» entro il 15 gennaio 2026.L’attestazione degli OIV, completa della scheda delle verifiche di monitoraggio e dell’eventuale elenco delle inadempienze, compilate tramite il servizio web fornito dall’Autorità, è pubblicata a cura del RPCT nella sezione «Amministrazione trasparente» entro il 15 gennaio 2026.

A seguito di tale verifica, l’OIV segnala all’organo di indirizzo politico dell’ente e, nei casi più gravi, all’ufficio di disciplina, l’elenco delle inadempienze con evidenza dei casi di mancato o ritardato adempimento, ai fini dell’attivazione del procedimento disciplinare e delle altre forme di responsabilità connesse all’inosservanza. La gravità di tale segnalazione deriva dalla natura non solo antifrode ma anche di garanzia della Trasparenza, intesa dalla dottrina come “condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, oltre che espressione del diritto a una buona amministrazione”3

A tal proposito, è fondamentale evidenziare che il quadro delle responsabilità non è soltanto disciplinare: l’ordinamento prevede infatti specifiche sanzioni amministrative pecuniarie, irrogate dall’ANAC, che possono variare dai 500 ai 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione, accompagnate dalla pubblicazione del provvedimento sanzionatorio sul sito web dell’ente.4

Ulteriormente, l’inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente costituisce elemento di valutazione negativa della responsabilità dirigenziale ed eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine dell’amministrazione, valutata ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili. Nell’ambito dello svolgimento delle sue attività, l’Autorità vigila sull’esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente effettuando verifiche, d’ufficio o su segnalazione, sui siti web istituzionali degli enti soggetti ad attestazione.

Note

1 D.U. Galetta, Accesso civico e trasparenza della pubblica amministrazione alla luce delle modifiche al D.Lgs. n. 33 del 2013, in Giornale di Diritto Amministrativo, 2016, n. 4, pp. 433-448.

2 C. D’Orta, I dirigenti pubblici: custodi della legalità o managers?, in Dir. amm., 2018, n. 4, pp. 583 e ss. (Focus sul rapporto tra OIV, performance e legalità).

3 Cfr. Art. 1, co. 2, D.Lgs. n. 33/2013. Sul tema, si veda: AA.VV., Il principio di trasparenza nella Pubblica Amministrazione. Dal Diritto di Accesso Civico al FOIA, a cura di Arturo Iannuzzi, Dike Giuridica.

4 Ai sensi dell’art. 47, comma 1, del D.Lgs. 33/2013, la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all’art. 14 (titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo), dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’amministrazione o organismo interessato. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari (art. 22) che non comunicano la propria situazione patrimoniale.

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