di Chiara Runco
Nota a Tribunale di Cosenza – Sez. Lavoro, 28 novembre 2025
Sommario: 1. Premessa – 2. Il fatto – 3. Il quadro normativo e giurisprudenziale richiamato – 4. Onere
della prova in capo all’INPS – 5. La decisione – 6. Osservazioni conclusive
- Premessa
La decisione del Tribunale di Cosenza si inserisce nel dibattito stabilmente presente in giurisprudenza1 sull’obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti per i soci di società a responsabilità limitata semplificata (S.r.l.s.). Il giudice è chiamato a valutare la legittimità di un avviso di addebito da parte dell’INPS emesso a seguito di un’iscrizione d’ufficio alla Gestione Commercianti, basata unicamente sulla qualifica di socio e amministratore unico rivestita dal destinatario dell’atto. Nella motivazione, il giudice evidenzia come tale elemento formale non sia sufficiente, di per sé, a giustificare l’iscrizione nella specifica gestione. In assenza di prove che attestino lo svolgimento di un’attività lavorativa personale, abituale e prevalente all’interno della società,2 l’avviso non può ritenersi fondato. La conclusione si pone in continuità con l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, che da tempo riconosce tale requisito quale condizione essenziale per l’iscrizione obbligatoria alla Gestione Commercianti (ord. n. 3145/2013 e sent. n. 11166/2012).
- Il fatto
Nel caso in esame, l’INPS aveva proceduto a iscrivere d’ufficio il ricorrente alla Gestione Commercianti, con decorrenza dal gennaio 2022, emettendo conseguentemente un avviso di addebito per i contributi ritenuti dovuti. L’interessato aveva impugnato tale iscrizione, sostenendo di non aver mai prestato attività lavorativa all’interno della società. A fronte di ciò, l’Istituto si era limitato a confermare la correttezza della propria pretesa (derivante da accertamento meramente “informatico”), senza tuttavia produrre elementi idonei a dimostrare l’effettivo svolgimento di attività aziendale da parte del ricorrente.
- Il quadro normativo e giurisprudenziale richiamato
Il Tribunale si richiama ai consolidati arresti della Corte di Cassazione, ribadendo che l’obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti presuppone, quale condicio iuris indefettibile, la partecipazione personale del soggetto all’attività lavorativa dell’impresa, connotata dai requisiti della abitualità e della prevalenza. In conformità al disposto dell’art. 1 della l. n. 1397/1960, come novellato dall’art. 1, comma 203, della l. n. 662/1996, la sussistenza dell’obbligo contributivo è subordinata al concorso simultaneo dei seguenti presupposti:
- la titolarità ovvero la gestione dell’impresa;
- l’assunzione della relativa responsabilità, ad esclusione dei soci di società a responsabilità limitata;
- la partecipazione personale all’attività lavorativa svolta con carattere di abitualità e prevalenza;
- il possesso (ove previsto) dei titoli abilitativi e delle licenze prescritte dall’ordinamento.
- Onere della prova in capo all’INPS
Di non secondaria rilevanza appare il passaggio motivazionale in cui il giudice riafferma, con chiarezza sistematica, che l’onere della prova circa la sussistenza di un’attività lavorativa svolta in modo abituale e prevalente dal socio incombe sull’INPS. Tale affermazione si inscrive in un orientamento volto a scongiurare indebite presunzioni automatiche di un legame tra carica gestoria e partecipazione operativa all’attività d’impresa, valorizzando, invece, la necessità di un accertamento in concreto ancorato a dati fattuali verificabili. Il richiamo alla giurisprudenza di merito, ed in particolare alla pronuncia della Corte d’Appello di Firenze n. 1119/2011, si pone in linea di continuità con tale impostazione, confermando che l’obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti e il correlato obbligo contributivo possono ritenersi integrati soltanto in presenza di elementi obiettivi e specifici, idonei a dimostrare l’effettivo svolgimento di un’attività lavorativa connotata dai requisiti della abitualità e della prevalenza. 3 In tal modo, la decisione si colloca nel solco di un’impostazione rigorosa, improntata ai principi di legalità e di certezza del diritto, escludendo qualsivoglia automatismo presuntivo in assenza di un adeguato supporto probatorio.
- La decisione
Nella sentenza di cui si tratta, il giudice rileva come l’INPS non abbia fornito alcun elemento probatorio idoneo a dimostrare l’effettiva e concreta partecipazione del socio all’attività lavorativa connessa alla gestione dell’impresa. L’iscrizione d’ufficio risulta, infatti, fondata esclusivamente sulla qualità meramente formale di socio e amministratore, senza che tale dato soggettivo sia stato corroborato da riscontri sul piano sostanziale, in termini di effettivo coinvolgimento operativo nell’attività aziendale. Tale carenza si traduce in un evidente deficit probatorio che incide direttamente sulla legittimità della pretesa contributiva, determinando l’illegittimità dell’avviso di addebito e imponendone, quale naturale corollario, l’annullamento, in quanto adottato in difetto dei presupposti fattuali e giuridici richiesti dall’ordinamento.
- Osservazioni conclusive
La pronuncia in esame si inserisce coerentemente nel solco giurisprudenziale ormai granitico, contribuendo a puntualizzare, alcuni profili di particolare rilievo applicativo:
a) insufficienza della mera qualifica formale di socio o amministratore: la titolarità di cariche o ruoli societari, in quanto dato meramente formale, non risulta di per sé idonea a integrare i presupposti per l’iscrizione alla Gestione Commercianti INPS, né tantomeno a determinare, di conseguenza, l’obbligo contributivo. È, infatti, necessario che venga dimostrato lo svolgimento di un’attività lavorativa personale, caratterizzata dai requisiti della abitualità e della prevalenza. Tale approdo si rivela funzionale a prevenire un’indebita estensione della pretesa contributiva da parte dell’INPS, basata su presunzioni e non su un effettivo riscontro fattuale;
b) onere probatorio in capo all’INPS: l’onere della prova grava in un modo rigoroso sull’ente previdenziale, cui spetta dimostrare l’effettività dell’attività lavorativa asseritamente svolta. In difetto di adeguata dimostrazione, l’iscrizione d’ufficio non è in grado di reggere al vaglio di legittimità.
La decisione assume particolare rilievo sistematico per l’insieme delle realtà imprenditoriali, e segnatamente per le società a responsabilità limitata semplificate, nelle quali non sempre il socio o l’amministratore partecipano in modo diretto e continuativo all’attività di impresa. In tale prospettiva, la pronuncia si presta a offrire un contributo interpretativo di indubbio interesse, chiarendo che la riconducibilità dell’obbligo contributivo non può essere desunta in via automatica dalla mera veste formale rivestita all’interno dell’assetto societario. Essa ribadisce, altresì, agli operatori del diritto e agli enti coinvolti che, in ipotesi di iscrizione d’ufficio oggetto di contestazione, l’accertamento deve essere invariabilmente ancorato al dato sostanziale dell’attività effettivamente svolta, nella sua concretezza e nelle sue modalità di esplicazione, quale unico parametro idoneo a fondare legittimamente la pretesa contributiva secondo i principi di legalità e certezza del diritto.